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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22343/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 6583/2024R.G. proposto da A.R.T.A. – [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –resistenti – avverso la sentenza n. 265 /2024 della [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, depositata il giorno 23 febbraio2024; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del regolamento; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. L’A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo, avente sede in Pescara, domandò in via monitoria la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi residenti in Chieti, al pagamento di euro 333.006,75, oltre interessi, a titolo di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi parzialmente riformata in sede di impugnazione.

L’adito Tribunale di Pescara emise decreto ingiuntivo in conformità.

2. Nel dispiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. , gli ingiunti eccepirono, in via preliminare, la nullità del provvedimento perché emesso da giudice ratione lociincompetente, ritenendo la competenza per territorio del Tribunale di Chieti, foro del domicilio del debitore; nel merito, contestarono il quantum richiesto, riconoscendo il proprio obbligo in misura inferiore.

3. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Pescara, reietta l’eccezione di incompetenza, accolse parzialmente l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò gli ingiunti opponenti al pagamento della minor somma di euro 321.775,42, oltre interessi.

4. La decisione in epigrafe, in accoglimento dell’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato «l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara per essere territorialmente competente il Tribunale di Chieti» e, per l’effetto, ha revocato il decreto monitorio.

Per quanto qui d’interesse, la Corte aquilana ha così motivato: «dalle contestazioni dell’appellante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e dalle repliche della creditrice, si evince che la somma non è affatto di natura certa, ma necessita per la sua individuazione dell’intervento del giudice che accerti quali contestazioni – non pretestuose – siano o meno fondate, e determini la somma da restituire», da ciò inferendo la competenza territoriale del Tribunale di Chieti, quale foro del domicilio del debitore. r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Avverso detta pronuncia l’A.R.T.A.

Abruzzo ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, per un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con unitaria memoria ex art.47 cod. proc. civ. .

Il P.G. conclude come in epigrafe.

Ambedue le parti depositanomemoria illustrativa.

Considerato che

1. L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione ( art. 20 cod. proc. civ. , art. 1182 cod. civ. ).

Assume, in sintesi, che il credito restitutorio azionato, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza in forza della quale eranostate corrisposte le somme, era da considerarsi liquido, in quanto la «obbligazione pecuniaria era determinabile direttamente dal titolo, in base ad un semplice calcolo aritmetico», sicché essa era da adempiere al domicilio del creditore, con conseguente applicabilità del forum destinatae solutionis e devoluzione della lite, per competenza territoriale, al Tribunale di Pescara.

2. Il regolamento di competenza è, in primo luogo, ammissibile.

Il rimedio previsto dall’ art. 42 cod. proc. civ. rappresenta infatti l’unico strumento impugnatorio (in tal senso, «necessario») esperibile avverso la sentenza che dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, trattandosi di statuizione esclusivamente sulla competenza, per essere la nullità del decreto un mero effetto di diritto di tale declaratoria ( Cass.24/10/2016, n. 21422 ; Cass. 18/06/2018, n. 16089 ).

E tanto anche se una pronuncia del genere sia stata emessa in grado di appello, in riforma di una decisione di prime cure riguardante anche il merito: l’ art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti distinzioni tra r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenze di primo e di secondo grado ( Cass. 28/02/2020, n. 5516 ; Cass. 10/07/2017, n. 17025 ).

3. Ciò precisato, l’istanza di regolamento è altresì fondata.

Per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma già determinata nel suo ammontare oppure determinabile in virtù di agevoli operazioni matematiche o in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale trova applicazionela regola della potabilità dei debitifissata dall’art. 1182, terzo comma, cod. civ., cioè a dire del pagamento nel domicilio del creditore al tempo della scadenza (Cass., Sez.

U, 13/09/2016, n. 17989 ).

Con inequivoca chiarezza, nell’arresto testé citato, questa Corte, nella sua veste più tipica di organo della nomofilachia, ha chiarito che «liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale.

L’ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata.

Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche.

Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)».

La liquidità dell’obbligazione pecuniaria - rilevante agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - postula dunque che il titolo ne quantifichi l’entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità: e tali presupposti, ai fini della r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] competenza territoriale, sono accertati dal giudice allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, cod. proc. civ., non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all’ano al quantum né l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza dell’obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall’ art. 10 cod. proc. civ. ( Cass. 09/12/2021, n. 39028 ).

Giusta detti princìpi, questa Corte, in una fattispecie pianamente sovrapponibile a quella in vaglio, ha precisatoche il credito restitutorio, avente ad oggetto somme corrisposte in esecuzione di una sentenza successivamente riformata o cassata, trova titolo proprio nella pronuncia di riforma o di cassazione ed ha per oggetto l’identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito carattere liquido ab origine, a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni sull’ane sul quantum ( Cass. 20/03/2019, n. 7722 ).

3.1. Nella vicenda in scrutinio, ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere la somma dovuta «non certa» poiché da individuare giudizialmente in base alla fondatezza o meno delle contestazionidegli ingiunti: queste ultime, invero, non potendo incide re sul carattere oggettivamente liquido del credito azionato, siccome puntualmente identificato nella sua entità dalla sentenza resa in sede di rinvio.

Ben correttamente, dunque, il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Pescara, competente per territorio in virtù del forum destinatae solutionis, nel circondario di quel Tribunale essendo ubicata la sede legale dell’ente creditore.

4. Dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, della gravata sentenza va pertanto disposta la caducazione e la causa rimessa, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello concernente la competenza, ad altra sezione della Corte di appello di L’Aquila, r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comunque in diversa composizione, con termine per la riassunzione della lite fissato come in dispositivo.

5. La disciplina delle spese del presente regolamento segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa.

P.Q.M Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, dispone la caducazione della sentenza impugnata e rimette le parti innanzi ad altra sezione della Corte di appello de L’Aquila, comunque in diversa composizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello sulla competenza.

Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Condanna parte resistente al pagamento in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 6583/2024R.G. proposto da A.R.T.A. – [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –resistenti – avverso la sentenza n. 265 /2024 della [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, depositata il giorno 23 febbraio2024; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del regolamento; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. L’A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo, avente sede in Pescara, domandò in via monitoria la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi residenti in Chieti, al pagamento di euro 333.006,75, oltre interessi, a titolo di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi parzialmente riformata in sede di impugnazione. L’adito Tribunale di Pescara emise decreto ingiuntivo in conformità. 2. Nel dispiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. , gli ingiunti eccepirono, in via preliminare, la nullità del provvedimento perché emesso da giudice ratione lociincompetente, ritenendo la competenza per territorio del Tribunale di Chieti, foro del domicilio del debitore; nel merito, contestarono il quantum richiesto, riconoscendo il proprio obbligo in misura inferiore. 3. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Pescara, reietta l’eccezione di incompetenza, accolse parzialmente l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò gli ingiunti opponenti al pagamento della minor somma di euro 321.775,42, oltre interessi. 4. La decisione in epigrafe, in accoglimento dell’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato «l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara per essere territorialmente competente il Tribunale di Chieti» e, per l’effetto, ha revocato il decreto monitorio. Per quanto qui d’interesse, la Corte aquilana ha così motivato: «dalle contestazioni dell’appellante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e dalle repliche della creditrice, si evince che la somma non è affatto di natura certa, ma necessita per la sua individuazione dell’intervento del giudice che accerti quali contestazioni – non pretestuose – siano o meno fondate, e determini la somma da restituire», da ciò inferendo la competenza territoriale del Tribunale di Chieti, quale foro del domicilio del debitore. r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Avverso detta pronuncia l’A.R.T.A. Abruzzo ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, per un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con unitaria memoria ex art.47 cod. proc. civ. . Il P.G. conclude come in epigrafe. Ambedue le parti depositanomemoria illustrativa. Considerato che 1. L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione ( art. 20 cod. proc. civ. , art. 1182 cod. civ. ). Assume, in sintesi, che il credito restitutorio azionato, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza in forza della quale eranostate corrisposte le somme, era da considerarsi liquido, in quanto la «obbligazione pecuniaria era determinabile direttamente dal titolo, in base ad un semplice calcolo aritmetico», sicché essa era da adempiere al domicilio del creditore, con conseguente applicabilità del forum destinatae solutionis e devoluzione della lite, per competenza territoriale, al Tribunale di Pescara. 2. Il regolamento di competenza è, in primo luogo, ammissibile. Il rimedio previsto dall’ art. 42 cod. proc. civ. rappresenta infatti l’unico strumento impugnatorio (in tal senso, «necessario») esperibile avverso la sentenza che dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, trattandosi di statuizione esclusivamente sulla competenza, per essere la nullità del decreto un mero effetto di diritto di tale declaratoria ( Cass.24/10/2016, n. 21422 ; Cass. 18/06/2018, n. 16089 ). E tanto anche se una pronuncia del genere sia stata emessa in grado di appello, in riforma di una decisione di prime cure riguardante anche il merito: l’ art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti distinzioni tra r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenze di primo e di secondo grado ( Cass. 28/02/2020, n. 5516 ; Cass. 10/07/2017, n. 17025 ). 3. Ciò precisato, l’istanza di regolamento è altresì fondata. Per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma già determinata nel suo ammontare oppure determinabile in virtù di agevoli operazioni matematiche o in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale trova applicazionela regola della potabilità dei debitifissata dall’art. 1182, terzo comma, cod. civ., cioè a dire del pagamento nel domicilio del creditore al tempo della scadenza (Cass., Sez. U, 13/09/2016, n. 17989 ). Con inequivoca chiarezza, nell’arresto testé citato, questa Corte, nella sua veste più tipica di organo della nomofilachia, ha chiarito che «liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L’ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata. Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)». La liquidità dell’obbligazione pecuniaria - rilevante agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - postula dunque che il titolo ne quantifichi l’entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità: e tali presupposti, ai fini della r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] competenza territoriale, sono accertati dal giudice allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, cod. proc. civ., non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all’ano al quantum né l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza dell’obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall’ art. 10 cod. proc. civ. ( Cass. 09/12/2021, n. 39028 ). Giusta detti princìpi, questa Corte, in una fattispecie pianamente sovrapponibile a quella in vaglio, ha precisatoche il credito restitutorio, avente ad oggetto somme corrisposte in esecuzione di una sentenza successivamente riformata o cassata, trova titolo proprio nella pronuncia di riforma o di cassazione ed ha per oggetto l’identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito carattere liquido ab origine, a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni sull’ane sul quantum ( Cass. 20/03/2019, n. 7722 ). 3.1. Nella vicenda in scrutinio, ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere la somma dovuta «non certa» poiché da individuare giudizialmente in base alla fondatezza o meno delle contestazionidegli ingiunti: queste ultime, invero, non potendo incide re sul carattere oggettivamente liquido del credito azionato, siccome puntualmente identificato nella sua entità dalla sentenza resa in sede di rinvio. Ben correttamente, dunque, il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Pescara, competente per territorio in virtù del forum destinatae solutionis, nel circondario di quel Tribunale essendo ubicata la sede legale dell’ente creditore. 4. Dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, della gravata sentenza va pertanto disposta la caducazione e la causa rimessa, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello concernente la competenza, ad altra sezione della Corte di appello di L’Aquila, r.g. n. 6583/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comunque in diversa composizione, con termine per la riassunzione della lite fissato come in dispositivo. 5. La disciplina delle spese del presente regolamento segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa. P.Q.M Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, dispone la caducazione della sentenza impugnata e rimette le parti innanzi ad altra sezione della Corte di appello de L’Aquila, comunque in diversa composizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello sulla competenza. Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento. Condanna parte resistente al pagamento in
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