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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44493/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d._ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 13 luglio 2021 la Corte di Appello di C:atania ha confermato la sentenza emessa 1'8 luglio 2021 dal GIP del Tribunale di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile dei reati di detenzione illegale di armi comuni di illecita provenienza, ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

La Corte ritiene correttamente formulate le considerazioni del Giudice di primo grado circa la pena irrogata, la contestata recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché introduce un tema - in diritto - non coltivato nell'atto di appello.

Si tratta dunque di motivo non consentito in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Cichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d._ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 luglio 2021 la Corte di Appello di C:atania ha confermato la sentenza emessa 1'8 luglio 2021 dal GIP del Tribunale di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile dei reati di detenzione illegale di armi comuni di illecita provenienza, ricettazione e detenzione illegale di munizioni. La Corte ritiene correttamente formulate le considerazioni del Giudice di primo grado circa la pena irrogata, la contestata recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché introduce un tema - in diritto - non coltivato nell'atto di appello. Si tratta dunque di motivo non consentito in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Cichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris