Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1482/2009
ECLI:EU:C:2009:171
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0010_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 90 CE e 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), divenuti artt. 167 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Normativa nazionale che prevede un’imposta sul valore aggiunto basata sull’imposta sui veicoli a motore e un diritto di detrarre dall’imposta sul valore aggiunto a valle l’importo corrispondente – Applicazione di un valore fiscale identico ai veicoli con meno di tre mesi ed ai veicoli nuovi – Applicazione di un tasso di deprezzamento dello 0,8% mensile ai veicoli con meno di sei mesi qualora non esistano veicoli equivalenti sul mercato nazionale.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Consentendo che l’imposta prevista dall’art. 5 della legge 29 dicembre 1994, n. 1482, relativa all’imposta sui veicoli a motore [autoverolaki (1482/1994)], sia detratta dall’imposta sul valore aggiunto, come stabilito dall’art. 102, primo comma, punto 4, della legge 30 dicembre 1993, n. 1501, relativa all’imposta sul valore aggiunto [arvonlisäverolaki (1501/1993)], la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 90, primo comma, CE, nonché dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ripresi dagli artt. 167 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
2) Attribuendo, ai fini della tassazione dei veicoli a motore, lo stesso valore imponibile ai veicoli con meno di tre mesi ed ai veicoli nuovi, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 90, primo comma, CE.
3) Per il resto, il ricorso è respinto.
4) La Repubblica di Finlandia sopporta, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.
5) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese per la parte restante.