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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11934/2026

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e, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroDi [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 53, Roma,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 347/2022 pubblicata indata 02/03/2022, n.r.g. 1764/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di Premiere diPorcelli [OSCURATO:SOCIETA] dal 23/09/2009 al 22/05/1012.

Deduceva che esserestato assunto come “apprendista cuoco”, inquadrato nel IV livello previstodal CCNL, ma di avere sempre svolto mansioni di cuoco, inquadrate nel IIINumero registro generale 12782/2022Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 11934/2026Data pubblicazione 30/04/2026livello, poiché era già in possesso di specifica abilitazione professionale edaveva maturato pregressa esperienza lavorativa.Assumeva di essere rimasto creditore della complessiva somma di euro37.328,92 a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità, lavorostraordinario, notturno feriale e festivo, nonché t.f.r.Adìva pertanto il Tribunale di Trani per ottenere la condanna della societàdatrice di lavoro al pagamento della predetta somma.2.- Costituitasi in giudizio, la società eccepiva che il ricorrente aveva svoltosempre mansioni di apprendista cuoco, avendo coadiuvato ed affiancato ilcuoco [OSCURATO:PERSONA], ed aveva lavorato sulla base di un contratto parttime verticale con clausole flessibili.

Eccepiva altresì di aver pagato tutto ildovuto, non solo le somme risultanti dalle buste paga, ma pure altre sommecome da ricevute sottoscritte dal lavoratore, che produceva in giudizio.3.- Espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda.4.- Espletata una consulenza tecnica d’ufficio, con la sentenza indicata inepigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dal lavoratore econdannava la società a pagare all’appellante la complessiva somma di euro35.714,48 a titolo di differenze retributive e t.f.r.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale, dopo aver riportato le deposizioni testimoniali, affermava:a) la società non ha negato lo svolgimento di mansioni di cuoco;b) il contratto di apprendistato prevedeva un obbligo formativo a caricodel datore di lavoro, nella specie di 80 ore mensili, ma la società nonha allegato né provato di avere provveduto alla formazionedell’appellante;c) quanto all’orario di lavoro, valutando nel complesso le deposizionitestimoniali, per il periodo invernale, tra ottobre e maggio, non vi èprova di un orario di lavoro superiore o inferiore alle pattuite 36 oresettimanali; negli altri mesi, da giugno a settembre, invece le orelavorate possono essere quantificate in almeno 48 ore settimanali;d) è poi pacifico che l’appellante lavorasse di domenica e tale lavoro festivopuò essere quantificato in 6 ore domenicali nel periodo invernale ed in8 ore in quello estivo;Numero registro generale 12782/2022Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 11934/2026Data pubblicazione 30/04/2026e) dalla prova testimoniale (D’[OSCURATO:PERSONA]) si ricava la fruizione di unasola settimana di ferie all’anno, tranne nell’anno 2012, poiché ilrapporto è cessato a maggio e l’appellante avrebbe fruito delle ferie,come sempre, alla fine della stazione estiva;f) in ordine al percepito, le buste paga prodotte dalla datrice di lavoro nonsono quietanzate e quindi non hanno efficacia probatoria, poiché lafirma apposta in calce non reca alcuna dichiarazione, sicché vale solocome prova di consegna dl documento (Cass. n. 2279/2019; Cass. n.21699/2018);g) le ricevute quietanzate prodotte dalla datrice di lavoro danno conto diacconti versati mensilmente di circa euro 900,00 mensili,corrispondente alla retribuzione dedotta dallo stesso lavoratore comepercepita;h) sulla base di queste risultanze istruttorie è stato conferito incarico alconsulente tecnico d’ufficio, tenuto conto anche della flessibilità previstaanche dal CCNL;i) per gli anni 2009 e 2012 il numero di ore di lavoro effettivamenteprestato è inferiore a quello contrattualmente dovuto, pari a 44 ore e a80 ore; per gli anni 2010 e 2011 il numero di ore di lavoroeffettivamente prestato è superiore a quello contrattualmente dovuto,pari a 12 ore per ciascuno dei due anni considerati;j) il dato finale è quello di 56 ore “a debito”, per il quale però il CTU nonha operato alcuna quantificazione in riduzione della retribuzione, inconformità a quanto previsto dall’art. 114 CCNL.5.- Avverso tale sentenza Premiere di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e poi ha depositatomemoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c. peravere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezione diinammissibilità dell’appello, perché caratterizzato da ragioni di fatto e diNumero registro generale 12782/2022Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 11934/2026Data pubblicazione 30/04/2026diritto del tutto nuove rispetto a quelle dedotte nel ricorso di primo grado, inparticolare relative alla natura giuridica del contratto di apprendistato.

Inparticolare precisa che nel ricorso di primo grado non solo era mancata ladeduzione che si trattasse di un contratto di apprendistato, ma neppure erastato lamentato l’inadempimento datoriale all’obbligo formativo, né era statadomandata per tale evenienza la declaratoria di nullità del contratto diapprendistato.Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti almerito e non anche in relazione ad eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n.25154/2018; Cass. n. 10422/2019).In secondo luogo ed in ogni caso il motivo difetta di autosufficienza, nonavendo la ricorrente adempiuto l’onere di trascrivere il ricorso di primo gradoper consentire a questa Corte di verificare l’eventuale fondatezza delladoglianza.Infine, va ricordato che la nullità negoziale è rilevabile d’ufficio, purché sullabase di atti e fatti compiutamente dedotti in giudizio (Cass. sez. un.12/12/2014, n. 26242).

Nel caso in esame, dallo storico di lite come riportatodalla Corte territoriale si evince che il lavoratore in primo grado aveva dedottodi essere stato assunto come “apprendista cuoco”, aveva prodotto il relativocontratto di assunzione ed aveva dedotto di avere sempre svolto mansioni dicuoco.

Dunque la questione della validità del contratto aveva certamentecarattere preliminare e su di essa non si era formato alcun giudicato, postoche la sentenza di rigetto, pronunziata dal Tribunale, è stata impugnata dallavoratore anche con riguardo alla presupposta validità del contratto diapprendistato.

Pertanto nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt.416, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto cheessa società non avesse allegato né dimostrato l’adempimento dell’obbligoformativo nei confronti del lavoratore e per avere ritenuto che il lavoratoreavesse dimostrato lo svolgimento di mansioni di cuoco, errando nellaNumero registro generale 12782/2022Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 11934/2026Data pubblicazione 30/04/2026valutazione delle deposizioni testimoniali (v. ricorso per cassazione, pp. 12-13).Il motivo è inammissibile, perché attiene al merito e alla valutazione delledeposizioni testimoniali, sicché è interdetto in sede di legittimità.

