CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32478/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute,ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui agliartt. 110 e 644 cod. pen., alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644,comma quinto, n. 4, cod. pen. e al mancato riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche, si risolvono nella pedissequa reiterazionedelle medesime doglianze già dedotte, nei medesimi termini, con l'atto di appelloe ivi puntualmente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale(cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rv. 276970 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 –01);che, quanto al primo motivo, con cui si ripropone la censura sulla asseritamancanza di consapevolezza del ricorrente in ordine al carattere usurario deiprestiti concessi dal fratello [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non si è limitataa richiamare la sentenza di primo grado, ma ha specificamente ripercorso,tramite ampio richiamo alle deposizioni delle persone offese e al contenuto diconversazioni intercettate, gli elementi dimostrativi della piena consapevolezzadel ricorrente, evidenziando in particolare come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] riferito di aver personalmente informato il ricorrente dell'ammontare deldebito, e come ulteriori conversazioni intercettate ne confermassero la puntualeconoscenza delle condizioni del prestito; che tale accertamento, corroborato dalprincipio per cui, essendo l'usura un reato a consumazione prolungata, l'esattoreincaricato di riscuotere un rateo del debito usurario, quando altre somme sianogià state pagate in esecuzione del patto, concorre nel reato e non è un semplicefavoreggiatore reale (Cass. Sez. 2, n. 35878 del 2020; Cass. Sez. 2, n. 33871del 2010; Cass. Sez. 2, n. 24109 del 2025), rende il motivo, nella sostanza, unanon consentita richiesta di rivalutazione del compendio probatorio giàcongruamente vagliato dal giudice di merito;che, quanto al secondo motivo, relativo alla sussistenza dell'aggravante dicui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen., la Corte territoriale ne hacorrettamente confermato la configurabilità in applicazione dei principi per cui lastessa ricorre per il solo fatto che la persona offesa eserciti un'attività protetta,nulla rilevando che il finanziamento non abbia attinenza con detta attività (Cass.Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018), ed è configurabile anche quando la sommapresa in prestito ad interessi usurari sia destinata a un'attività imprenditorialenon direttamente svolta dal soggetto finanziato (Cass. Sez. 2, n. 6326 del06/12/2023), evidenziando come il ricorrente fosse al corrente delle difficoltàfinanziarie della persona offesa e delle esigenze imprenditoriali sottese alprestito; che il motivo, nel riproporre la medesima censura già dedotta inappello, non si confronta con tale ratio decidendi;che, quanto al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dellaprevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha ritenutogenerico ed apodittico il motivo di appello, non essendo state addotte ragioniidonee a sovvertire il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuantigeneriche e l'aggravante contestata già riconosciuto dal primo giudice, rilevandoaltresì la reiterazione delle condotte illecite nei confronti di più vittime e l'assenzadi segni di resipiscenza; che il motivo si risolve, pertanto, nella merariproposizione della medesima doglianza già dedotta e motivatamente disattesain appello;considerato che le argomentazioni sviluppate nella memoria difensivapervenuta nell'interesse del ricorrente non sono idonee a superare i rilievi cheprecedono;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]