Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39749/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 15/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Isernia, in data 01/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640, 476, 482, 81, comma secondo, 61 n. 2 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato a fronte di una motivazione adeguata e corretta in diritto sul punto; Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi - avente ad oggetto un asserito vizio della motivazione - non appare sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché non indica chiaramente i punti della sentenza impugnata ai quali si riferisce lamentandosi solo in modo del tutto aspecifico un motivazionale non meglio precisato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 igliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 15/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Isernia, in data 01/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640, 476, 482, 81, comma secondo, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato a fronte di una motivazione adeguata e corretta in diritto sul punto; Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi - avente ad oggetto un asserito vizio della motivazione - non appare sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché non indica chiaramente i punti della sentenza impugnata ai quali si riferisce lamentandosi solo in modo del tutto aspecifico un motivazionale non meglio precisato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 igliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris