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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10126/2024

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nciato la seguente ORDINANZA Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede legale in Cesenatico (FC), al [OSCURATO:PERSONA] n. 54 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FC) il 25 luglio 1967 e residente in Cesenatico (FC), al [OSCURATO:PERSONA] n. 34 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 671.25 1472S); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FC)il 29 settembre 1938 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38P69 C574Q), titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Cesenatico, alla [OSCURATO:PERSONA] n.

Avviso accertamento imposta di registro – Annullamento in autotutela 39, già socio, amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L unipersonale, trasformata in società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] C, con sede in Cesenatico (FC), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 54 ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), cancellata dal registro delle imprese in data 15.9.2015; elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e rappresentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 58A65 B858M), in virtù di procura a margine del controricorso ([OSCURATO:TELEFONO] ; pec : [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 253/4/2019 emessa dalla C TR Emilia - Romagna in data 01/12/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano con separati ricorsi, dinanzi alla CTP di Forlì, un avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva loro richiesto il pagamento di somme di denaro a titolo di imposta di registro,di imposta ipocatastale e di interessi con riferimento ad una complessa operazione che, a suo dire, aveva avuto come effetto conclusivo quello di determinare il trasferimento del pieno diritto reale su un immobile alberghiero di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA].

2. L’adìta CTP rigettava i ricorsi.

3. Sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR Emilia-Romagna accoglieva il gravame, ritenendo che, poiché gli atti posti in essere nell’anno 2013 non presentavano alcun collegamento funzionale o strumentale rispetto al trasferimento dell’immobile, non sussistevano validi motivi per ritenere che il termine triennale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, Tur decorresse dal 2013, sicchè l’Ufficio era decaduto dal potere di accertamento dell’imposta.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 dPR n. 131/1986, 979 e 1014 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il complessivo disegno abusivo era stato portato a termine solo nel 2013, con il consolidamento della proprietà in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell’estinzione dell’usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la conseguenza che il termine triennale di cui all’art. 76 TUR era iniziato a decorrere da quell’anno e l’avviso di liquidazione impugnato era stato tempestivamente emesso.

2. Con nota del 27.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione impugnato emesso a seguito delle pronunce nn. 158/2020 e 39/2021 con cui la Corte Costituzionale ha affermato la natura di interpretazione autentica e, quindi, retroattiva della modifica dell’art. 20 TUR ad opera dell’art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205/2017.

Ha, pertanto, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.

3. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

3.1. Il disposto di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materiadel contendere, al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 274 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.

«La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese.

Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di "compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, "la commissione tributariapuò dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2", come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio"(da liquidare "con la sentenza")» (così in Cass. n. 19947 del 2010).

E’ orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 2005» (Cass. n. 3950 del 2017; in termini anche Cass. n. 19947 del 2010 e Cass, n. 9174 del 2011).

Si è anche affermato che «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutelanon si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011; conf.

Cass. n. 7273 del 2016, nonché Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017).

Orbene, nel caso di specie, la circostanza che l’orientamento cui poi ha inteso aderire l’Agenzia delle Entrate, si sia formato solo a seguito delle pronunce della Corte C ostituzionale nn. 158/2000 e 39/2021 e dell’intervento normativo operato sull’art. 20 TUR dall’art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205/2017 giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede legale in Cesenatico (FC), al [OSCURATO:PERSONA] n. 54 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FC) il 25 luglio 1967 e residente in Cesenatico (FC), al [OSCURATO:PERSONA] n. 34 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 671.25 1472S); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FC)il 29 settembre 1938 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38P69 C574Q), titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Cesenatico, alla [OSCURATO:PERSONA] n. Avviso accertamento imposta di registro – Annullamento in autotutela 39, già socio, amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L unipersonale, trasformata in società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] C, con sede in Cesenatico (FC), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 54 ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), cancellata dal registro delle imprese in data 15.9.2015; elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e rappresentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 58A65 B858M), in virtù di procura a margine del controricorso ([OSCURATO:TELEFONO] ; pec : [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 253/4/2019 emessa dalla C TR Emilia - Romagna in data 01/12/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano con separati ricorsi, dinanzi alla CTP di Forlì, un avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva loro richiesto il pagamento di somme di denaro a titolo di imposta di registro,di imposta ipocatastale e di interessi con riferimento ad una complessa operazione che, a suo dire, aveva avuto come effetto conclusivo quello di determinare il trasferimento del pieno diritto reale su un immobile alberghiero di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. L’adìta CTP rigettava i ricorsi. 3. Sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR Emilia-Romagna accoglieva il gravame, ritenendo che, poiché gli atti posti in essere nell’anno 2013 non presentavano alcun collegamento funzionale o strumentale rispetto al trasferimento dell’immobile, non sussistevano validi motivi per ritenere che il termine triennale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, Tur decorresse dal 2013, sicchè l’Ufficio era decaduto dal potere di accertamento dell’imposta.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 dPR n. 131/1986, 979 e 1014 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il complessivo disegno abusivo era stato portato a termine solo nel 2013, con il consolidamento della proprietà in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell’estinzione dell’usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la conseguenza che il termine triennale di cui all’art. 76 TUR era iniziato a decorrere da quell’anno e l’avviso di liquidazione impugnato era stato tempestivamente emesso. 2. Con nota del 27.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione impugnato emesso a seguito delle pronunce nn. 158/2020 e 39/2021 con cui la Corte Costituzionale ha affermato la natura di interpretazione autentica e, quindi, retroattiva della modifica dell’art. 20 TUR ad opera dell’art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205/2017. Ha, pertanto, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio. 3. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. 3.1. Il disposto di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materiadel contendere, al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 274 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. «La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese. Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di "compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, "la commissione tributariapuò dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2", come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio"(da liquidare "con la sentenza")» (così in Cass. n. 19947 del 2010). E’ orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 2005» (Cass. n. 3950 del 2017; in termini anche Cass. n. 19947 del 2010 e Cass, n. 9174 del 2011). Si è anche affermato che «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutelanon si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011; conf. Cass. n. 7273 del 2016, nonché Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). Orbene, nel caso di specie, la circostanza che l’orientamento cui poi ha inteso aderire l’Agenzia delle Entrate, si sia formato solo a seguito delle pronunce della Corte C ostituzionale nn. 158/2000 e 39/2021 e dell’intervento normativo operato sull’art. 20 TUR dall’art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205/2017 giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materi
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