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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07336/2023

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.C.- Onlus rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso il suo studio in, Torino, corso [OSCURATO:PERSONA], 57, - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Teulada 38/A. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1616/2016 della Corte di Appello di Torino emessa a definizione del giudizio r.g. n. 283/2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 708/2012 con cui il Tribunale di Pinerolo, su conforme richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.c. - Onlus, l'aveva condannato al pagamento della somma di 7.726,16 (oltre interessi e spese di lite) a titolo di pagamento del residuo non versato su talune rette relative al soggiorno di [OSCURATO:PERSONA] presso una casa di riposo gestita dalla convenuta, eccependo: 1) l'incompetenza del Tribunale di Pinerolo (nel frattempo accorpato al Tribunale di Torino) essendo competente il Tribunale di Giulianova; 2) l'arbitrarietà dell'aumento della retta praticato dalla convenuta in quanto determinato in misura superiore rispetto a quanto deliberato dalla Regione Abruzzo; 3) il ricorrente, a seguito dell'aumento ingiustificato della retta, aveva continuato a corrispondere l'ammontare della retta, come stabilito dalla Regione; 4) la nullità dell'impegnativa al pagamento sottoscritta dall'attore nella parte in cui consentiva aumenti della retta in misura difforme alle delibere regionali per contrarietà a norma imperativa; 5) l'annullabilità, in via subordinata, dell'impegnativa medesima per violenza, dolo e/o errore essenziale. [OSCURATO:PERSONA] s.c. - Onlus chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rappresentando che: 1) il Tribunale di Pinerolo (ora Torino) era competente in quanto luogo in cui doveva essere effettuato il pagamento, trovandosi nel suo circondario la sede della convenuta; 2) l'aumento della retta era legittimo in quanto la Regione Abruzzo poteva disciplinare solo la quota della retta relativa alla parte sanitaria, mentre la quota della retta relativa alla parte alberghiera era governata secondo i principi del libero mercato; 3) la decisione di aumentare la retta limitatamente alla quota alberghiera doveva essere ritenuta legittima ed accettata dalla controparte per facta concludenta (essendo l'ospite rimasta presso la casa di cura successivamente alla comunicazione dell'aumento).Con sentenza del 9.9.2014 il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione e condannava il Lattanzi alla rifusione delle spese di causa a favore della convenuta.

Riteneva il Tribunale che l'eccezione di incompetenza era infondata (l'obbligazione dedotta in giudizio era quella di pagamento di una somma di denaro, sicchè il foro era quello del domicilio del creditore); - le attività assistenziali oggetto della disciplina regionale legislativa e regolamentare sono solo quelle attività socio- assistenziali che hanno ad oggetto solo attività socio assistenziali strettamente connesse con le attività sanitaria e rimane esclusa alla disciplina regionale la possibilità di intervenire nella determinazione delle rette nella parte relativa al contratto alberghiero, atteso che in tal caso la disciplina regionale sarebbe in contrasto con la disciplina statale, ma verrebbe ad interferire anche con i principi costituzionali e comunitari della libertà di iniziativa economica e del principio di non concorrenza; d'altra parte oggetto della convenzione non sono le prestazioni socio assistenziali di tipo alberghiero ma "le prestazioni sanitarie di assistenza" cioè quelle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, mentre per le prestazioni di tipo puramente alberghiero, cioè disgiunte dalla necessità di cura e riabilitazione, la struttura può convenire con i privati gli importi delle prestazioni; anche la domanda di annullamento del contratto per errore o dolo non era accolta per l'assenza di alcuna prova.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Lattanzi per i seguenti motivi: - errata valutazione della Convenzione stipulata fra la Regione Abruzzo, la ASL di Teramo e la [OSCURATO:PERSONA] e del contratto intercorso fra le parti; - errata o falsa applicazione o interpretazione degli artt. 1 e 6 DPCM 8 agosto 1985 n. 191; - errata o falsa applicazione dell'art. 12 della Convenzionale stipulata fra la Regione Abruzzo, la ASL di Teramo e la [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello con la sentenza per la quale è proposto il ricorso premettendo che:« La questione dirimente della presente controversia è dunque l'accertamento in ordine al soggetto titolare del potere di determinare le tariffe per il soggiorno degli ospiti non autosufficienti presso la casa di cura convenzionata: la questione da risolvere cioè è se tale potere debba essere riconosciuto completamente alla Regione Abruzzo, tanto per la quota sanitaria quanto per la quota alberghiera — come ritenuto dal Lattanzi ; ovvero se detto potere debba ritenersi ripartito tra la Regione, competente per la determinazione della quota sanitaria, e l'autonomia contrattuale - della struttura e del degente - per quanto riguarda i servizi di natura strettamente alberghiera, come ritenuto dal primo Giudice», riformava la sentenza di I grado e revocava il d.i. n. 708/2012.

La Corte fa proprio l'orientamento espresso dai Giudici di I grado e di Appello su tale vicenda che hanno sempre ritenuto che: «Le attività assistenziali oggetto della disciplina regionale legislativa e regolamentare sono solo quelle attività socio assistenziali strettamente connesse con le attività sanitarie.

Quando ricorre tale presupposto - e cioè la stretta connessione tra l'attività socio assistenziale e l'attività sanitaria -, la Regione è chiamata a stabilire l'onere di spesa posto a carico del fondo sanitario e quello eventualmente a carico dell'ente assistenziale e/o del privato.

In questi casi, quindi, la Regione determina una quota complessiva di degenza, distinguendo tra la quota posta a carico del servizio sanitario, e la cosiddetta quota alberghiera, posta a carico dell'ente tenuto all'assistenza sociale e/o eventualmente del privato».

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 5

I. n. 833/78, dell'art. 6 DPCM 8 agosto 1985 e art 1363 c.c. con riferimento all'art. 12 della Convenzione; La ricorrente lamenta che la Corte non ha considerato che la delibera regionale è stata emessa in forza del DPCM a sua volta emanato ai sensi dell'art. 5

I. n. 833/78 e riguarda soltanto le prestazioni sanitarie o socio-assistenziali a rilievo sanitario.

La stessa delibera n. 662/2002 della Regione Abruzzo fa riferimento alla quota sanitaria e alla quota sociale e non a quella alberghiera.

L'art. 12 della Convenzione tra la ASL e la ricorrente fa riferimento alle "sole prestazioni sanitarie".

Le altre prestazioni di tipo esclusivamente alberghiero sarebbero a carico del ricoverato. 2.0messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: distinzione tra prestazioni sanitarie a rilievo socio-assistenziale e prestazioni alberghiere.

La Corte non ha considerato che la ricorrente oltre le prestazioni di natura sanitaria a rilievo socio-assistenziale (a carico della quota sanitaria e della quota c.d. sociale) ha erogato anche prestazioni di tipo esclusivamente alberghiero; queste ultime sarebbero relativa alla pulizia dell'alloggio, della biancheria, preparazione pasti etc. etc. così come confermato dalle linee guida del Ministero della Sanità n. 1 del gennaio 1994 che precisa che :« le prestazioni erogate in RSA sono in concreto distinguibili in sanitarie, sociali ed alberghiere ed il DPCM n. 191 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] conferisce alle Regioni il potere di determinare esclusivamente la quota sanitaria e sociale .

Mentre la quota alberghiera viene stabilita di comune accordo tra l'istituzione privata e l'utente a seconda dei servizi offerti dalla struttura».

Vi sarebbero attività prestate all'anziano che si limitano a sostituire l'assistenza familiare senza comprendere assistenza specializzata sanitaria ed altre mirate alla cura di anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio che gravano sul Sistema sanitario.

1.1. e 2.1 I primi due motivi sono fondati.

La Corte ha stabilito che qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del Servizio sanitario nazionale laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" con quelle socio- assistenziali, che si configurano quando l'assistito, sia o meno autosufficiente, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal S.S.N., in quanto la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla

I. n. 328 del 2000 (Cass., n. 28321/2017).

In successive pronunce di questa Corte rispetto a quelle enunciate dai Giudici di merito (Cass., n. 19305/2021) si è precisato che «l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta, invece, nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio- assistenziale», (Cass., n.19642/2014; Cass., n. 17234/2017).

Tutta la giurisprudenza successiva si è, del pari, orientata nel senso che la Regione, nella specie la Regione Abbruzzo, con delibera n. 662 del 2002, nel fissare le tariffe delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario e socio-assistenziali connesse, predeterminando la somma complessiva giornaliera per il ricovero dei degenti, non vi ricomprenda le prestazioni alberghiere.

Segnatamente, con lo specificare secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida del 1994, l'entità della "quota sanitaria" da porsi a carico del SSN e della "quota sociale" e alberghiera posta a carico dell'utente della struttura - salva la contribuzione dei privati o dei [OSCURATO:PERSONA] in caso di redditi insufficienti - la Regione non ha dettato disposizioni vincolanti quanto a quest'ultima, in tal modo consentendo alla struttura di poter concordare con il degente della quota alberghiera una variazione in aumento.

La predeterminazione a monte da parte della Regione della "quota complessiva", pari alla quota sanitaria, a carico del SSN, ed alla quota sociale, a carico di [OSCURATO:PERSONA] o privati, non preclude al contratto tra casa di cura e degente di rivedere al rialzo la quota alberghiera in ragione della qualità dei servizi offerti dalla struttura (cfr, ex plurimis, Cass., n.23597/2019; Cass., n. 20307/2019; Cass., n. 20308/2019). 3.Nullità della sentenza o del procedimento per pronuncia oltre il domandato ex art. 112 c.p.c.

La ricorrente lamenta che nelle conclusioni nel giudizio di appello, la controparte non aveva mai chiesto l'annullamento per violenza, dolo ed errore essenziale che invece era stata oggetto della decisione della Corte. 3.1 II motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due e del quarto. 4.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 c.c. e 33, comma 2, lett.0) D. Igs 206/2005.

La Corte avrebbe individuato la nullità dell'impegno contrattuale per indeterminatezza, indeterminabilità dell'oggetto. [OSCURATO:PERSONA] variandi, invece sarebbe nullo soltanto se nella sua previsione non fosse prevista la possibilità di recesso per l'utente.

Nel contratto stipulato è prevista la possibilità di variare le condizioni contrattuali per l'adeguamento generale a fronte di eventi di natura economica, sia sul fronte dei costi che su quello dei ricavi", prevedendo un preavviso di un mese per consentire l'esercizio del diritto di recesso, che elemento connaturale nei contratti di durata a tempo indeterminato.

La clausola, così, non rientrerebbe nelle clausole di indicizzazione dei prezzi in aumento del prezzo del bene o del servizio per le quali è espressamente previsto che siano indicate le modalità di variazione. 4.1 La dizione di «adeguamento generale a fronte di eventi di natura economica, sia sul fronte dei costi che su quello dei ricavi» è stata ritenuta d'ufficio dalla Corte nulla per indeterminatezza, indeterminabilità dell'oggetto ex art.1346 c.c.

Il rilievo già espresso sulla legittimità della revisione al rialzo della quota alberghiera, in ragione dei servizi offerti - evidenzia, altresì, la fondatezza del quarto motivo di ricorso (nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto) essendo l'oggetto determinato con riferimento alla qualità delle prestazioni alberghiere rese. [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, ha ulteriormente specificato le motivazioni concrete dell'adeguamento, indicando gli eventi di natura economica sia sul fronte dei costi che su quello dei ricavi, nel doc.

B esibito sin dal I grado che legittima l'esercizio dello Jus variandí con la sua specificità ed il rinvio a fattori esterni facilmente documentabili.

