CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 21137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8379/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] N. 92 2011, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO n. 5155/2011 depositata il22/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sei mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contro il decreto del 21 febbraio2017, con cui il Tribunale di Salerno ha respinto la sua opposizione al diniego di ammissione al passivo di parte di un suo credito per prestazioni professionali rese in favore della società in bonis. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorrente ha così sintetizzato i propri motivi. Primo. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non adempiuto l'obbligo di cui all’articolo 99 della legge fallimentare pur in presenza di esteso richiamo dell'opponente alla documentazione già posta a supporto della domanda di insinuazione al passivo, nonché in presenza di istanza di autorizzazione all'acquisizione del fascicolo di parte prodotto in primo grado e di successiva produzione del fascicolo stesso in forza dell'autorizzazione poi conseguita dal giudice delegato del fallimento. Primo bis. Si censura il rigetto dell'istanza di acquisizione del fascicolo di prime cure, nonostante che lo stesso, in forza dell’articolo 90 della legge fallimentare, comma 3, non potesse essere nella immediata disponibilità della parte. Secondo. Si censura il decreto impugnato per non aver motivato circa l'esistenza, sin dal deposito del ricorso in opposizione, della documentazione (atti giudiziari e verbali di causa) dimostrativa delle prestazioni di cui l'avvocato opponente richiedeva accertarsi il correlato credito al corrispettivo, deducendo, in proposito, la mancanza, ovvero l’apparenza della motivazione. Terzo. Si censura il fatto che, in violazione dell'art. 115 c.p.c., il giudice non avesse considerato la prova delle ragioni di credito, risultante dalla documentazione versata dal ricorrente allorquando depositava e iscriveva a ruolo l’opposizione allo stato passivo. Terzo bis. Prudenzialmente si censura l'eventuale motivazione implicita che dovesse ravvisarsi nelle enunciate ragioni del mancato esame della documentazione depositata insieme al ricorso ex articolo 98 della legge fallimentare censurando la violazione o falsa applicazione degli articoli 99, comma 2, n. 4, della legge fallimentare, 2712 e 2697 c.c.. Quarto. Si censura, infine, sub specie di error in procedendo, l'obliterazione dei documenti versati con il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'opposizione allo stato passivo. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Va dichiarata l’estinzione del processo. È difatti intervenuta rinuncia accettata. Spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] dichi