CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'Th [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo, in data 18 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che il primo motivo, in punto di responsabilità, non è ammissibile in quanto si tratta di questioni che, non essendo stato devolute alla cognizione della Corte d'appello, non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione, anche ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (ed invero, gli unici motivi di gravame erano in punto di trattamento sanzionatorio); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale non ha ravvisato elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili dì colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dice