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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15791/2026

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NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi articolati con i suddetti ricorsi, con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale e all'applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità / perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dei ricorsi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MDer.,nen- thl C 3 2026 [OSCURATO:PERSONA] • •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi articolati con i suddetti ricorsi, con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale e all'applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità / perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dei ricorsi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MDer.,nen- thl C 3 2026 [OSCURATO:PERSONA] • •
Sentenza Cassazione n. 15791/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris