CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37752/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rileva, inoltre, l'avvenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]-0 La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 7/6/2019, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi a), ex art. 44 D.P.R. 389/2001, b) ex artt. 64 e í 71, 65 e 72 D.P.R. 380/2001, e c), ex artt. 83 e 95 D.P.R. 380/2001, perché estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di arbitraria occupazione di edificio di proprietà pubblica di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo del comune difensore, con un unico atto, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto il concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione del reato in ipotesi materialmente commesso dal marito [OSCURATO:PERSONA], posto che la ricorrente non era proprietaria dell'immobile, non aveva alcuna posizione di garanzia e di controllo del bene oggetto di occupazione (già acquisito al patrimonio comunale) e non era presente all'atto del sopralluogo che aveva rilevato la presenza di nuove opere sull'immobile. Si assume, su queste basi, che la ricorrente non avrebbe commesso neanche i reati urbanistici ed edilizi dichiarati prescritti dalla Corte di Appello. Quanto allo Zagaria, la Corte non avrebbe valorizzato la circostanza che egli sarebbe stato presente al sopralluogo solo in qualità di vigile urbano. Non vi sarebbe motivazione alcuna, inoltre, sulla sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, posto che le opere di rifinitura interna ed esterna effettuate dal ricorrente nel 2011 secondo le sentenze di merito, non sarebbero idonee a configurare un nuovo reato di occupazione abusiva ma un post factum non punibile essendo l'immobile preesistente e l'evento di occupazione semmai perpetrato nel 2008. 1.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata concessione allo Zagaria della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. I ricorrenti sono stati condannati in entrambi i gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, n. 1309 del 22/2/1993, dep 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1712/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).1.2. La premessa si è resa necessaria in quanto la completa decisione del Tribunale, richiamata da quella della Corte territoriale, rende manifestamente infondate le censure dei ricorrenti. Essi non si confrontano con l'arco motivazionale complessivo, che aveva visto l'imputata [OSCURATO:PERSONA], quale originaria proprietaria dell'area ove era stato costruito l'immobile abusivo, consentire in qualità di custode che i sigilli fossero violati per effettuare una prima prosecuzione delle opere abusive nel 2009, circostanza che aveva determinato il Comune di competenza ad acquisire il bene al suo patrimonio nello stesso 2009, evento che non aveva impedito la successiva realizzazione della ulteriore condotta illecita documentata da quanto evidenziato dal verbale di sopralluogo del 2011, laddove il marito della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], era stato trovato mentre "stava effettuando i lavori di rifinitura sia all'esterno che all'interno dell'immobile...intento a lavorare con tre operai" così dimostrandone l'occupazione abusiva (pag. 4 della sentenza di primo grado). Sulla base di queste circostanze e con giudizio di merito privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, la Corte e il Tribunale hanno ritenuto che i due imputati, noncuranti di ogni diverso avviso della pubblica amministrazione, avessero posto in essere di comune accordo la condotta illecita della quale entrambi avrebbero beneficiato possedendo l'immobile in quanto coniugi e partecipi, per le ragioni dette, ai vari segmenti temporali della vicenda. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione al suo contributo alla realizzazione dei reati urbanistici ed edilizi dichiarati prescritti, dovendosi ricordare, in proposito, il principio giuridico secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ()culi", che a quello dì "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 1.3. La responsabilità dello Zagaria, in ragione di quanto prima evidenziato richiamando la sentenza del Tribunale e la sua attiva presenza all'atto del sopralluogo del 2011, sconfigge ogni diversa ricostruzione del suo contributo, relegabile al merito, mentre la questione in ordine alla sussistenza dell'illecito fin dal 2008 (con conseguente qualificazione della condotta come post-factum non punibile) non era stata dedotta con l'atto di appello e non è valutabile in questa sede presupponendo un accertamento di fatto sottratto al giudice del precedente grado e anche al Tribunale, per quanto consta dalla motivazione di primo grado. Nell'atto di appello, inoltre, non risulta essere stata prospettata alla Corte di merito neanche la giustificazione della presenza sul luogo del ricorrente per il fatto di essere un vigile urbano.h 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, allo Zagaria, della sospensione condizionale della pena. Anche tale doglianza è manifestamente infondata. 2.1. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento ai ricorrenti delle circostanze attenuanti generiche tenendo in considerazione la gravità della condotta illecita, in ragione della "pervicacia dei comportamenti trasgressivi". La motivazione è congrua perché vi è espresso riferimento ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a determinare o meno la concessione del beneficio e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2 sent. n. 4790 del 16/1/1996 dep. 1996, Romeo, Fv 204768). 2.2. Del pari, in forza della gravità della condotta, per le ragioni dette - e non per altri sbarramenti giuridici provenienti da precedenti condanne, come si vorrebbe in ricorso - la Corte ha ritenuto positiva la prognosi di ricaduta nel reato da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], esprimendo una valutazione di merito non rivedibile in questa sede in quanto logicamente non viziata. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 8/9/2021