CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 2026
Cassazione n. 23506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, con domiciliodigitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] e DAVIDE D’AIELLO;- intimati -Numero registro generale 9238/2023Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23506/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza n. 15028/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del8/7/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 14/10/2022, il Tribunale di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado haaccertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a risarcimento dei danni subitiper effetto del sinistro stradale dedotto in giudizio, e ha condannatoAviva s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al pagamento della residuasomma di euro 110,00 (al netto di quanto precedentemente ricevuto)in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cessionaria del creditorisarcitorio del Giordano;a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato comeil giudice di primo grado avesse correttamente determinato il creditorisarcitorio dovuto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base diquanto desumibile dalla evidenze probatorie complessivamenteacquisite, evidenziando l’irrilevanza dell’ammissione della consulenzatecnica d’ufficio invocata dalla società cessionaria del credito siccomevolta all’eventuale accertamento del danno denunciato in viameramente esplorativa;avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponericorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso;nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;considerato che,con l’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrentecensura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost. e 132 comma 2 n.Adunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9238/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9238/2023Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23506/2026Data pubblicazione 19/07/20264 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corteterritoriale dettato una motivazione meramente apparente afondamento della mancata ammissione della consulenza tecnicad’ufficio invocata dall’odierna istante, nella specie volta ad accertare intermini più precisi (e certamente di maggiore entità) il danno provocatoa carico dell’automobile del Giordano, secondo quanto già evidenziatodagli elementi di prova complessivamente acquisiti, nella specieerroneamente interpretati dai giudici del merito;il motivo è infondato;secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allostrumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel poterediscrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola,incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuovaformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentitodenunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il viziospecifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbiacarattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi adenunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicarel’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, ildato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il ‘come’ ed il‘quando’ tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra leparti e la loro decisività (Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017, Rv.644826 - 02);per quanto più da vicino riguarda il caso oggetto dell’odiernoesame, è appena il caso di sottolineare come il giudizio sulla necessitàe utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficioAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9238/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9238/2023Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23506/2026Data pubblicazione 19/07/2026rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione ècensurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusionederivante dalla regola della cd. ‘doppia conforme’ di cui all'art. 348-ter,comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente) (Sez. L, Sentenza n. 25281del 25/08/2023, Rv. 669071 - 01);nel caso di specie, il giudice d’appello ha confermato la decisione diprimo grado sulla base delle stesse valutazioni concernenti i fatti dicausa, con la conseguente impossibilità di far luogo all’esame relativoalla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio muovendodalla pretesa omessa considerazione, da parte del giudice d’appello, difatti specifici il cui esame avrebbe potenzialmente disarticolato ilragionamento posto a base della motivazione della sentenzaimpugnata (fatti, peraltro, che l’odierna società ricorrente non haneppure prospettato articolandone la decisiva rilevanza ai fini dell’esitodella controversia), con la conseguenza che l’odierna censura puòessere esaminata unicamente secondo la prospettiva relativa alpreteso vizio di motivazione apparente;ciò posto, varrà sottolineare come, ai sensi dell’art. 132, n. 4,c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri,alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente comeparte del documento/sentenza (nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimentoprocessuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcunaargomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, purformalmente comparendo come parte del documento, risulti articolatain termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire innessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua dellacorrispondente giustificazione del decisum;Adunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9238/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9238/2023Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23506/2026Data pubblicazione 19/07/2026infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza diquesta Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità dellasentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee arivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichéintessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili,perplesse od obiettivamente incomprensibili;in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo delprovvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verificacondotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto aicontenuti delle risultanze probatorie (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenzan. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01);nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazionedettata dal tribunale a fondamento della decisione impugnata sia, nonsolo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere diricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo iltribunale dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, deicontenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado dellarelativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotatidi piena ragionevolezza e congruità logica;al riguardo, il tribunale ha espressamente rimarcato come «perquanto riguarda […] la scelta del giudice di primo grado di non ricorreread una consulenza tecnica allo scopo di valutare la entità dei danni inquanto il consulente non avrebbe dovuto operare una valutazioneeconomica del danno, ma avrebbe dovuto accertare quali danni fosserostati riportati dal veicolo nel tamponamento, in assenza di alcuna provada parte della società appellante, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] individuato solo danni limitati al paraurti posteriore, dannirisultanti anche minori al momento della verifica del perito, nonAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9238/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9238/2023Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23506/2026Data pubblicazione 19/07/2026essendo più presente il distacco parziale del paraurti posteriore cheappariva normalmente posizionato su entrambi i lati.«Di conseguenza al giudice avrebbe dovuto disporre unaconsulenza esplorativa al fine di verificare sulla base delle fotografiedepositate dalle parti, se eventuali danni presenti, considerato che ilveicolo non era in condizioni perfette di manutenzione, presentandodanni anche in altre parti del veicolo stesso, fossero danni daricondurre all'incidente e non ad altri eventi» (cfr. pagg. 8-9 dellasentenza impugnata);l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di talipremesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorsogiustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, cometale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedalla ricorrente;quanto all’ulteriore doglianza concernente la pretesa violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., osserva il Collegio come la censuraillustrata dalla società ricorrente non contenga alcuna denuncia delparadigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciareunicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle SezioniUnite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre laviolazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciareche il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le provededotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazionedeve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di proveAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9238/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9238/2023Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23506/2026Data pubblicazione 19/07/2026non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuoridei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione delmezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stessoart. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nellamera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalleparti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’((cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01);sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa allaviolazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti incui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037- 02);nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto,da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delleAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9238/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9238/2023Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23506/2026Data pubblicazione 19/07/2026prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte diprova legale), si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fattosulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti diun’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede dilegittimità;sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo;ritiene il Collegio insussistenti i presupposti previsti dalla legge aifini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. formulata dall’odierna parte controricorrente;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come perlegge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Adunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9238/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9238/2023Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23506/2026Data pubblicazione 19/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 8/7/2026.Il PresidenteLina RubinoAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9238/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri