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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 17159/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato quella del Tribunale di Ragusa per il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1, 2, 3, cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi dieci di reclusione; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - non si confrontano con la sussistenza della recidiva, specifica e mai esclusa: pertanto le doglianze sono manifestamente infondate, poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il reato, commesso in data 12.10.2014, risulta non prescritto.

L'art. 624 bis cod. pen., come vigente al momento del fatto, prevede la pena detentiva nel massimo di 6 anni.

Per il calcolo del termine di prescrizione questa pena deve essere aumentata della metà, quindi ad anni 9, stante la recidiva specifica ex 99, comma 2 cod. pen.

Tale termine prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell'art. 161 cod. pen., che prevede un altro aumento della metà, arrivando così al calcolo di anni 13 e mesi

6. Il termine di prescrizione andrà a scadere il 12 aprile 2028.

Vanno, inoltre, aggiunti 447 giorni di sospensione, con prescrizione finale in data 3 luglio 2029.

Alla luce di queste considerazioni la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigl e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato quella del Tribunale di Ragusa per il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1, 2, 3, cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi dieci di reclusione; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - non si confrontano con la sussistenza della recidiva, specifica e mai esclusa: pertanto le doglianze sono manifestamente infondate, poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il reato, commesso in data 12.10.2014, risulta non prescritto. L'art. 624 bis cod. pen., come vigente al momento del fatto, prevede la pena detentiva nel massimo di 6 anni. Per il calcolo del termine di prescrizione questa pena deve essere aumentata della metà, quindi ad anni 9, stante la recidiva specifica ex 99, comma 2 cod. pen. Tale termine prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell'art. 161 cod. pen., che prevede un altro aumento della metà, arrivando così al calcolo di anni 13 e mesi 6. Il termine di prescrizione andrà a scadere il 12 aprile 2028. Vanno, inoltre, aggiunti 447 giorni di sospensione, con prescrizione finale in data 3 luglio 2029. Alla luce di queste considerazioni la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigl e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17159/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris