Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 19299/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Trani di applicazione pena, su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 co. 1 e 5 d.P.R. 309/1990 e 337, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. commessi in Andria il 16 agosto 2024.

Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche nell'ipotesi, che qui non ricorre, in cui la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liera est. [OSCURATO:PERSONA] sidente ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Trani di applicazione pena, su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 co. 1 e 5 d.P.R. 309/1990 e 337, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. commessi in Andria il 16 agosto 2024. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche nell'ipotesi, che qui non ricorre, in cui la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liera est. [OSCURATO:PERSONA] sidente ,