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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08342/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 7, cod. pen.

Letti i motivi aggiunti nei quali la difesa invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere divenuto il reato ascritto alla ricorrente improcedibile per mancanza di querela.

Rilevato che la ricorrente, a mezzo del difensore, lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen. e 218 cod. strada; considerato che il rilievo difensivo, con cui si assume che la motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente di guida - fissata in anni 1 e mesi 6 - è destituito di fondamento; rilevato che la decisione assunta in proposito è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito fatto riferimento alla "entità delle accertate e plurime violazioni del codice della strada" in cui è incorsa la ricorrente, ampiamente illustrate in motivazione; ritenuto che tale argomentazione, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, è rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (Sez. 4, Sentenza n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01:"Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento").

Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela delle lesioni stradali, prevista dall'art. 590-bis, comma 9, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. c) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.

Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 7, cod. pen. Letti i motivi aggiunti nei quali la difesa invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere divenuto il reato ascritto alla ricorrente improcedibile per mancanza di querela. Rilevato che la ricorrente, a mezzo del difensore, lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen. e 218 cod. strada; considerato che il rilievo difensivo, con cui si assume che la motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente di guida - fissata in anni 1 e mesi 6 - è destituito di fondamento; rilevato che la decisione assunta in proposito è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito fatto riferimento alla "entità delle accertate e plurime violazioni del codice della strada" in cui è incorsa la ricorrente, ampiamente illustrate in motivazione; ritenuto che tale argomentazione, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, è rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (Sez. 4, Sentenza n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01:"Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento"). Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela delle lesioni stradali, prevista dall'art. 590-bis, comma 9, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]