Si sono costituiti gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] contestando gli assunti della ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per la determinazione dei provvedimenti conseguenti e anche per le spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.C.- Onlus rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso il suo studio in, Torino, corso [OSCURATO:PERSONA], 57, - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Teulada 38/A. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1616/2016 della Corte di Appello di Torino emessa a definizione del giudizio r.g. n. 283/2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 708/2012 con cui il Tribunale di Pinerolo, su conforme richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.c. - Onlus, l'aveva condannato al pagamento della somma di 7.726,16 (oltre interessi e spese di lite) a titolo di pagamento del residuo non versato su talune rette relative al soggiorno di [OSCURATO:PERSONA] presso una casa di riposo gestita dalla convenuta, eccependo: 1) l'incompetenza del Tribunale di Pinerolo (nel frattempo accorpato al Tribunale di Torino) essendo competente il Tribunale di Giulianova; 2) l'arbitrarietà dell'aumento della retta praticato dalla convenuta in quanto determinato in misura superiore rispetto a quanto deliberato dalla Regione Abruzzo; 3) il ricorrente, a seguito dell'aumento ingiustificato della retta, aveva continuato a corrispondere l'ammontare della retta, come stabilito dalla Regione; 4) la nullità dell'impegnativa al pagamento sottoscritta dall'attore nella parte in cui consentiva aumenti della retta in misura difforme alle delibere regionali per contrarietà a norma imperativa; 5) l'annullabilità, in via subordinata, dell'impegnativa medesima per violenza, dolo e/o errore essenziale. [OSCURATO:PERSONA] s.c. - Onlus chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rappresentando che: 1) il Tribunale di Pinerolo (ora Torino) era competente in quanto luogo in cui doveva essere effettuato il pagamento, trovandosi nel suo circondario la sede della convenuta; 2) l'aumento della retta era legittimo in quanto la Regione Abruzzo poteva disciplinare solo la quota della retta relativa alla parte sanitaria, mentre la quota della retta relativa alla parte alberghiera era governata secondo i principi del libero mercato; 3) la decisione di aumentare la retta limitatamente alla quota alberghiera doveva essere ritenuta legittima ed accettata dalla controparte per facta concludenta (essendo l'ospite rimasta presso la casa di cura successivamente alla comunicazione dell'aumento).Con sentenza del 9.9.2014 il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione e condannava il Lattanzi alla rifusione delle spese di causa a favore della convenuta. Riteneva il Tribunale che l'eccezione di incompetenza era infondata (l'obbligazione dedotta in giudizio era quella di pagamento di una somma di denaro, sicchè il foro era quello del domicilio del creditore); - le attività assistenziali oggetto della disciplina regionale legislativa e regolamentare sono solo quelle attività socio- assistenziali che hanno ad oggetto solo attività socio assistenziali strettamente connesse con le attività sanitaria e rimane esclusa alla disciplina regionale la possibilità di intervenire nella determinazione delle rette nella parte relativa al contratto alberghiero, atteso che in tal caso la disciplina regionale sarebbe in contrasto con la disciplina statale, ma verrebbe ad interferire anche con i principi costituzionali e comunitari della libertà di iniziativa economica e del principio di non concorrenza; d'altra parte oggetto della convenzione non sono le prestazioni socio assistenziali di tipo alberghiero ma "le prestazioni sanitarie di assistenza" cioè quelle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, mentre per le prestazioni di tipo puramente alberghiero, cioè disgiunte dalla necessità di cura e riabilitazione, la struttura può convenire con i privati gli importi delle prestazioni; anche la domanda di annullamento del contratto per errore o dolo non era accolta per l'assenza di alcuna prova. Avverso tale sentenza proponeva appello il Lattanzi per i seguenti motivi: - errata valutazione della Convenzione stipulata fra la Regione Abruzzo, la ASL di Teramo e la [OSCURATO:PERSONA] e del contratto intercorso fra le parti; - errata o falsa applicazione o interpretazione degli artt. 1 e 6 DPCM 8 agosto 1985 n. 191; - errata o falsa applicazione dell'art. 12 della Convenzionale stipulata fra la Regione Abruzzo, la ASL di Teramo e la [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello con la sentenza per la quale è proposto il ricorso premettendo che:« La questione dirimente della presente controversia è dunque l'accertamento in ordine al soggetto titolare del potere di determinare le tariffe per il soggiorno degli ospiti non autosufficienti presso la casa di cura convenzionata: la questione da risolvere cioè è se tale potere debba essere riconosciuto completamente alla Regione Abruzzo, tanto per la quota sanitaria quanto per la quota alberghiera — come ritenuto dal Lattanzi ; ovvero se detto potere debba ritenersi ripartito tra la Regione, competente per la determinazione della quota sanitaria, e l'autonomia contrattuale - della struttura e del degente - per quanto riguarda i servizi di natura strettamente alberghiera, come ritenuto dal primo Giudice», riformava la sentenza di I grado e revocava il d.i. n. 708/2012. La Corte fa proprio l'orientamento espresso dai Giudici di I grado e di Appello su tale vicenda che hanno sempre ritenuto che: «Le attività assistenziali oggetto della disciplina regionale legislativa e regolamentare sono solo quelle attività socio assistenziali strettamente connesse con le attività sanitarie. Quando ricorre tale presupposto - e cioè la stretta connessione tra l'attività socio assistenziale e l'attività sanitaria -, la Regione è chiamata a stabilire l'onere di spesa posto a carico del fondo sanitario e quello eventualmente a carico dell'ente assistenziale e/o del privato. In questi casi, quindi, la Regione determina una quota complessiva di degenza, distinguendo tra la quota posta a carico del servizio sanitario, e la cosiddetta quota alberghiera, posta a carico dell'ente tenuto all'assistenza sociale e/o eventualmente del privato». Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 833/78, dell'art. 6 DPCM 8 agosto 1985 e art 1363 c.c. con riferimento all'art. 12 della Convenzione; La ricorrente lamenta che la Corte non ha considerato che la delibera regionale è stata emessa in forza del DPCM a sua volta emanato ai sensi dell'art. 5 I. n. 833/78 e riguarda soltanto le prestazioni sanitarie o socio-assistenziali a rilievo sanitario. La stessa delibera n. 662/2002 della Regione Abruzzo fa riferimento alla quota sanitaria e alla quota sociale e non a quella alberghiera. L'art. 12 della Convenzione tra la ASL e la ricorrente fa riferimento alle "sole prestazioni sanitarie". Le altre prestazioni di tipo esclusivamente alberghiero sarebbero a carico del ricoverato. 2.0messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: distinzione tra prestazioni sanitarie a rilievo socio-assistenziale e prestazioni alberghiere. La Corte non ha considerato che la ricorrente oltre le prestazioni di natura sanitaria a rilievo socio-assistenziale (a carico della quota sanitaria e della quota c.d. sociale) ha erogato anche prestazioni di tipo esclusivamente alberghiero; queste ultime sarebbero relativa alla pulizia dell'alloggio, della biancheria, preparazione pasti etc. etc. così come confermato dalle linee guida del Ministero della Sanità n. 1 del gennaio 1994 che precisa che :« le prestazioni erogate in RSA sono in concreto distinguibili in sanitarie, sociali ed alberghiere ed il DPCM n. 191 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] conferisce alle Regioni il potere di determinare esclusivamente la quota sanitaria e sociale . Mentre la quota alberghiera viene stabilita di comune accordo tra l'istituzione privata e l'utente a seconda dei servizi offerti dalla struttura». Vi sarebbero attività prestate all'anziano che si limitano a sostituire l'assistenza familiare senza comprendere assistenza specializzata sanitaria ed altre mirate alla cura di anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio che gravano sul Sistema sanitario. 1.1. e 2.1 I primi due motivi sono fondati. La Corte ha stabilito che qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del Servizio sanitario nazionale laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" con quelle socio- assistenziali, che si configurano quando l'assistito, sia o meno autosufficiente, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal S.S.N., in quanto la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla I. n. 328 del 2000 (Cass., n. 28321/2017). In successive pronunce di questa Corte rispetto a quelle enunciate dai Giudici di merito (Cass., n. 19305/2021) si è precisato che «l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta, invece, nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio- assistenziale», (Cass., n.19642/2014; Cass., n. 17234/2017). Tutta la giurisprudenza successiva si è, del pari, orientata nel senso che la Regione, nella specie la Regione Abbruzzo, con delibera n. 662 del 2002, nel fissare le tariffe delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario e socio-assistenziali connesse, predeterminando la somma complessiva giornaliera per il ricovero dei degenti, non vi ricomprenda le prestazioni alberghiere. Segnatamente, con lo specificare secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida del 1994, l'entità della "quota sanitaria" da porsi a carico del SSN e della "quota sociale" e alberghiera posta a carico dell'utente della struttura - salva la contribuzione dei privati o dei [OSCURATO:PERSONA] in caso di redditi insufficienti - la Regione non ha dettato disposizioni vincolanti quanto a quest'ultima, in tal modo consentendo alla struttura di poter concordare con il degente della quota alberghiera una variazione in aumento. La predeterminazione a monte da parte della Regione della "quota complessiva", pari alla quota sanitaria, a carico del SSN, ed alla quota sociale, a carico di [OSCURATO:PERSONA] o privati, non preclude al contratto tra casa di cura e degente di rivedere al rialzo la quota alberghiera in ragione della qualità dei servizi offerti dalla struttura (cfr, ex plurimis, Cass., n.23597/2019; Cass., n. 20307/2019; Cass., n. 20308/2019). 3.Nullità della sentenza o del procedimento per pronuncia oltre il domandato ex art. 112 c.p.c. La ricorrente lamenta che nelle conclusioni nel giudizio di appello, la controparte non aveva mai chiesto l'annullamento per violenza, dolo ed errore essenziale che invece era stata oggetto della decisione della Corte. 3.1 II motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due e del quarto. 4.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 c.c. e 33, comma 2, lett.0) D. Igs 206/2005. La Corte avrebbe individuato la nullità dell'impegno contrattuale per indeterminatezza, indeterminabilità dell'oggetto. [OSCURATO:PERSONA] variandi, invece sarebbe nullo soltanto se nella sua previsione non fosse prevista la possibilità di recesso per l'utente. Nel contratto stipulato è prevista la possibilità di variare le condizioni contrattuali per l'adeguamento generale a fronte di eventi di natura economica, sia sul fronte dei costi che su quello dei ricavi", prevedendo un preavviso di un mese per consentire l'esercizio del diritto di recesso, che elemento connaturale nei contratti di durata a tempo indeterminato. La clausola, così, non rientrerebbe nelle clausole di indicizzazione dei prezzi in aumento del prezzo del bene o del servizio per le quali è espressamente previsto che siano indicate le modalità di variazione. 4.1 La dizione di «adeguamento generale a fronte di eventi di natura economica, sia sul fronte dei costi che su quello dei ricavi» è stata ritenuta d'ufficio dalla Corte nulla per indeterminatezza, indeterminabilità dell'oggetto ex art.1346 c.c. Il rilievo già espresso sulla legittimità della revisione al rialzo della quota alberghiera, in ragione dei servizi offerti - evidenzia, altresì, la fondatezza del quarto motivo di ricorso (nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto) essendo l'oggetto determinato con riferimento alla qualità delle prestazioni alberghiere rese. [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, ha ulteriormente specificato le motivazioni concrete dell'adeguamento, indicando gli eventi di natura economica sia sul fronte dei costi che su quello dei ricavi, nel doc. B esibito sin dal I grado che legittima l'esercizio dello Jus variandí con la sua specificità ed il rinvio a fattori esterni facilmente documentabili. Si sono costituiti gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] contestando gli assunti della ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo e quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per la determinazione dei provvedimenti conseguenti e anche per le spese del gi
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