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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 32562/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 20002-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 1 AVEZZANO-SULMONA- L'AQUILA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.14 presso lo studio legale Sabatini-Sinagra-Sanci, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri correnti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 47/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1249/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato il diritto dei lavoratori a vedersi remunerati dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA]Aquila, di cui erano dipendenti, tempi di vestizione, svestizione e scambio consegne in occasione del lavoro svolto quali infermieri presso l'Ospedale Civile di L'Aquila; la Corte di merito, sul presupposto che quella svolta fosse azione di merito accertamento, riteneva non decisivo il fatto, addotto dalla Asl, secondo cui quei tempi già erano considerati a fini retributivi, in quanto il cartellino veniva timbrato prima della vestizione e dopo la svestizione; la Corte territoriale, ritenendo quindi che fosse rimasta controversa tra le parti la questione sul diritto alla retribuzione, confermava il riconoscimento dello stesso operato dal giudice di prime cure; la Asl ha impugnato la predetta sentenza con due motivi di ricorso, resistiti dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, poi illustrato da memoria, mentre gli altri dipendenti sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 115 c.p.c.; la Asl sostiene che sarebbe pacifico il fatto che vi fosse timbratura del cartellino in abiti civili e che quindi anche i tempi di cambio turno sarebbero stati remunerati; il motivo, per quanto in sé potenzialmente tale da rifluire anche rispetto all'interesse ad agire, in ipotesi carente ove le attività dedotte fossero state remunerate senza condizioni, è tuttavia inammissibile; esso, infatti, afferma come pacifico tra le parti un fatto, consistente appunto nella timbratura prima e dopo i tempi di vestizione/svestizione, ma è sviluppato riportando solo le difese della Asl con le quali quel fatto era stato affermato e non le difese altrui da cui dovrebbe desumersi la non contestazione; ciò, a fronte del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto il permanere di contestazioni, è tuttavia insufficiente a far emergere nel giudizio di legittimità, anche a fronte degli oneri di completezza espositiva e specificità rispetto al caso concreto sottesi all'art. 366 c.p.c., l'elemento dirimente dell'avvenuto ed incondizionato pagamento di quelle attività prodromiche; analogamente inammissibile è da ritenere il secondo motivo di ricorso, con cui il medesimo profilo, ovverosia il verificarsi delle timbrature secondo quelle modalità temporali, è addotto come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; non è vero infatti che quella circostanza in ordine alla timbratura non sia stata esaminata, perché la Corte territoriale la menziona, affermando però che restano non spiegate «le modalità di "conteggio"» e concludendo infine nel senso che fosse rimasto controverso il diritto alla retribuzione di quei tempi; non ricorrono dunque i presupposti propri dell'ipotesi (art. 360 n. 5 c.p.c.) evocata dalla ricorrente; la complessiva inammissibilità del ricorso esime, anche per ragioni di pronta definizione del processo, dal disaminare la questione sull'integrità del contraddittorio, sollevata nel controricorso con riferimento a tale [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata costituita mediante difensore in appello ed alla quale non sarebbe stata eseguita la notifica del ricorso per cassazione nel domicilio eletto; le spese del grado restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8.7.2021. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] cogrE [OSCURATO:PERSONA] t -04UIPL •••n••"-",../..

Iv' S.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20002-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 1 AVEZZANO-SULMONA- L'AQUILA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.14 presso lo studio legale Sabatini-Sinagra-Sanci, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri correnti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 47/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1249/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato il diritto dei lavoratori a vedersi remunerati dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA]Aquila, di cui erano dipendenti, tempi di vestizione, svestizione e scambio consegne in occasione del lavoro svolto quali infermieri presso l'Ospedale Civile di L'Aquila; la Corte di merito, sul presupposto che quella svolta fosse azione di merito accertamento, riteneva non decisivo il fatto, addotto dalla Asl, secondo cui quei tempi già erano considerati a fini retributivi, in quanto il cartellino veniva timbrato prima della vestizione e dopo la svestizione; la Corte territoriale, ritenendo quindi che fosse rimasta controversa tra le parti la questione sul diritto alla retribuzione, confermava il riconoscimento dello stesso operato dal giudice di prime cure; la Asl ha impugnato la predetta sentenza con due motivi di ricorso, resistiti dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, poi illustrato da memoria, mentre gli altri dipendenti sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 115 c.p.c.; la Asl sostiene che sarebbe pacifico il fatto che vi fosse timbratura del cartellino in abiti civili e che quindi anche i tempi di cambio turno sarebbero stati remunerati; il motivo, per quanto in sé potenzialmente tale da rifluire anche rispetto all'interesse ad agire, in ipotesi carente ove le attività dedotte fossero state remunerate senza condizioni, è tuttavia inammissibile; esso, infatti, afferma come pacifico tra le parti un fatto, consistente appunto nella timbratura prima e dopo i tempi di vestizione/svestizione, ma è sviluppato riportando solo le difese della Asl con le quali quel fatto era stato affermato e non le difese altrui da cui dovrebbe desumersi la non contestazione; ciò, a fronte del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto il permanere di contestazioni, è tuttavia insufficiente a far emergere nel giudizio di legittimità, anche a fronte degli oneri di completezza espositiva e specificità rispetto al caso concreto sottesi all'art. 366 c.p.c., l'elemento dirimente dell'avvenuto ed incondizionato pagamento di quelle attività prodromiche; analogamente inammissibile è da ritenere il secondo motivo di ricorso, con cui il medesimo profilo, ovverosia il verificarsi delle timbrature secondo quelle modalità temporali, è addotto come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; non è vero infatti che quella circostanza in ordine alla timbratura non sia stata esaminata, perché la Corte territoriale la menziona, affermando però che restano non spiegate «le modalità di "conteggio"» e concludendo infine nel senso che fosse rimasto controverso il diritto alla retribuzione di quei tempi; non ricorrono dunque i presupposti propri dell'ipotesi (art. 360 n. 5 c.p.c.) evocata dalla ricorrente; la complessiva inammissibilità del ricorso esime, anche per ragioni di pronta definizione del processo, dal disaminare la questione sull'integrità del contraddittorio, sollevata nel controricorso con riferimento a tale [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata costituita mediante difensore in appello ed alla quale non sarebbe stata eseguita la notifica del ricorso per cassazione nel domicilio eletto; le spese del grado restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8.7.2021. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] cogrE [OSCURATO:PERSONA] t -04UIPL •••n••"-",../.. Iv' S.
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