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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08400/2026

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na del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', ELEONORA541 CANGEMI;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13870/2022- controricorrente -N umero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 8400/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]LA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E CONCORDATOPREVENTIVO;- intimata -avverso la sentenza n. 3/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 20/01/2022 R.G.N. 235/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che con sentenza delTribunale di Bologna n. 677/16, resa all’esito di un precedentegiudizio, era stata accertata l’illegittimità della sua messa inCIGS nell’arco temporale dal gennaio 2013 al giugno 2016, concondanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione e concordato preventivo, in solido tra loro, alrisarcimento del danno, ha dedotto che in esecuzione di talepronuncia le era stata corrisposta una somma inferiore a quellaspettante, per non essere state considerate alcune vociretributive di fonte contrattuale, oltre a essere stato omesso ilversamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, eche pertanto si vedeva costretta a incardinare il presentegiudizio, stante l’inesatto adempimento delle società, chiedendola condanna delle stesse al pagamento delle ulteriori differenzedovute e alla regolarizzazione della posizione contributiva.2.

Tale giudizio veniva dichiarato inammissibile dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado con sentenza n. 635/2020.3.

Avverso la sentenza di primo grado la lavoratriceproponeva appello e la Corte d’appello di Bologna con sentenzan. 3/2022 riformava parzialmente la pronuncia, riquantificandoNumero registro generale 13870/2022Numero sezionale 541/2026la somma dovuta in una cifra di gran lunga inferiore a quNeulmlaer od dai r accolta generale 8400/2026Data pubblicazione 03/04/2026lei richiesta e dichiarando inammissibile la domanda volta allaregolarizzazione contributiva nei confronti dell’Istitutoprevidenziale.4.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi, a cui ha resistito con controricorso lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; anche l’Inps ha depositatocontroricorso.

Infine, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hadepositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..[OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. la parte censura la sentenza di appello peravere respinto il motivo di appello avente a oggetto la nullitàdella sentenza di primo grado per omessa esposizione dei motividi diritto della decisione.In particolare, chi ricorre fa rilevare che, benché la sentenzamotivasse il rigetto del motivo in esame dando atto che il giudicedi primo grado aveva recepito le difese articolate nei propriscritti dalle società resistenti, nelle memorie difensive dellestesse mancava qualsivoglia argomentazione giuridica a cui ilgiudice potesse prestare adesione.Il motivo si palesa inammissibile per difetto di interesseesclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbiadeciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibilesolo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessioneal primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c..

Al di fuori di tali casi,l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenzaNumero registro generale 13870/2022Numero sezionale 541/2026di interesse nonché per difformità rispetto al modello legNuamleero ddi ir accolta generale 8400/2026Data pubblicazione 03/04/2026impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle dirito, anche le questioni di merito .Nel caso di specie, non versandosi in alcuna delle ipotesi cheavrebbe comportato la rimessione al primo giudice, avendo laCorte territoriale deciso anche nel merito, in senso sfavorevolealla parte, il motivo volto a denunciare il vizio di motivazione èinammissibile.2.

Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 e n. 3 c.p.c., si denuncia omesso esame di fattidecisivi e violazione e falsa applicazione degli artt. 12 della l. n.153/1969, art. 132 c.p.c., art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.in relazione alla richiesta attorea e riconvenzionale dell’Inpsdella contribuzione previdenziale e assistenziale sulleretribuzioni piene nel periodo di CIGS.2.1.

Ebbene, la censura nella parte in cui ha a oggetto ilpreteso vizio motivazionale è inammissibile, in quanto nonconforme al paradigma dell’attuale testo dell’articolo 360 n. 5c.p.c. (riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in L. 7 agosto 2012, n. 134), secondo il quale il vizio dellamotivazione è denunciabile in cassazione soltanto nella ipotesidi omesso esame di un fatto storico decisivo del giudizio edoggetto di discussione delle parti, con la necessariaconseguenza che è onere della parte ricorrente, ai sensi degliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., indicareil fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed ilquando esso abbia formato oggetto di discussione processualetra le parti e le ragioni della sua decisività (per tutte: Cass. Sez.U. n. 21973/2021).Nel caso di specie non appare che la parte si sia peritata didedurre alcunché in ordine alla decisività del fatto, vale a direNumero registro generale 13870/2022Numero sezionale 541/2026che se lo stesso fosse stato esaminato avrebbe determinNautmoe rou dni r accolta generale 8400/2026Data pubblicazione 03/04/2026esito diverso della controversia.2.2.

Nella parte in cui si denuncia una violazione di legge,poi, la censura mostra di non confrontarsi adeguatamente conla motivazione della sentenza d’appello che, ritenuta la naturarisarcitoria delle somme oggetto di condanna con sentenza delTribunale di Bologna n. 677/2016, non ha affatto escluso che lestesse costituissero retribuzione imponibile a fini contributivi,avendo soltanto ritenuto che nel caso specifico non si potesse,allo stato, individuare una posta risarcitoria da assumere a titolodi retribuzione imponibile a fini previdenziali per l’assenza di ungiudicato idoneo a spiegare gli effetti di giudicato esterno neiconfronti dell’Inps, che non aveva preso parte a quel giudizio,avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposto ricorso percassazione, conclusosi solo con ordinanza n. 10267/2024.La censura va pertanto respinta.3.

Con il terzo motivo di ricorso la parte fa valere, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame del fattodecisivo rappresentato dall’avere la Corte bolognese omesso diconsiderare che, quanto alla posta retributiva ex art. 105, punti1 e 2, e art. 33, punto 1.1, del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avevalamentato il mancato pagamento delle indennitàindistintamente per tutte le festività coincidenti con il sabato ela domenica e per quelle soppresse.Il motivo è infondato atteso che dalla lettura della sentenzaimpugnata si evince che la Corte territoriale valutavainsufficienti le allegazioni in parte qua, per non avere lalavoratrice indicato quali sarebbero state le festività lavoratecoincidenti con il sabato e la domenica e quelle soppresse, nonritenendo che l’affermazione di avere sempre reso attivitàNumero registro generale 13870/2022lavorativa in tali giornate potesse dispensarla da taleN umero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 8400/2026indefettibile onere di allegazione (tant’è che, per la sola giornataData pubblicazione 03/04/2026del 2 giugno espressamente indicata dalla parte, venivariconosciuta la relativa indennità).5.

Infine, si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla posta B ( importi per la contrattazione aziendale ),lamentandosi l’erronea interpretazione della norma da partedella Corte d’appello per avere ritenuto che le somme a taletitolo dovute non erano di diretta corresponsione, ma destinatealla contrattazione aziendale, che tuttavia non vi era prova chefosse intervenuta, senza considerare che, a mente del comma2 dello stesso articolo, era previsto che nel caso in cui non vifosse stata la contrattazione aziendale gli importi a titolo dipremio variabile erano comunque dovuti ai lavoratori.Il motivo, presupponendo necessariamente l'interpretazionedelle disposizioni della contrattazione collettiva richiamate asostegno delle relative censure, è inammissibile per avereomesso la parte di procedere alla specifica indicazione deglielementi indispensabili al reperimento del contratto collettivoprevista a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c. (Cass.Sez.

U. n. 22726/2011, Rv. 619317 – 01).6.

In conclusione, il ricorso va rigettato.7.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della ricorrente e si liquidano in favore deicontroricorrenti come in dispositivo.8.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 13870/2022unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commaN umero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 8400/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perciascuna delle parti controricorrenti in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 13870/2022Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 8400/2026Data pubblicazione 03/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', ELEONORA541 CANGEMI;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13870/2022- controricorrente -N umero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 8400/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]LA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E CONCORDATOPREVENTIVO;- intimata -avverso la sentenza n. 3/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 20/01/2022 R.G.N. 235/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che con sentenza delTribunale di Bologna n. 677/16, resa all’esito di un precedentegiudizio, era stata accertata l’illegittimità della sua messa inCIGS nell’arco temporale dal gennaio 2013 al giugno 2016, concondanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione e concordato preventivo, in solido tra loro, alrisarcimento del danno, ha dedotto che in esecuzione di talepronuncia le era stata corrisposta una somma inferiore a quellaspettante, per non essere state considerate alcune vociretributive di fonte contrattuale, oltre a essere stato omesso ilversamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, eche pertanto si vedeva costretta a incardinare il presentegiudizio, stante l’inesatto adempimento delle società, chiedendola condanna delle stesse al pagamento delle ulteriori differenzedovute e alla regolarizzazione della posizione contributiva.2. Tale giudizio veniva dichiarato inammissibile dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado con sentenza n. 635/2020.3. Avverso la sentenza di primo grado la lavoratriceproponeva appello e la Corte d’appello di Bologna con sentenzan. 3/2022 riformava parzialmente la pronuncia, riquantificandoNumero registro generale 13870/2022Numero sezionale 541/2026la somma dovuta in una cifra di gran lunga inferiore a quNeulmlaer od dai r accolta generale 8400/2026Data pubblicazione 03/04/2026lei richiesta e dichiarando inammissibile la domanda volta allaregolarizzazione contributiva nei confronti dell’Istitutoprevidenziale.4. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi, a cui ha resistito con controricorso lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; anche l’Inps ha depositatocontroricorso. Infine, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hadepositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..[OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. la parte censura la sentenza di appello peravere respinto il motivo di appello avente a oggetto la nullitàdella sentenza di primo grado per omessa esposizione dei motividi diritto della decisione.In particolare, chi ricorre fa rilevare che, benché la sentenzamotivasse il rigetto del motivo in esame dando atto che il giudicedi primo grado aveva recepito le difese articolate nei propriscritti dalle società resistenti, nelle memorie difensive dellestesse mancava qualsivoglia argomentazione giuridica a cui ilgiudice potesse prestare adesione.Il motivo si palesa inammissibile per difetto di interesseesclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbiadeciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibilesolo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessioneal primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.. Al di fuori di tali casi,l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenzaNumero registro generale 13870/2022Numero sezionale 541/2026di interesse nonché per difformità rispetto al modello legNuamleero ddi ir accolta generale 8400/2026Data pubblicazione 03/04/2026impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle dirito, anche le questioni di merito .Nel caso di specie, non versandosi in alcuna delle ipotesi cheavrebbe comportato la rimessione al primo giudice, avendo laCorte territoriale deciso anche nel merito, in senso sfavorevolealla parte, il motivo volto a denunciare il vizio di motivazione èinammissibile.2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 e n. 3 c.p.c., si denuncia omesso esame di fattidecisivi e violazione e falsa applicazione degli artt. 12 della l. n.153/1969, art. 132 c.p.c., art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.in relazione alla richiesta attorea e riconvenzionale dell’Inpsdella contribuzione previdenziale e assistenziale sulleretribuzioni piene nel periodo di CIGS.2.1. Ebbene, la censura nella parte in cui ha a oggetto ilpreteso vizio motivazionale è inammissibile, in quanto nonconforme al paradigma dell’attuale testo dell’articolo 360 n. 5c.p.c. (riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in L. 7 agosto 2012, n. 134), secondo il quale il vizio dellamotivazione è denunciabile in cassazione soltanto nella ipotesidi omesso esame di un fatto storico decisivo del giudizio edoggetto di discussione delle parti, con la necessariaconseguenza che è onere della parte ricorrente, ai sensi degliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., indicareil fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed ilquando esso abbia formato oggetto di discussione processualetra le parti e le ragioni della sua decisività (per tutte: Cass. Sez.U. n. 21973/2021).Nel caso di specie non appare che la parte si sia peritata didedurre alcunché in ordine alla decisività del fatto, vale a direNumero registro generale 13870/2022Numero sezionale 541/2026che se lo stesso fosse stato esaminato avrebbe determinNautmoe rou dni r accolta generale 8400/2026Data pubblicazione 03/04/2026esito diverso della controversia.2.2. Nella parte in cui si denuncia una violazione di legge,poi, la censura mostra di non confrontarsi adeguatamente conla motivazione della sentenza d’appello che, ritenuta la naturarisarcitoria delle somme oggetto di condanna con sentenza delTribunale di Bologna n. 677/2016, non ha affatto escluso che lestesse costituissero retribuzione imponibile a fini contributivi,avendo soltanto ritenuto che nel caso specifico non si potesse,allo stato, individuare una posta risarcitoria da assumere a titolodi retribuzione imponibile a fini previdenziali per l’assenza di ungiudicato idoneo a spiegare gli effetti di giudicato esterno neiconfronti dell’Inps, che non aveva preso parte a quel giudizio,avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposto ricorso percassazione, conclusosi solo con ordinanza n. 10267/2024.La censura va pertanto respinta.3. Con il terzo motivo di ricorso la parte fa valere, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame del fattodecisivo rappresentato dall’avere la Corte bolognese omesso diconsiderare che, quanto alla posta retributiva ex art. 105, punti1 e 2, e art. 33, punto 1.1, del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avevalamentato il mancato pagamento delle indennitàindistintamente per tutte le festività coincidenti con il sabato ela domenica e per quelle soppresse.Il motivo è infondato atteso che dalla lettura della sentenzaimpugnata si evince che la Corte territoriale valutavainsufficienti le allegazioni in parte qua, per non avere lalavoratrice indicato quali sarebbero state le festività lavoratecoincidenti con il sabato e la domenica e quelle soppresse, nonritenendo che l’affermazione di avere sempre reso attivitàNumero registro generale 13870/2022lavorativa in tali giornate potesse dispensarla da taleN umero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 8400/2026indefettibile onere di allegazione (tant’è che, per la sola giornataData pubblicazione 03/04/2026del 2 giugno espressamente indicata dalla parte, venivariconosciuta la relativa indennità).5. Infine, si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla posta B ( importi per la contrattazione aziendale ),lamentandosi l’erronea interpretazione della norma da partedella Corte d’appello per avere ritenuto che le somme a taletitolo dovute non erano di diretta corresponsione, ma destinatealla contrattazione aziendale, che tuttavia non vi era prova chefosse intervenuta, senza considerare che, a mente del comma2 dello stesso articolo, era previsto che nel caso in cui non vifosse stata la contrattazione aziendale gli importi a titolo dipremio variabile erano comunque dovuti ai lavoratori.Il motivo, presupponendo necessariamente l'interpretazionedelle disposizioni della contrattazione collettiva richiamate asostegno delle relative censure, è inammissibile per avereomesso la parte di procedere alla specifica indicazione deglielementi indispensabili al reperimento del contratto collettivoprevista a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c. (Cass.Sez. U. n. 22726/2011, Rv. 619317 – 01).6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della ricorrente e si liquidano in favore deicontroricorrenti come in dispositivo.8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 13870/2022unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commaN umero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 8400/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perciascuna delle parti controricorrenti in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 13870/2022Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 8400/2026Data pubblicazione 03/04/2026
Sentenza Cassazione n. 08400/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris