CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2025 con la quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di frode sportiva (capo a) e a 1delitti di frode sportiva, puniti dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, relativi a specifiche competizioni calcistiche (capi b, c, d, j). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, articolandolo in sei motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per avere il Tribunale per il riesame confermato la misura cautelare in assenza dei requisiti di "attualità" e "concretezza" delle esigenze cautelari, fondando il giudizio prognostico su elementi di mera potenzialità privi di qualsiasi riscontro oggettivo. Deduce che: il Tribunale per il riesame ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nonostante l'indagato sia stato sospeso dalla [OSCURATO:PERSONA] e abbia perso lo status di arbitro; l'ordinanza impugnata fonda il giudizio prognostico su mere congetture; non risulta agli atti alcuna domanda formale di riammissione o di accesso a nuove qualifiche arbitrali effettivamente presentata da [OSCURATO:PERSONA] all'A.I.A./F.I.G.C.; le conversazioni captate appaiono manifestamente "eccentriche" rispetto al tema cautelare; con provvedimento disciplinare del 26 giugno 2025 è stata inflitta a [OSCURATO:PERSONA] un'ulteriore sospensione di sei mesi, in ragione dello svolgimento di un'attività arbitrale in un contesto calcistico amatoriale estraneo ai circuiti delle scommesse; tale provvedimento è stato obliterato nell'ordinanza impugnata; il Tribunale per il riesame ha omesso di indicare quali siano i "dati oggettivi" che dimostrerebbero l'attualità del pericolo; la difesa aveva evidenziato l'assenza di iniziative concrete finalizzate al reinserimento nell'ambiente arbitrale, l'ulteriore sospensione federale, l'eco mediatica che ha accompagnato il procedimento disciplinare sportivo e l'assenza di contatti recenti o iniziative concrete che possano fa ritenere attuale il rischio di "rimodellamento del gruppo"; il Tribunale per il riesame ha eluso il confronto con questi elementi e si è limitato a richiamare elementi generici, non sufficienti a fondare un pericolo attuale e concreto di reiterazione. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Deduce che: il Tribunale ha confermato il provvedimento impugnato mediante una motivazione sostanzialmente per relationem rispetto all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari; l'ordinanza impugnata non si confronta adeguatamente con le specifiche censure articolate dalla difesa; il Tribunale ha omesso di fornire un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari alla luce degli elementi sopravvenuti e degli elementi specifici forniti dalla difesa; l'evidenziata carenza argomentativa integra una violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Deduce che: il Tribunale ha confermato il provvedimento impugnato senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le censure articolate dalla difesa; il provvedimento disciplinare del 26 giugno 2025 costituisce un mutamento oggettivo del contesto in cui egli si trova a operare, rendendo ancor più evidente l'oggettiva impossibilità di incidere -P sulle competizioni ufficiali o di mantenere contatti operativi rilevanti nell'ambio del circuito federale; l'omessa valutazione di tale elemento costituisce un vizio motivazionale di particolare gravità; la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il -Eribunale del riesame è tenuto a confrontarsi in modo specifico con le Censure articolate dalla difesa. 2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che: l'ordinanza impugnata ha fondato il giudizio prognostico su elementi di mera potenzialità privi di qualsiasi riscontro oggettivo; l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari pretende di fondare il pericolo di reiterazione su elementi di mera "potenzialità relazionale" omettendo di considerare il fisiologico "depotenziamento" della stessa a seguito della sua "dismissione" dal ruolo arbitrale e delle rilevanti sanzioni "inibitorie"; la sua "potenzialità relazionale" appare implicitamente esclusa dai giudici cautelari; l'ordinanza impugnata contrasta con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità che impongono di fondare il giudizio prognostico su "dati concreti ed oggettivi"; gli elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa sono stati sostanzialmente obliterati nell'ordinanza impugnata; l'ordinanza impugnata è illogica e tale illogicità motivazionale appare tanto più evidente se si considera che l'ordinanza non si confronta con l'ulteriore provvedimento disciplinare del giugno 2025; l'ordinanza impugnata si limita a ribadire i medesimi argomenti del Giudice per le indagini preliminari senza fornite alcuna autonoma valutazione che giustifichi il permanere del pericolo nonostante la sopravvenuta perdita dello status arbitrale. 2.5 Con il quinto motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla proporzionalità della misura. Deduce che: il riesame ha confermato la misura degli arresti domiciliari senza fornire alcuna specifica motivazione in ordine all'inadeguatezza di misure meno afflittive; in ragione della perdita dello status federale di arbitro misure quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di dimora in determinate località o l'obbligo di dimora nel mune di residenza avrebbero potuto risultare sufficienti a presidiare le eventuali esigenze cautelari; l'ordinanza non ha chiarito in che modo e in che misura misure meno afflittive degli arresti domiciliari non sarebbero state idonee a soddisfare le esigenze cautelari; il Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione in 3ordine all'eventuale affievolimento delle esigenze cautelari conseguente alla sospensione federale e alla perdita dello status arbitrale. 2.6 Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Deduce che: il Tribunale ha fondato la sussistenza delle esigenze cautelari su un presunto "pericolo di protrazione associativa" utilizzando tale espressione per eludere i requisiti di attualità e concretezza che devono necessariamente caratterizzare il giudizio prognostico; il Tribunale ha esteso indebitamente il suindicato principio relativo alla fattispecie ex art. 416-bis cod. pen. senza fornire alcun elemento oggettivo che dimostri la persistenza dell'organizzazione o la prosecuzione dell'attività illecita dopo la sospensione del [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale, erroneamente, sembra ricondurre il peri olo. di reiterazione, non già al reato di frode in competizioni sportive quanto k.. •Rik,alla JIMIZ effettuazione, anche da parte sua, di mere "scommesse". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente stante l'omogeneità delle questioni poste, sono manifestamente infondati. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale per il riesame, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha valutato le doglianze difensive e, in particolare, il profilo relativo alla sospensione dall'attività di arbitro disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, dopo aver evidenziato il ruolo apicale di organizzatore e promotore del sodalizio ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che lo stesso svolgeva il ruolo di intermediario tra i sodali calabresi e i toscani, che l'indagato realizzava il necessario "ponte" tra i diversi membri della consorteria, che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva anche il ruolo di collegamento tra i sodali e gli arbitri e che le condotte criminali realizzate «sono del tutto "indipendenti" dall'attività di arbitro». Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come molte delle condotte derivassero da un contatto o da relazioni con soggetti che a vario titolo orbitano nel mondo, non solo del calcio e dello sport, ma in quello delle scommesse sportive e che, prima del compimento di alcune condotte, il [OSCURATO:PERSONA] era stato anche sottoposto a indagine da parte della giustizia sportiva e *attenzionatcP per alcuni comportamenti sospetti dagli organi di designazione arbitrale continuando, nonostante ciò, a porre in essere le condotte. Il Tribunale ha anche evidenziato che la difesa ha preso in considerazione soltanto gli illeciti che potrebbero essere compiuti sfruttando l'attività di arbitro dell'indagato e che non si è ritenuto di accogliere tale prospettiva poiché durante le indagini è 4emerso come le condotte del [OSCURATO:PERSONA] fossero "poliedriche" e solo in alcune occasioni legate allo svolgimento dell'attività di arbitro. Non risulta specificamente menzionato nell'ordinanza il provvedimento di sospensione del 26 giugno 2025 richiamato nel ricorso ma ciò è irrilevante. Infatti, il Tribunale ha compiutamente valutato la doglianza relativa alla sospensione federale contenuta a pag. 3 nella richiesta di riesame (formulata con riferimento alle pagg. 941 e 943 dell'ordinanza applicativa della misura cautelare) e, dunque, implicitamente, ogni questione relativa alla possibilità di svolgere l'attività arbitrale anche in settore diverso da quello oggetto del primo provvedimento di sospensione. Il lamentato difetto di autonoma valutazione è del tutto insussistente. Il Tribunale, nonostante 'non fosse stata posta questione relativa ai gravi indizi di colpevolezza, ha scrupolosamente esaminato i singoli illeciti contestati e ha espresso autonome considerazioni sulle esigenze cautelari. Non rileva che il Tribunale abbia operato ancheTiferimento all'ordinanza applicativa della misura v cautelare essendo legittimo, come evidenziato nella stessa ordinanza impugnata, il ricorso alla motivazione per relationem purché il giudice, come avvenuto nel caso concreto, valuti le richieste contenute nella richiesta di riesame. 3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata deve ritenersi esente dai lamentati vizi di motivazione. Nell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, quanto alla scelta della misura cautelare applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], alle pagg. 952 - 953 si legge, tra l'altro, quanto segue: «Sulla scorta di tali specifiche esigenze cautelari enucleate, si ritiene che unica misura cautelare personale adeguata a tutelarle sia l'emissione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]...della misura cautelare degli arresti domiciliari, come richiesto dal pubblico ministero. A tal riguardo deve osservarsi infatti che qualsiasi altra misura cautelare obbligatoria non sarebbe adeguata al contenimento delle specifiche esigenze cautelari enucleate tenuto conto che lo stato libero degli indagati, non soltanto renderebbe concreta per tutte le ragioni esposte la perdurante reiterazione dei reati, ma favorirebbe anche, con assoluta concretezza, un'intensa, immediata ed efficace attività degli indagati volta (sic) occultare dati/conti/flussi di denaro; incidendo negativamente sulla necessità di completo accertamento dei fatti per cui si procede». Il Tribunale, a pag. 7 dell'ordinanza, ha richiamato le suindicate pagine dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e ha condiviso la scelta di adottare tale misura esaminando, nei termini già evidenziati, le doglianze formulate dalla difesa e, segnatamente, quella relativa alla sospensione dall'attività di arbitro. É vero che il Tribunale non menziona misure cautelari meno gravi di quella applicata, ma ciò non rileva 5posto che dal complesso della motivazione e, in particolare, dalla valutazione delle esigenze cautelari (riguardanti anche il pericolo di inquinamento probatorio), si evince che il Tribunale ha ritenuto che gli arresti domiciliari fossero l'unica misura adeguata a tutelare le evidenziate esigenze cautelari. 4. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale si è sostenuto che il Tribunale ha fondato le esigenze cautelari su un presunto "pericolo di protrazione associativa", trasformando il tradizionale "pericolo di reiterazione del reato" in un più sfuggente "pericolo di protrazione", utilizzato per eludere i requisiti di attualità e concretezza che devono caratterizzare il giudizio prognostico. Invero, prescindendo dalla circostanza che nell'ordinanza impugnata non risulta utilizzata l'espressione "pericolo di protrazione associativa", deve rilevarsi che il Tribunale ha legittimamente desunto il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede dallo stabile inserimento dell'indagato nel circuito criminale oggetto delle indagini e dall'inaffidabilità e spregiudicatezza del [OSCURATO:PERSONA] desumibile, obiettivamente, dalle modalità dei fatti. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. P.Q.M