CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata Patrizia, StranoMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di VittoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]),che li rappresenta e difende;-ricorrenticontroPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia edelle Finanze, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tuttiin persona dei rispettivi Ministeri pro tempore, domiciliati presso la pecdell’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:EMAIL]).-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3028/2025 depositatail 15/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 26663/2025Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 20828/2026Data pubblicazione 19/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Il PresidenteLina Rubino