CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04879/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 09/03/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di due reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa (capi A e B), un reato di tentato furto pluriaggravato e di furto pluriaggravato (capo C), un reato di tentato furto pluriaggravato (capo D), nonché dei reati di uccisione di animali (capo E) e di furto in abitazione pluriaggravato (capo F) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e di euro 900 di multa (pena base per il più grave reato di furto in abitazione anni 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa; aumentata di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuno dei tre furti consumati e di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuno dei due tentati furto e di mesi 1 di reclusione per il reato sub E, per complessivi anni 3 mesi 9 di reclusione ed euro 1800 di multa, ridotti per il rito). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.- vizi di motivazione. In modo illogico e contraddittorio, la Corte di appello ha ritenuto che i due aumenti per i reati tentati di cui ai capi C) e D) siano stati correttamente calcolati, in quanto non è stata operata la riduzione prevista per il tentativo. Quanto alla violazione più grave, la stessa è stata calcolata correttamente alla luce del giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee. In ordine alla sospensione condizionale della pena, la giovane età dell'imputato, la confessione resa e la contenuta gravità dei fatti dovevano condurre a determinare la pena nei limiti edittali, non potendo i carichi pendenti costituire ostacolo alla concessione del beneficio. Erroneamente è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. per il capo A), in quanto il ricorrente si impossessava di una motosega al valore di 179 euro, per il capo B) (impossessamento di un'autoradio dal valore non indicato), per il capo F) (impossessamento di un televisore dal valore non indicato), laddove, quanto al danno all'[OSCURATO:PERSONA], non si comprende come lo stesso sia stato indicato in mille euro. Circa l'art. 62 -bis, ultimo comma, cod. pen., anche la sentenza di primo grado evidenziava la giovane età dell'imputato e la sua attuale incensuratezza, sicché potevano essere applicate nella massima misura.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. Premesso che al capo C) sono contestati a Boccadoro un tentato furto e un furto pluriaggravato (sicché, diversamente da quanto incidentalmente sostenuto dalla sentenza impugnata, correttamente il giudice di primo grado ha considerato quali reati satelliti tre furti consumati, ossia quelli di cui ai capi A, B) e, appunto, C), la doglianza relativa alla commisurazione della pena relativa ai due tentati furto è manifestamente infondata, posto che la pena relativa ad essi è stata determinata in misura pari alla metà di quella individuata per i furti consumati, il che, all'evidenza, dimostra l'applicazione della pena per la fattispecie tentata. Le valutazioni del giudice di appello circa l'entità della pena determinata per la violazione più grave (il furto in appartamento del 17/11/2019, per il quale, all'epoca dei fatti, il minimo edittale era pari a 4 anni di reclusione e non a 3) restano prive di incidenza sul decisum, sicché le deduzioni proposte al riguardo dal ricorrente sono inammissibili. Quanto alla circostanza del danno lieve, la censura è manifestamente infondata in quanto le apparecchiature oggetto della condotta all'evidenza non corrispondono a un pregiudizio lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), laddove quanto al capo E), il ricorrente omette di considerare i contenuti della denuncia, che, come si evince dalla sentenza di primo grado, faceva riferimento non solo ai costi per lo smaltimento delle carcasse degli animali uccisi, ma anche alla finestra infranta. Le circostanze attenuanti generiche sono state applicate all'imputato con giudizio di equivalenza rispetto a tutte le circostanze aggravanti (diversamente da quanto sembra ritenere la Corte distrettuale), laddove l'appello invocava la prevalenza della stesse; esito, questo, precluso per il reato sub F) dall'ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen., mentre, per i reati-satellite, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sostiene che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, RV . 272567), profilo, quest'ultimo, non oggetto di specifica censura da parte del ricorso, che, pertanto, anche in parte qua non merita accoglimento. Quanto alla sospensione condizionale della pena, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, la stessa pluralità dei fatti ascritti al ricorrente nel presente giudizio rende ragione dell'insussistenza del presupposto prognostico del beneficio. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].Qresidente ngelo