Inoltre, ilricorrente non indica quale sarebbe il “fatto storico decisivo”, il cui esamesarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, ai fini dell’art. 360, co. 1, n. 5),c.p.c.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c. peravere a Corte territoriale omesso ogni pronunzia in ordine all’istanza di revocadell’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio.Il motivo è inammissibile, perché l’omissione motivazionale denunziata nonil convincimento della Corte territoriale è stato tale, da indurre a ritenere chequell’istanza sia stata comunque sia pure implicitamente rigettata.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroDi [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 53, Roma,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 347/2022 pubblicata indata 02/03/2022, n.r.g. 1764/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di Premiere diPorcelli [OSCURATO:SOCIETA] dal 23/09/2009 al 22/05/1012. Deduceva che esserestato assunto come “apprendista cuoco”, inquadrato nel IV livello previstodal CCNL, ma di avere sempre svolto mansioni di cuoco, inquadrate nel IIINumero registro generale 12782/2022Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 11934/2026Data pubblicazione 30/04/2026livello, poiché era già in possesso di specifica abilitazione professionale edaveva maturato pregressa esperienza lavorativa.Assumeva di essere rimasto creditore della complessiva somma di euro37.328,92 a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità, lavorostraordinario, notturno feriale e festivo, nonché t.f.r.Adìva pertanto il Tribunale di Trani per ottenere la condanna della societàdatrice di lavoro al pagamento della predetta somma.2.- Costituitasi in giudizio, la società eccepiva che il ricorrente aveva svoltosempre mansioni di apprendista cuoco, avendo coadiuvato ed affiancato ilcuoco [OSCURATO:PERSONA], ed aveva lavorato sulla base di un contratto parttime verticale con clausole flessibili. Eccepiva altresì di aver pagato tutto ildovuto, non solo le somme risultanti dalle buste paga, ma pure altre sommecome da ricevute sottoscritte dal lavoratore, che produceva in giudizio.3.- Espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda.4.- Espletata una consulenza tecnica d’ufficio, con la sentenza indicata inepigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dal lavoratore econdannava la società a pagare all’appellante la complessiva somma di euro35.714,48 a titolo di differenze retributive e t.f.r.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale, dopo aver riportato le deposizioni testimoniali, affermava:a) la società non ha negato lo svolgimento di mansioni di cuoco;b) il contratto di apprendistato prevedeva un obbligo formativo a caricodel datore di lavoro, nella specie di 80 ore mensili, ma la società nonha allegato né provato di avere provveduto alla formazionedell’appellante;c) quanto all’orario di lavoro, valutando nel complesso le deposizionitestimoniali, per il periodo invernale, tra ottobre e maggio, non vi èprova di un orario di lavoro superiore o inferiore alle pattuite 36 oresettimanali; negli altri mesi, da giugno a settembre, invece le orelavorate possono essere quantificate in almeno 48 ore settimanali;d) è poi pacifico che l’appellante lavorasse di domenica e tale lavoro festivopuò essere quantificato in 6 ore domenicali nel periodo invernale ed in8 ore in quello estivo;Numero registro generale 12782/2022Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 11934/2026Data pubblicazione 30/04/2026e) dalla prova testimoniale (D’[OSCURATO:PERSONA]) si ricava la fruizione di unasola settimana di ferie all’anno, tranne nell’anno 2012, poiché ilrapporto è cessato a maggio e l’appellante avrebbe fruito delle ferie,come sempre, alla fine della stazione estiva;f) in ordine al percepito, le buste paga prodotte dalla datrice di lavoro nonsono quietanzate e quindi non hanno efficacia probatoria, poiché lafirma apposta in calce non reca alcuna dichiarazione, sicché vale solocome prova di consegna dl documento (Cass. n. 2279/2019; Cass. n.21699/2018);g) le ricevute quietanzate prodotte dalla datrice di lavoro danno conto diacconti versati mensilmente di circa euro 900,00 mensili,corrispondente alla retribuzione dedotta dallo stesso lavoratore comepercepita;h) sulla base di queste risultanze istruttorie è stato conferito incarico alconsulente tecnico d’ufficio, tenuto conto anche della flessibilità previstaanche dal CCNL;i) per gli anni 2009 e 2012 il numero di ore di lavoro effettivamenteprestato è inferiore a quello contrattualmente dovuto, pari a 44 ore e a80 ore; per gli anni 2010 e 2011 il numero di ore di lavoroeffettivamente prestato è superiore a quello contrattualmente dovuto,pari a 12 ore per ciascuno dei due anni considerati;j) il dato finale è quello di 56 ore “a debito”, per il quale però il CTU nonha operato alcuna quantificazione in riduzione della retribuzione, inconformità a quanto previsto dall’art. 114 CCNL.5.- Avverso tale sentenza Premiere di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e poi ha depositatomemoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c. peravere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezione diinammissibilità dell’appello, perché caratterizzato da ragioni di fatto e diNumero registro generale 12782/2022Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 11934/2026Data pubblicazione 30/04/2026diritto del tutto nuove rispetto a quelle dedotte nel ricorso di primo grado, inparticolare relative alla natura giuridica del contratto di apprendistato. Inparticolare precisa che nel ricorso di primo grado non solo era mancata ladeduzione che si trattasse di un contratto di apprendistato, ma neppure erastato lamentato l’inadempimento datoriale all’obbligo formativo, né era statadomandata per tale evenienza la declaratoria di nullità del contratto diapprendistato.Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti almerito e non anche in relazione ad eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n.25154/2018; Cass. n. 10422/2019).In secondo luogo ed in ogni caso il motivo difetta di autosufficienza, nonavendo la ricorrente adempiuto l’onere di trascrivere il ricorso di primo gradoper consentire a questa Corte di verificare l’eventuale fondatezza delladoglianza.Infine, va ricordato che la nullità negoziale è rilevabile d’ufficio, purché sullabase di atti e fatti compiutamente dedotti in giudizio (Cass. sez. un.12/12/2014, n. 26242). Nel caso in esame, dallo storico di lite come riportatodalla Corte territoriale si evince che il lavoratore in primo grado aveva dedottodi essere stato assunto come “apprendista cuoco”, aveva prodotto il relativocontratto di assunzione ed aveva dedotto di avere sempre svolto mansioni dicuoco. Dunque la questione della validità del contratto aveva certamentecarattere preliminare e su di essa non si era formato alcun giudicato, postoche la sentenza di rigetto, pronunziata dal Tribunale, è stata impugnata dallavoratore anche con riguardo alla presupposta validità del contratto diapprendistato. Pertanto nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt.416, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto cheessa società non avesse allegato né dimostrato l’adempimento dell’obbligoformativo nei confronti del lavoratore e per avere ritenuto che il lavoratoreavesse dimostrato lo svolgimento di mansioni di cuoco, errando nellaNumero registro generale 12782/2022Numero sezionale 847/2026Numero di raccolta generale 11934/2026Data pubblicazione 30/04/2026valutazione delle deposizioni testimoniali (v. ricorso per cassazione, pp. 12-13).Il motivo è inammissibile, perché attiene al merito e alla valutazione delledeposizioni testimoniali, sicché è interdetto in sede di legittimità. Inoltre, ilricorrente non indica quale sarebbe il “fatto storico decisivo”, il cui esamesarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, ai fini dell’art. 360, co. 1, n. 5),c.p.c.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c. peravere a Corte territoriale omesso ogni pronunzia in ordine all’istanza di revocadell’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio.Il motivo è inammissibile, perché l’omissione motivazionale denunziata nonil convincimento della Corte territoriale è stato tale, da indurre a ritenere chequell’istanza sia stata comunque sia pure implicitamente rigettata.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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