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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27011/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mazara del Vallo

2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala

3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mazara del Vallo avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di Palermo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi presentati da D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA]! -, il quale deposita memorie e nota spese, riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; uditi i difensori degli imputati: Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA]; Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Marsala, con sentenza pronunciata il 9 aprile 2020, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili del delitto loro rispettivamente ascritto (capo A) di partecipazione a un'associazione armata di tipo mafioso - la famiglia di Marsala inserita nel mandamento di "cosa nostra" di Mazara del Vallo - nonché D'[OSCURATO:PERSONA] dei reati di ricettazione e detenzione illegale aggravate di armi clandestine (capi C-D-E) e [OSCURATO:PERSONA] del reato di tentata estorsione aggravata (capo B), condannandoli alle pene di legge.

2. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2022, in parziale riforma di quella di primo grado, riqualificato il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] come concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 e 416-bis cod. pen.), applicato nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'art. 416-bis nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 69 del 2015 ed esclusa la recidiva per D'[OSCURATO:PERSONA], rideterminava le pene inflitte a quest'ultimo in anni 11 di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] in anni 15 di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione.

La Corte confermava nel resto la sentenza di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dei fatti contestati, sia alle specifiche condotte di partecipazione o contiguità alla consorteria mafiosa, richiamando analiticamente per ciascuno degli imputati i risultati delle indagini e dei servizi di osservazione e videosorveglianza della polizia giudiziaria, gli esiti delle perquisizioni e del sequestro di armi e munizioni, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto ponendo in rilievo l'inequivoco tenore delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali - sulle autovetture di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e su un terreno di proprietà di quest'ultimo - intercettate e analiticamente trascritte in motivazione con riferimento alla posizione di ogni imputato, la cui lettura ne disvelava chiaramente il reale contenuto avente ad oggetto la dinamica delle illecite attività della consorteria.

La complessa e riscontrata attività investigativa, con specifico e puntuale riferimento ai contenuti delle numerosissime conversazioni ambientali captate, spesso riscontrate dalle riprese della videosorveglianza, conduceva la Corte alle seguenti conclusioni in ordine alle posizioni dei singoli imputati.

2.1. L'inserimento stabile e organico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di Marsala, nel ruolo di soldato, armiere e uomo di fiducia degli esponenti di vertice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (padre dello stesso) e [OSCURATO:PERSONA], era desunto, alla stregua dei molteplici dialoghi captati fra il 2014 e il 2015: - dal costante collegamento e scambio di comunicazioni e dalla partecipazione a incontri con gli esponenti del sodalizio, finalizzati a trattare e deliberare questioni di interesse per l'azione e il funzionamento del sodalizio (come la ripartizione delle competenze fra le contigue articolazioni del mandamento di "cosa nostra" di Mazara del Vallo, la spartizione dei lavori edili sul territorio marsalese sulla base delle direttive impartite dal capomafia [OSCURATO:PERSONA], gli equilibri di potere e i dissidi interni alla famiglia, i rapporti con i vertici del mandamento); - dal concreto e fattivo contributo costantemente offerto al sodalizio per le attività estorsive e di recupero dei relativi profitti, per la realizzazione del progetto di attentato in danno di un soggetto che si era reso protagonista di una tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; - dalla ricettazione, custodia e occultamento di diverse armi da fuoco (fucile cal. 12 - arma clandestina - pistola e caricatore cal. 9 e pistola cal. 7,65), dallo stesso detenute nell'interesse non strettamente personale ma della consorteria mafiosa, donde l'aggravante per tali delitti ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Escluso il rilievo della contestata recidiva e ritenuta la congruità degli aumenti di pena inflitti in continuazione per ciascuno dei reati di cui ai capi C-D- E, la Corte non ravvisava alcuna ragione per concedere le attenuanti generiche, attese la gravità delle condotte accertate e la pericolosità del soggetto, dimostrata anche dal precedente per violazione della disciplina sugli stupefacenti.

Viceversa, tenuto conto del tempo della condotta criminosa, il regime sanzionatorio andava parametrato secondo la più favorevole formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. prima dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69; sicché la pena per il delitto di cui al capo A) si attestava sul minimo edittale di anni 9 di reclusione, oltre la pena di mesi 8 per ciascuno dei reati in continuazione, per complessivi anni 11 di reclusione.

2.2. Il pieno ed effettivo inserimento organico nella famiglia mafiosa di Marsala di [OSCURATO:PERSONA] (in passato già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione alla cura e alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], fratello del capomafia [OSCURATO:PERSONA]), con il ruolo di uomo di fiducia e di "portavoce" delle indicazioni del capofamiglia e di intermediario per la composizione dei dissidi insorti fra gli esponenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, era desunto, alla luce delle conversazioni fra esponenti della locale consorteria intercettate fra il 2012 e il 2015 e dell'esito dei servizi di videosorveglianza: - dalla stabile messa a disposizione del sodalizio del terreno della discarica della soc.

GERAL a lui riconducibile, per gli incontri di esponenti di vertice del gruppo; - dal sistematico contributo offerto al sostentamento degli affiliati detenuti e dei familiari del capomafia Rallo; - dalla partecipazione a varie riunioni aventi ad oggetto gli affari del sodalizio; - dall'essersi occupato dell'acquisizione e della ripartizione dei profitti delle attività illecite del medesimo gruppo; - dalla tentata estorsione di cui al capo B), aggravata dalla qualità di partecipe del sodalizio e dal metodo mafioso, in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (per la quale, oltre le intercettazioni, assumevano rilievo probatorio le testimonianze di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dell'operatore di polizia giudiziaria Cito, circa gli incontri e le concrete richieste estorsive di matrice mafiosa), da cui pretendeva, per evitare danneggiamenti o aggressioni, il subappalto della soc.

GERAL per una parte dei lavori di manutenzione aggiudicati dal Comune di Marsala all'impresa Billeci o, in alternativa, il "pizzo" consistente in una imprecisata somma di denaro, a titolo di "contributo per il paese", destinato a soddisfare la pretesa della locale consorteria.

L'aggravante speciale dell'associazione mafiosa armata, nei termini contestati a D'[OSCURATO:PERSONA] di stabile dotazione di armi da parte del sodalizio, era ascrivibile a tutti i partecipi avendo natura oggettiva.

Ritenuta la congruità dell'aumento di pena inflitto in continuazione per il reato di cui al capo B), non vi era ragione per concedere le attenuanti generiche, attese la concreta gravità della condotta partecipativa e il ruolo non marginale ricoperto nel sodalizio marsalese, e la pericolosità del soggetto dimostrata dallo specifico precedente per concorso esterno in associazione mafiosa.

Tenuto conto, infine, del tempo della condotta, protrattasi fino all'agosto 2016, il regime sanzionatorio andava parametrato secondo la formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. successiva all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015; sicché la pena per il delitto di cui al capo A) si attestava sulla misura di anni 14 di reclusione, oltre la pena di anni 1 per il reato in continuazione, e così per complessivi anni 15 di reclusione.2.3.

Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la lettura unitaria, organica e complessiva delle plurime e convergenti conversazioni captate negli anni 2012- 2017 e gli esiti dei sevizi di videosorveglianza e localizzazione satellitare, insieme con gli ulteriori elementi di prova desunti dalle conversazioni ambientali intercettate negli anni 2004-2008 (ricavabili dai brogliacci di polizia, essendosene smarriti i supporti magnetici) e dalle propalazioni del collaboratore Sucameli circa i rapporti già a quel tempo intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo ([OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), confermava l'effettiva sussistenza di un patto imprenditoriale-mafioso, in termini perciò non di stabile e organico inserimento dell'imputato nella struttura criminale, bensì di "mutuo vantaggio" e "convenienza reciproca". [OSCURATO:PERSONA], "imprenditore colluso", perseguiva l'obiettivo di una posizione dominante nel settore imprenditoriale dell'edilizia, dal quale trarre denaro, servizi e utilità da elargire in parte e all'occorrenza a favore del sodalizio mafioso, sovvenzionando i familiari degli stessi (in particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], figlio di Mariano, e [OSCURATO:PERSONA]) durante la loro detenzione carceraria, mettendo a disposizione le proprie risorse imprenditoriali per agevolare l'infiltrazione della consorteria nel settore edile, fornendo a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca reggente del mandamento di Mazara del Vallo, informazioni riservate su talune investigazioni in corso.

Al fine di perseguire l'obiettivo del predominio imprenditoriale nel territorio, [OSCURATO:PERSONA] frequentava e incontrava gli esponenti di vertice della consorteria (fra i quali, oltre Mangiaracina, Tamburello e Gondola, anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della famiglia marsalese facente capo a [OSCURATO:PERSONA]), per trattare questioni inerenti a interessi strategici sia propri che del sodalizio.

Fra questi, in particolare, la spartizione dei lavori da eseguire nel territorio marsalese a seguito dei dissidi insorti con l'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA] e con la famiglia mafiosa marsalese per l'affidamento di lavori da parte dell'amministratore giudiziario dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] e per l'acquisizione dell'impianto della ditta For.Edil..

Esclusa motivatamente la configurabilità della più lieve ipotesi di favoreggiamento personale aggravato ed essendo le condotte criminose - qualificate come concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. - anteriori alla novella dell'art. 416-bis, il regime sanzionatorio andava parametrato secondo la più favorevole formulazione della norma prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, sicché la pena si attestava sul minimo edittale di anni 9 di reclusione.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], richiamando quanto già evidenziato nei motivi di appello, ha denunziato la violazione di legge con riguardo: - all'affermata intraneità, stabile e organica, nella struttura organizzativa della famiglia mafiosa marsalese (capo A), pure in assenza di elementi probatori certi, che non sarebbero desumibili dall'insufficiente e congetturale contenuto delle conversazioni ambientali intercettate nel capannone di proprietà del padre, rispetto alle quali la sua presenza sarebbe stata meramente passiva; - alle ritenute circostanze aggravanti dell'associazione armata ex art. 416- bis, comma 4, cod. pen. per il capo A) e della finalità agevolativa della consorteria mafiosa per i reati in materia di armi di cui ai capi C-D-E, essendo le armi sequestrate da lui detenute solo a titolo personale e non per conto della consorteria; - all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività dell'aumento di pena (mesi 8 di reclusione) per ciascuno dei reati contestati in continuazione.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato, a sua volta, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per la ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa (capo A) e per la tentata estorsione aggravata di cui al capo B), fondata sul travisamento della prova relativa al contenuto delle conversazioni intercettate, pure in assenza di obiettivi e sicuri riscontri all'interpretazione avallata dai giudici del merito; - alla denegata qualificazione del delitto di cui al capo A) come concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.; - alla omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata al deposito di documentazione attestante i risalenti rapporti della soc.

GERAL con l'impresa [OSCURATO:PERSONA], mirata all'applicazione, in subordine, del più lieve trattamento sanzionatorio previsto per il delitto associativo prima della novella del 2015; - alle ritenute circostanze aggravanti dell'associazione armata ex art. 416- bis, comma 4, cod. pen. per il reato di cui al capo A), essendo le armi sequestrate a D'[OSCURATO:PERSONA] da lui detenute solo a titolo personale e non per conto della consorteria, nonché della partecipazione ad associazione mafiosa e della finalità agevolativa della stessa per il delitto di tentata estorsione di cui al capo B); - all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, dovendo trovare applicazione per le condotte criminose contestate sub A), riconducibili a un periodo recedente l'entrata in vigore della novella del 2015, il più favorevole trattamento sanzionatorio previgente.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta denunziato: - la violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di concorso esterno in associazione mafiosa, quanto alla reale natura dei rapporti che tradizionalmente s'instaurano nei territori d'interesse fra imprenditori e consorteria mafiosa, tali da far ritenere [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile esperto e affidabile, non complice ma vittima delle imposizioni del capo della consorteria mafiosa, [OSCURATO:PERSONA], che era costretto a subire anche con riguardo alle vicende [OSCURATO:PERSONA] e For.Edil.; - il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova intercettativa circa la concreta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto sopra configurato; - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.

6. In data 28 marzo 2023 il difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha depositato "motivi nuovi" con i quali ribadisce i rilevi svolti in punto di aggravante ex art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e di aumenti di pena per la continuazione con i reati-fine. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Risultano privi di pregio e per taluni aspetti addirittura sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono i motivi di ricorso con i quali tutti i ricorrenti contestano - talora nella veste di vizio di violazione della legge penale o processuale - la carenza e la contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, di entrambe le sentenze di merito, convergenti nella lettura e nell'interpretazione dei contenuti delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali intercettate dalla polizia giudiziaria.

La Corte territoriale, nell'operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha infatti argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici circa il disvelamento del reale significato delle conversazioni captate, aventi tutte ad oggetto la dinamica delle illecite attività realizzate all'interno del territorio di competenza dalla famiglia mafiosa di Marsala, inserita nel mandamento di Mazara del Vallo di "cosa nostra", spesso riscontrate dai servizi di osservazione e videosorveglianza anche satellitare e dai verbali di perquisizione, sequestro e arresto per detenzione di armi da fuoco.

Orbene, sul punto va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti in motivazione, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta convergente in entrambi i gradi di giudizio e logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), proponendosi sostanzialmente, a ben vedere, una inammissibile rilettura da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito.

3. Ciò posto circa la correttezza delle inferenze tratte dalle conversazioni intercettate, ne deriva come lineare e logico corollario la manifesta infondatezza degli assunti difensivi dei ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno denunziato la violazione di legge o il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte di partecipazione all'associazione mafiosa, che a loro avviso non sarebbe stata affermata sulla base di seri e obiettivi elementi idonei a dimostrare l'effettiva intraneità al sodalizio criminale.

Invero, con specifico riferimento alle diverse posizioni processuali e anche con riguardo al profilo soggettivo, entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova emergenti sia dalle molteplici conversazioni intercettate e trascritte in motivazione, sia dagli esiti delle complesse operazioni investigative di polizia giudiziaria (servizi di osservazione, verbali di perquisizione, sequestro e arresto), non contraddetti da alcuna spiegazione alternativa.

3. Con una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici la Corte territoriale ha indicato gli elementi dimostrativi della condotta di partecipazione di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa di cui al capo A), nonché della responsabilità, per il primo, in ordine ai delitti aggravati in materia di armi e, per il secondo, in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata.

3.1. Quanto al reato associativo di cui al capo A) ascritto a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], entrambi i giudici di merito, muovendo da una lettura non parcellizzata delle molteplici conversazioni captate fra il 2014 e il 2015 e trascritte in motivazione, hanno ritenuto accertato l'inserimento stabile e organico dello stesso nella famiglia mafiosa di Marsala, nel ruolo di soldato, armiere e uomo di fiducia degli esponenti di vertice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA].

Erano risultati provati l'intensa partecipazione dell'imputato a una serie di incontri con altri membri del sodalizio, nel corso dei quali venivano trattate e decise questioni di rilievo per la vita e il funzionamento dello stesso, quali la divisione delle competenze fra le contigue articolazioni territoriali del mandamento di Mazara del Vallo, la spartizione dei lavori edili nell'area marsalese sulla base delle linee fissate dal capomafia [OSCURATO:PERSONA], la composizione degli equilibri e dei dissidi interni alla famiglia, i rapporti con i vertici.

Come pure era risultato provato il concreto contributo dato al sodalizio per la consumazione di attività estorsive e di acquisizione dei relativi profitti, nonché per la realizzazione del comune progetto di aggressione armata nei confronti dell'autore di una tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Quanto agli ulteriori delitti di cui ai capi C-D-E di ricettazione, custodia e occultamento di diverse armi da fuoco (fucile cal. 12 - arma clandestina -, pistola e caricatore cal. 9 e pistola cal. 7,65), entrambi i giudici di merito hanno concordemente e motivatamente ritenuto che esse fossero custodite da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per conto e nella disponibilità della consorteria marsalese.

Il dato, logicamente desunto dall'organicità dell'inserimento in essa di Alessandro e di suo padre [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], era altresì reso evidente dalla richiamata conversazione ambientale del 9 marzo 2015 fra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza delle armi dai vertici della famiglia mafiosa.

3.2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'effettivo e organico inserimento dello stesso (già condannato in passato con sentenza irrevocabile per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione alla cura e alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca) nella famiglia mafiosa di Marsala, con il ruolo di uomo di fiducia e di "portavoce" delle indicazioni del capo e di intermediario per la composizione dei contrasti insorti fra gli esponenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, era desunto dalla inequivoca lettura delle conversazioni fra esponenti della locale consorteria intercettate fra il 2012 e il 2015, riscontrate dall'esito dei servizi di videosorveglianza e, quanto al delitto di tentata estorsione aggravata (capo B), anche dalle testimonianze di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dell'operatore di polizia giudiziaria Cito, circa gli incontri e le concrete richieste estorsive.

Erano risultati provati i dati e le circostanze fattuali concernenti: - la stabile messa a disposizione del sodalizio del terreno della discarica della soc.

GERAL a lui riconducibile, destinata agli incontri di esponenti di vertice della consorteria; - il sistematico contributo al sostentamento degli affiliati detenuti e dei familiari del capomafia Rallo; - la partecipazione a numerose riunioni aventi ad oggetto la dinamica delle attività illecite della consorteria; - l'impegno nell'acquisizione e nella ripartizione dei profitti di tali attività; - le specifiche modalità della condotta estorsiva, aggravata dalla qualità di partecipe del sodalizio e dal metodo mafioso, in danno dell'imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA], da cui pretendeva, per evitare danneggiamenti ai macchinari o aggressioni, il subappalto a favore della ditta GERAL di almeno una parte dei lavori di manutenzione aggiudicati dal Comune di Marsala al primo, oppure, in alternativa, una imprecisata somma di denaro, a titolo di "contributo per il paese", destinato alla consorteria mafiosa locale.

D'altra parte, anche l'aggravante speciale di natura oggettiva dell'associazione mafiosa armata, nei termini fattuali contestati a D'[OSCURATO:PERSONA], era ascrivibile a tutti i partecipi essendone stata accertata la stabile disponibilità a favore della consorteria marsalese.

3.3. In linea di diritto, l'affermazione di responsabilità degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A) appare coerente col principio giurisprudenziale, per il quale "la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale esterno quello dell' extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni" (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231673).

Di talché; attesi la stabile e sistematica disponibilità a favore del sodalizio mafioso e il rilevante contributo causale al raggiungimento dei disegni criminali dello stesso, la Corte ha ricondotto le univoche e consapevoli condotte di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. 4.

Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la lettura complessiva delle plurime e convergenti conversazioni intercettate dal 2012 fino al 2017, riscontrate dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione satellitare, dalle conversazioni ambientali captate negli anni 2004-2008 (ricavate dai brogliacci di polizia giudiziaria, essendosene smarriti i supporti magnetici) e dalle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Sucameli, circa i rapporti già a quel tempo intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo ([OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ha indotto entrambi i giudici di merito a concludere per l'effettiva sussistenza di un patto imprenditoriale-mafioso, in termini cioè non di organico inserimento dell'imputato nella consorteria criminale, bensì di "mutuo vantaggio" e "convenienza reciproca".

Il ricorrente, nella veste di "imprenditore colluso", perseguiva l'obiettivo di una posizione dominante nel territorio con riferimento al settore dell'edilizia, dalla quale trarre denaro, servizi e utilità da rendere in parte disponibili a favore del sodalizio mafioso che lo sosteneva, sovvenzionandone i familiari degli esponenti di vertice ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], figlio di Mariano, e [OSCURATO:PERSONA]) durante la loro detenzione carceraria, consentendo con le proprie risorse imprenditoriali l'infiltrazione mafiosa nel settore edile, o fornendo a [OSCURATO:PERSONA], capo del mandamento di Mazara del Vallo, informazioni riservate su investigazioni in corso.

A tal fine [OSCURATO:PERSONA] incontrava gli esponenti di vertice della consorteria (fra i quali, oltre Mangiaracina, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della famiglia marsalese facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) per trattare questioni inerenti a interessi strategici sia della propria impresa che della consorteria, quali, in particolare, la spartizione dei lavori da eseguire nel territorio marsalese a seguito dei dissidi insorti con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e con la famiglia mafiosa marsalese, circa l'affidamento di alcune opere da parte dell'amministratore giudiziario dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisizione dell'impianto della ditta For.Edil.

Orbene, l'ampiezza e la obiettiva rilevanza delle condotte di coinvolgimento dell'imputato sia nelle varie vicende imprenditoriali che negli interessi della cosca, come sopra descritte, giustificano logicamente l'apprezzamento di merito circa la qualificazione delle medesime condotte in termini non di effettiva partecipazione ad associazione mafiosa bensì, in linea di diritto, di concorso esterno in essa, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.

La Corte ha invero preso in considerazione e applicato correttamente i principi giurisprudenziali affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino (Rv. 231671-672-673), secondo la quale assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione del programma criminoso della medesima.

Concorso esterno che è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio imprenditoriale-mafioso", in forza del quale un imprenditore, non partecipe del sodalizio criminale, in cambio del sostegno richiesto all'associazione mafiosa per conseguire il predominio imprenditoriale nel territorio, si impegna seriamente e concretamente a favorire gli interessi della consorteria, laddove risulti accertato - come nel caso in esame - che gli impegni assunti dall'imprenditore al servizio della consorteria, quali fornire favori e sovvenzioni alla cosca e ai suoi sodali, abbiano inciso effettivamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione criminale.

L'accertata contiguità imprenditoriale-mafiosa, in termini di "collusione" (e non di "soggiacenza") dell'imprenditore con la famiglia mafiosa locale, preclude di conseguenza la configurabilità nelle descritte condotte criminose degli elementi, soggettivo e oggettivo, della meno grave ipotesi di favoreggiamento personale.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto infondato e va rigettato, atteso che con esso, a fronte di una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici a cura delle conformi decisioni di merito, si ripropongono le medesime censure già mosse con i motivi d'appello e disattese da quel giudice, quanto allo specifico peso probatorio e alla valenza dimostrativa dei dati acquisiti.

5. Con riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, va rilevata innanzitutto, sulla base delle considerazioni fattuali suesposte, la manifesta infondatezza e l'inammissibilità degli autonomi motivi di ricorso degli imputati circa l'apprezzamento dell'aggravante dell'associazione armata ex art. 416-bis, comma 4, cod. pen. per il capo A) e delle ulteriori aggravanti della partecipazione ad associazione mafiosa e della finalità agevolativa della consorteria mafiosa per i reati in materia di armi di cui ai capi C-D-E contestati a D'[OSCURATO:PERSONA] o di tentata estorsione di cui al capo B) contestato a [OSCURATO:PERSONA].

Parimenti inammissibili si palesano i motivi di ricorso con i quali si lamenta da parte dei ricorrenti il diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito ne ha giustificato la statuizione reiettiva con l'assenza di elementi positivi e con la gravità di condotte sintomatiche dell'inserimento o della contiguità collusiva rispetto al contesto criminale di "cosa nostra", caratterizzato da particolare pericolosità.

Sono stati inoltre richiamati, insieme con la gravità delle condotte accertate e la pericolosità dei soggetti, gli specifici precedenti di D'[OSCURATO:PERSONA] per violazione della disciplina sugli stupefacenti e di [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno in associazione mafiosa.E ad analoga conclusione di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla determinazione concreta dei singoli aumenti di pena per i delitti contestati in continuazione a D'[OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA].

D'altra parte, tenuto conto, per quest'ultimo, del periodo di tempo in cui si è protratta la condotta criminosa - accertata almeno fino all'agosto 2016 -, il regime sanzionatorio non poteva essere parametrato secondo la più favorevole formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. antecedente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015.

L'estrema laconicità della doglianza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non consente, infine, neppure di apprezzare il rilievo della censura di omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta per il deposito di generica documentazione attestante i risalenti rapporti della ditta GERAL con l'impresa [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, per ciascuno dei punti suelencati in tema di trattamento sanzionatorio trattasi di censure in fatto, a fronte di una motivazione della Corte di merito strutturalmente argomentata secondo cadenze logiche e adeguate, perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni deve concludersi per l'inammissibilità dei ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila - che si reputa equa - in favore della Cassa delle ammende.

Va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Va altresì disposta, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen., 83, comma 2 e 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA]! - ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito (Sez.

U, 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]).

Gli stessi imputati vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo.

I 3 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese p rocessuali Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA] vive!-, amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mazara del Vallo 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mazara del Vallo avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi presentati da D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA]! -, il quale deposita memorie e nota spese, riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; uditi i difensori degli imputati: Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA]; Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Marsala, con sentenza pronunciata il 9 aprile 2020, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili del delitto loro rispettivamente ascritto (capo A) di partecipazione a un'associazione armata di tipo mafioso - la famiglia di Marsala inserita nel mandamento di "cosa nostra" di Mazara del Vallo - nonché D'[OSCURATO:PERSONA] dei reati di ricettazione e detenzione illegale aggravate di armi clandestine (capi C-D-E) e [OSCURATO:PERSONA] del reato di tentata estorsione aggravata (capo B), condannandoli alle pene di legge. 2. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2022, in parziale riforma di quella di primo grado, riqualificato il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] come concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 e 416-bis cod. pen.), applicato nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'art. 416-bis nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 69 del 2015 ed esclusa la recidiva per D'[OSCURATO:PERSONA], rideterminava le pene inflitte a quest'ultimo in anni 11 di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] in anni 15 di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione. La Corte confermava nel resto la sentenza di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dei fatti contestati, sia alle specifiche condotte di partecipazione o contiguità alla consorteria mafiosa, richiamando analiticamente per ciascuno degli imputati i risultati delle indagini e dei servizi di osservazione e videosorveglianza della polizia giudiziaria, gli esiti delle perquisizioni e del sequestro di armi e munizioni, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto ponendo in rilievo l'inequivoco tenore delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali - sulle autovetture di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e su un terreno di proprietà di quest'ultimo - intercettate e analiticamente trascritte in motivazione con riferimento alla posizione di ogni imputato, la cui lettura ne disvelava chiaramente il reale contenuto avente ad oggetto la dinamica delle illecite attività della consorteria. La complessa e riscontrata attività investigativa, con specifico e puntuale riferimento ai contenuti delle numerosissime conversazioni ambientali captate, spesso riscontrate dalle riprese della videosorveglianza, conduceva la Corte alle seguenti conclusioni in ordine alle posizioni dei singoli imputati. 2.1. L'inserimento stabile e organico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di Marsala, nel ruolo di soldato, armiere e uomo di fiducia degli esponenti di vertice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (padre dello stesso) e [OSCURATO:PERSONA], era desunto, alla stregua dei molteplici dialoghi captati fra il 2014 e il 2015: - dal costante collegamento e scambio di comunicazioni e dalla partecipazione a incontri con gli esponenti del sodalizio, finalizzati a trattare e deliberare questioni di interesse per l'azione e il funzionamento del sodalizio (come la ripartizione delle competenze fra le contigue articolazioni del mandamento di "cosa nostra" di Mazara del Vallo, la spartizione dei lavori edili sul territorio marsalese sulla base delle direttive impartite dal capomafia [OSCURATO:PERSONA], gli equilibri di potere e i dissidi interni alla famiglia, i rapporti con i vertici del mandamento); - dal concreto e fattivo contributo costantemente offerto al sodalizio per le attività estorsive e di recupero dei relativi profitti, per la realizzazione del progetto di attentato in danno di un soggetto che si era reso protagonista di una tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; - dalla ricettazione, custodia e occultamento di diverse armi da fuoco (fucile cal. 12 - arma clandestina - pistola e caricatore cal. 9 e pistola cal. 7,65), dallo stesso detenute nell'interesse non strettamente personale ma della consorteria mafiosa, donde l'aggravante per tali delitti ex art. 416-bis.1 cod. pen. Escluso il rilievo della contestata recidiva e ritenuta la congruità degli aumenti di pena inflitti in continuazione per ciascuno dei reati di cui ai capi C-D- E, la Corte non ravvisava alcuna ragione per concedere le attenuanti generiche, attese la gravità delle condotte accertate e la pericolosità del soggetto, dimostrata anche dal precedente per violazione della disciplina sugli stupefacenti. Viceversa, tenuto conto del tempo della condotta criminosa, il regime sanzionatorio andava parametrato secondo la più favorevole formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. prima dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69; sicché la pena per il delitto di cui al capo A) si attestava sul minimo edittale di anni 9 di reclusione, oltre la pena di mesi 8 per ciascuno dei reati in continuazione, per complessivi anni 11 di reclusione. 2.2. Il pieno ed effettivo inserimento organico nella famiglia mafiosa di Marsala di [OSCURATO:PERSONA] (in passato già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione alla cura e alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], fratello del capomafia [OSCURATO:PERSONA]), con il ruolo di uomo di fiducia e di "portavoce" delle indicazioni del capofamiglia e di intermediario per la composizione dei dissidi insorti fra gli esponenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, era desunto, alla luce delle conversazioni fra esponenti della locale consorteria intercettate fra il 2012 e il 2015 e dell'esito dei servizi di videosorveglianza: - dalla stabile messa a disposizione del sodalizio del terreno della discarica della soc. GERAL a lui riconducibile, per gli incontri di esponenti di vertice del gruppo; - dal sistematico contributo offerto al sostentamento degli affiliati detenuti e dei familiari del capomafia Rallo; - dalla partecipazione a varie riunioni aventi ad oggetto gli affari del sodalizio; - dall'essersi occupato dell'acquisizione e della ripartizione dei profitti delle attività illecite del medesimo gruppo; - dalla tentata estorsione di cui al capo B), aggravata dalla qualità di partecipe del sodalizio e dal metodo mafioso, in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (per la quale, oltre le intercettazioni, assumevano rilievo probatorio le testimonianze di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dell'operatore di polizia giudiziaria Cito, circa gli incontri e le concrete richieste estorsive di matrice mafiosa), da cui pretendeva, per evitare danneggiamenti o aggressioni, il subappalto della soc. GERAL per una parte dei lavori di manutenzione aggiudicati dal Comune di Marsala all'impresa Billeci o, in alternativa, il "pizzo" consistente in una imprecisata somma di denaro, a titolo di "contributo per il paese", destinato a soddisfare la pretesa della locale consorteria. L'aggravante speciale dell'associazione mafiosa armata, nei termini contestati a D'[OSCURATO:PERSONA] di stabile dotazione di armi da parte del sodalizio, era ascrivibile a tutti i partecipi avendo natura oggettiva. Ritenuta la congruità dell'aumento di pena inflitto in continuazione per il reato di cui al capo B), non vi era ragione per concedere le attenuanti generiche, attese la concreta gravità della condotta partecipativa e il ruolo non marginale ricoperto nel sodalizio marsalese, e la pericolosità del soggetto dimostrata dallo specifico precedente per concorso esterno in associazione mafiosa. Tenuto conto, infine, del tempo della condotta, protrattasi fino all'agosto 2016, il regime sanzionatorio andava parametrato secondo la formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. successiva all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015; sicché la pena per il delitto di cui al capo A) si attestava sulla misura di anni 14 di reclusione, oltre la pena di anni 1 per il reato in continuazione, e così per complessivi anni 15 di reclusione.2.3. Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la lettura unitaria, organica e complessiva delle plurime e convergenti conversazioni captate negli anni 2012- 2017 e gli esiti dei sevizi di videosorveglianza e localizzazione satellitare, insieme con gli ulteriori elementi di prova desunti dalle conversazioni ambientali intercettate negli anni 2004-2008 (ricavabili dai brogliacci di polizia, essendosene smarriti i supporti magnetici) e dalle propalazioni del collaboratore Sucameli circa i rapporti già a quel tempo intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo ([OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), confermava l'effettiva sussistenza di un patto imprenditoriale-mafioso, in termini perciò non di stabile e organico inserimento dell'imputato nella struttura criminale, bensì di "mutuo vantaggio" e "convenienza reciproca". [OSCURATO:PERSONA], "imprenditore colluso", perseguiva l'obiettivo di una posizione dominante nel settore imprenditoriale dell'edilizia, dal quale trarre denaro, servizi e utilità da elargire in parte e all'occorrenza a favore del sodalizio mafioso, sovvenzionando i familiari degli stessi (in particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], figlio di Mariano, e [OSCURATO:PERSONA]) durante la loro detenzione carceraria, mettendo a disposizione le proprie risorse imprenditoriali per agevolare l'infiltrazione della consorteria nel settore edile, fornendo a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca reggente del mandamento di Mazara del Vallo, informazioni riservate su talune investigazioni in corso. Al fine di perseguire l'obiettivo del predominio imprenditoriale nel territorio, [OSCURATO:PERSONA] frequentava e incontrava gli esponenti di vertice della consorteria (fra i quali, oltre Mangiaracina, Tamburello e Gondola, anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della famiglia marsalese facente capo a [OSCURATO:PERSONA]), per trattare questioni inerenti a interessi strategici sia propri che del sodalizio. Fra questi, in particolare, la spartizione dei lavori da eseguire nel territorio marsalese a seguito dei dissidi insorti con l'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA] e con la famiglia mafiosa marsalese per l'affidamento di lavori da parte dell'amministratore giudiziario dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] e per l'acquisizione dell'impianto della ditta For.Edil.. Esclusa motivatamente la configurabilità della più lieve ipotesi di favoreggiamento personale aggravato ed essendo le condotte criminose - qualificate come concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. - anteriori alla novella dell'art. 416-bis, il regime sanzionatorio andava parametrato secondo la più favorevole formulazione della norma prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, sicché la pena si attestava sul minimo edittale di anni 9 di reclusione.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], richiamando quanto già evidenziato nei motivi di appello, ha denunziato la violazione di legge con riguardo: - all'affermata intraneità, stabile e organica, nella struttura organizzativa della famiglia mafiosa marsalese (capo A), pure in assenza di elementi probatori certi, che non sarebbero desumibili dall'insufficiente e congetturale contenuto delle conversazioni ambientali intercettate nel capannone di proprietà del padre, rispetto alle quali la sua presenza sarebbe stata meramente passiva; - alle ritenute circostanze aggravanti dell'associazione armata ex art. 416- bis, comma 4, cod. pen. per il capo A) e della finalità agevolativa della consorteria mafiosa per i reati in materia di armi di cui ai capi C-D-E, essendo le armi sequestrate da lui detenute solo a titolo personale e non per conto della consorteria; - all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività dell'aumento di pena (mesi 8 di reclusione) per ciascuno dei reati contestati in continuazione. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato, a sua volta, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per la ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa (capo A) e per la tentata estorsione aggravata di cui al capo B), fondata sul travisamento della prova relativa al contenuto delle conversazioni intercettate, pure in assenza di obiettivi e sicuri riscontri all'interpretazione avallata dai giudici del merito; - alla denegata qualificazione del delitto di cui al capo A) come concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.; - alla omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata al deposito di documentazione attestante i risalenti rapporti della soc. GERAL con l'impresa [OSCURATO:PERSONA], mirata all'applicazione, in subordine, del più lieve trattamento sanzionatorio previsto per il delitto associativo prima della novella del 2015; - alle ritenute circostanze aggravanti dell'associazione armata ex art. 416- bis, comma 4, cod. pen. per il reato di cui al capo A), essendo le armi sequestrate a D'[OSCURATO:PERSONA] da lui detenute solo a titolo personale e non per conto della consorteria, nonché della partecipazione ad associazione mafiosa e della finalità agevolativa della stessa per il delitto di tentata estorsione di cui al capo B); - all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, dovendo trovare applicazione per le condotte criminose contestate sub A), riconducibili a un periodo recedente l'entrata in vigore della novella del 2015, il più favorevole trattamento sanzionatorio previgente. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta denunziato: - la violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di concorso esterno in associazione mafiosa, quanto alla reale natura dei rapporti che tradizionalmente s'instaurano nei territori d'interesse fra imprenditori e consorteria mafiosa, tali da far ritenere [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile esperto e affidabile, non complice ma vittima delle imposizioni del capo della consorteria mafiosa, [OSCURATO:PERSONA], che era costretto a subire anche con riguardo alle vicende [OSCURATO:PERSONA] e For.Edil.; - il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova intercettativa circa la concreta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto sopra configurato; - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. 6. In data 28 marzo 2023 il difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha depositato "motivi nuovi" con i quali ribadisce i rilevi svolti in punto di aggravante ex art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e di aumenti di pena per la continuazione con i reati-fine. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2. Risultano privi di pregio e per taluni aspetti addirittura sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono i motivi di ricorso con i quali tutti i ricorrenti contestano - talora nella veste di vizio di violazione della legge penale o processuale - la carenza e la contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, di entrambe le sentenze di merito, convergenti nella lettura e nell'interpretazione dei contenuti delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali intercettate dalla polizia giudiziaria. La Corte territoriale, nell'operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha infatti argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici circa il disvelamento del reale significato delle conversazioni captate, aventi tutte ad oggetto la dinamica delle illecite attività realizzate all'interno del territorio di competenza dalla famiglia mafiosa di Marsala, inserita nel mandamento di Mazara del Vallo di "cosa nostra", spesso riscontrate dai servizi di osservazione e videosorveglianza anche satellitare e dai verbali di perquisizione, sequestro e arresto per detenzione di armi da fuoco. Orbene, sul punto va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti in motivazione, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta convergente in entrambi i gradi di giudizio e logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), proponendosi sostanzialmente, a ben vedere, una inammissibile rilettura da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. 3. Ciò posto circa la correttezza delle inferenze tratte dalle conversazioni intercettate, ne deriva come lineare e logico corollario la manifesta infondatezza degli assunti difensivi dei ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno denunziato la violazione di legge o il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte di partecipazione all'associazione mafiosa, che a loro avviso non sarebbe stata affermata sulla base di seri e obiettivi elementi idonei a dimostrare l'effettiva intraneità al sodalizio criminale. Invero, con specifico riferimento alle diverse posizioni processuali e anche con riguardo al profilo soggettivo, entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova emergenti sia dalle molteplici conversazioni intercettate e trascritte in motivazione, sia dagli esiti delle complesse operazioni investigative di polizia giudiziaria (servizi di osservazione, verbali di perquisizione, sequestro e arresto), non contraddetti da alcuna spiegazione alternativa. 3. Con una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici la Corte territoriale ha indicato gli elementi dimostrativi della condotta di partecipazione di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa di cui al capo A), nonché della responsabilità, per il primo, in ordine ai delitti aggravati in materia di armi e, per il secondo, in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata. 3.1. Quanto al reato associativo di cui al capo A) ascritto a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], entrambi i giudici di merito, muovendo da una lettura non parcellizzata delle molteplici conversazioni captate fra il 2014 e il 2015 e trascritte in motivazione, hanno ritenuto accertato l'inserimento stabile e organico dello stesso nella famiglia mafiosa di Marsala, nel ruolo di soldato, armiere e uomo di fiducia degli esponenti di vertice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA]. Erano risultati provati l'intensa partecipazione dell'imputato a una serie di incontri con altri membri del sodalizio, nel corso dei quali venivano trattate e decise questioni di rilievo per la vita e il funzionamento dello stesso, quali la divisione delle competenze fra le contigue articolazioni territoriali del mandamento di Mazara del Vallo, la spartizione dei lavori edili nell'area marsalese sulla base delle linee fissate dal capomafia [OSCURATO:PERSONA], la composizione degli equilibri e dei dissidi interni alla famiglia, i rapporti con i vertici. Come pure era risultato provato il concreto contributo dato al sodalizio per la consumazione di attività estorsive e di acquisizione dei relativi profitti, nonché per la realizzazione del comune progetto di aggressione armata nei confronti dell'autore di una tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Quanto agli ulteriori delitti di cui ai capi C-D-E di ricettazione, custodia e occultamento di diverse armi da fuoco (fucile cal. 12 - arma clandestina -, pistola e caricatore cal. 9 e pistola cal. 7,65), entrambi i giudici di merito hanno concordemente e motivatamente ritenuto che esse fossero custodite da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per conto e nella disponibilità della consorteria marsalese. Il dato, logicamente desunto dall'organicità dell'inserimento in essa di Alessandro e di suo padre [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], era altresì reso evidente dalla richiamata conversazione ambientale del 9 marzo 2015 fra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza delle armi dai vertici della famiglia mafiosa. 3.2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'effettivo e organico inserimento dello stesso (già condannato in passato con sentenza irrevocabile per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione alla cura e alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca) nella famiglia mafiosa di Marsala, con il ruolo di uomo di fiducia e di "portavoce" delle indicazioni del capo e di intermediario per la composizione dei contrasti insorti fra gli esponenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, era desunto dalla inequivoca lettura delle conversazioni fra esponenti della locale consorteria intercettate fra il 2012 e il 2015, riscontrate dall'esito dei servizi di videosorveglianza e, quanto al delitto di tentata estorsione aggravata (capo B), anche dalle testimonianze di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dell'operatore di polizia giudiziaria Cito, circa gli incontri e le concrete richieste estorsive. Erano risultati provati i dati e le circostanze fattuali concernenti: - la stabile messa a disposizione del sodalizio del terreno della discarica della soc. GERAL a lui riconducibile, destinata agli incontri di esponenti di vertice della consorteria; - il sistematico contributo al sostentamento degli affiliati detenuti e dei familiari del capomafia Rallo; - la partecipazione a numerose riunioni aventi ad oggetto la dinamica delle attività illecite della consorteria; - l'impegno nell'acquisizione e nella ripartizione dei profitti di tali attività; - le specifiche modalità della condotta estorsiva, aggravata dalla qualità di partecipe del sodalizio e dal metodo mafioso, in danno dell'imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA], da cui pretendeva, per evitare danneggiamenti ai macchinari o aggressioni, il subappalto a favore della ditta GERAL di almeno una parte dei lavori di manutenzione aggiudicati dal Comune di Marsala al primo, oppure, in alternativa, una imprecisata somma di denaro, a titolo di "contributo per il paese", destinato alla consorteria mafiosa locale. D'altra parte, anche l'aggravante speciale di natura oggettiva dell'associazione mafiosa armata, nei termini fattuali contestati a D'[OSCURATO:PERSONA], era ascrivibile a tutti i partecipi essendone stata accertata la stabile disponibilità a favore della consorteria marsalese. 3.3. In linea di diritto, l'affermazione di responsabilità degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A) appare coerente col principio giurisprudenziale, per il quale "la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale esterno quello dell' extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231673). Di talché; attesi la stabile e sistematica disponibilità a favore del sodalizio mafioso e il rilevante contributo causale al raggiungimento dei disegni criminali dello stesso, la Corte ha ricondotto le univoche e consapevoli condotte di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. 4. Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la lettura complessiva delle plurime e convergenti conversazioni intercettate dal 2012 fino al 2017, riscontrate dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione satellitare, dalle conversazioni ambientali captate negli anni 2004-2008 (ricavate dai brogliacci di polizia giudiziaria, essendosene smarriti i supporti magnetici) e dalle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Sucameli, circa i rapporti già a quel tempo intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo ([OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ha indotto entrambi i giudici di merito a concludere per l'effettiva sussistenza di un patto imprenditoriale-mafioso, in termini cioè non di organico inserimento dell'imputato nella consorteria criminale, bensì di "mutuo vantaggio" e "convenienza reciproca". Il ricorrente, nella veste di "imprenditore colluso", perseguiva l'obiettivo di una posizione dominante nel territorio con riferimento al settore dell'edilizia, dalla quale trarre denaro, servizi e utilità da rendere in parte disponibili a favore del sodalizio mafioso che lo sosteneva, sovvenzionandone i familiari degli esponenti di vertice ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], figlio di Mariano, e [OSCURATO:PERSONA]) durante la loro detenzione carceraria, consentendo con le proprie risorse imprenditoriali l'infiltrazione mafiosa nel settore edile, o fornendo a [OSCURATO:PERSONA], capo del mandamento di Mazara del Vallo, informazioni riservate su investigazioni in corso. A tal fine [OSCURATO:PERSONA] incontrava gli esponenti di vertice della consorteria (fra i quali, oltre Mangiaracina, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della famiglia marsalese facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) per trattare questioni inerenti a interessi strategici sia della propria impresa che della consorteria, quali, in particolare, la spartizione dei lavori da eseguire nel territorio marsalese a seguito dei dissidi insorti con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e con la famiglia mafiosa marsalese, circa l'affidamento di alcune opere da parte dell'amministratore giudiziario dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisizione dell'impianto della ditta For.Edil. Orbene, l'ampiezza e la obiettiva rilevanza delle condotte di coinvolgimento dell'imputato sia nelle varie vicende imprenditoriali che negli interessi della cosca, come sopra descritte, giustificano logicamente l'apprezzamento di merito circa la qualificazione delle medesime condotte in termini non di effettiva partecipazione ad associazione mafiosa bensì, in linea di diritto, di concorso esterno in essa, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. La Corte ha invero preso in considerazione e applicato correttamente i principi giurisprudenziali affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino (Rv. 231671-672-673), secondo la quale assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione del programma criminoso della medesima. Concorso esterno che è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio imprenditoriale-mafioso", in forza del quale un imprenditore, non partecipe del sodalizio criminale, in cambio del sostegno richiesto all'associazione mafiosa per conseguire il predominio imprenditoriale nel territorio, si impegna seriamente e concretamente a favorire gli interessi della consorteria, laddove risulti accertato - come nel caso in esame - che gli impegni assunti dall'imprenditore al servizio della consorteria, quali fornire favori e sovvenzioni alla cosca e ai suoi sodali, abbiano inciso effettivamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione criminale. L'accertata contiguità imprenditoriale-mafiosa, in termini di "collusione" (e non di "soggiacenza") dell'imprenditore con la famiglia mafiosa locale, preclude di conseguenza la configurabilità nelle descritte condotte criminose degli elementi, soggettivo e oggettivo, della meno grave ipotesi di favoreggiamento personale. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto infondato e va rigettato, atteso che con esso, a fronte di una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici a cura delle conformi decisioni di merito, si ripropongono le medesime censure già mosse con i motivi d'appello e disattese da quel giudice, quanto allo specifico peso probatorio e alla valenza dimostrativa dei dati acquisiti. 5. Con riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, va rilevata innanzitutto, sulla base delle considerazioni fattuali suesposte, la manifesta infondatezza e l'inammissibilità degli autonomi motivi di ricorso degli imputati circa l'apprezzamento dell'aggravante dell'associazione armata ex art. 416-bis, comma 4, cod. pen. per il capo A) e delle ulteriori aggravanti della partecipazione ad associazione mafiosa e della finalità agevolativa della consorteria mafiosa per i reati in materia di armi di cui ai capi C-D-E contestati a D'[OSCURATO:PERSONA] o di tentata estorsione di cui al capo B) contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti inammissibili si palesano i motivi di ricorso con i quali si lamenta da parte dei ricorrenti il diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito ne ha giustificato la statuizione reiettiva con l'assenza di elementi positivi e con la gravità di condotte sintomatiche dell'inserimento o della contiguità collusiva rispetto al contesto criminale di "cosa nostra", caratterizzato da particolare pericolosità. Sono stati inoltre richiamati, insieme con la gravità delle condotte accertate e la pericolosità dei soggetti, gli specifici precedenti di D'[OSCURATO:PERSONA] per violazione della disciplina sugli stupefacenti e di [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno in associazione mafiosa.E ad analoga conclusione di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla determinazione concreta dei singoli aumenti di pena per i delitti contestati in continuazione a D'[OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, tenuto conto, per quest'ultimo, del periodo di tempo in cui si è protratta la condotta criminosa - accertata almeno fino all'agosto 2016 -, il regime sanzionatorio non poteva essere parametrato secondo la più favorevole formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. antecedente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. L'estrema laconicità della doglianza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non consente, infine, neppure di apprezzare il rilievo della censura di omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta per il deposito di generica documentazione attestante i risalenti rapporti della ditta GERAL con l'impresa [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, per ciascuno dei punti suelencati in tema di trattamento sanzionatorio trattasi di censure in fatto, a fronte di una motivazione della Corte di merito strutturalmente argomentata secondo cadenze logiche e adeguate, perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità. 6. Alla luce delle suesposte considerazioni deve concludersi per l'inammissibilità dei ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila - che si reputa equa - in favore della Cassa delle ammende. Va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Va altresì disposta, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen., 83, comma 2 e 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA]! - ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito (Sez. U, 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]). Gli stessi imputati vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. I 3 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese p rocessuali Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA] vive!-, amm
Sentenza Cassazione n. 27011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris