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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24224/2026

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troMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato- resistente –e contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Questura di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto del Giudice di Pace di Venezia nel proc. n. 2636/2026depositato il 20/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dal ConsigliereLaura Tricomi.Numero registro generale 15148/2026Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 24224/2026Data pubblicazione 29/07/20261.- Con decreto emesso in data 20.06.2026, il Giudice di Pace di Venezia haconvalidato il provvedimento del locale Questore adottato in data 18.06.2026 enotificato all'interessato lo stesso giorno, in forza dell'art. 14, comma 1 bis d.lgs.n. 286/1998, con cui erano state disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], le seguenti misure alternative al trattenimento inun Centro di Permanenza per i Rimpatri: i) consegna del passaporto rilasciatodalle competenti Autorità della Nigeria in data 28.10.2022 con scadenza in data27.10.2027; ii) obbligo di presentazione presso [OSCURATO:PERSONA], nei giorni di Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 08:30.

Le misure eranostate adottate per il tempo strettamente necessario alla rimozione degliimpedimenti all'accompagnamento alla frontiera in quanto non era statopossibile eseguire l’espulsione amministrativa del cittadino straniero disposta dalPrefetto di Venezia in data 18/06/2026, con accompagnamento alla frontiera amezzo della forza pubblica, che era stata regolarmente notificata allo stesso inpari data alle ore 12:10.Il cittadino straniero ha chiesto la cassazione del decreto impugnato conricorso notificato il 29.06.2026 e depositato telematicamente in pari data condue mezzi.È stata disposta l’adunanza camerale ex art.14.1. del d.lgs. n.286/1998,come introdotto dal d.l. n.100/2025 in corso di conversione.Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] con “note illustrative” depositate il 17.07.2026 haeccepito innanzi tutto l’inammissibilità del ricorso perché non risultanochiaramente individuati petitum e causa petendi.

Quindi, ha contestato nelmerito la fondatezza delle censure.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Con il primo motivo si denuncia: violazione dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 edell'art. 111 Cost., per motivazione apparente.Il ricorrente denuncia che nel decreto impugnato non compare alcunavalutazione riguardante il lavoro e l’integrazione del ricorrente che deduce dilavorare in Italia d diversi anni con reddito sufficiente a mantenersi e di avereuna buona conoscenza della lingua italiana.Numero registro generale 15148/2026Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 24224/2026Data pubblicazione 29/07/20263.- Con il secondo motivo si denuncia: errore di motivazione.Il ricorrente reputa che il decreto di convalida è stato emesso erroneamentein quanto la Questura di Venezia ha rifiutato di rilasciare al ricorrente il permessodi soggiorno, senza considerare che egli, nei termini di legge aveva impugnatola decisione della Questura e chiesto la sospensiva al Tribunale e, nelle moredella decisione, il ricorrente avrebbe potuto ottenere un titolo per rinnovare ilproprio permesso.4.- Il ricorso è inammissibile.Innanzi tutto, va rimarcato che il ricorso porta la seguente descrizione “Perla riforma del decreto di convalida 2636\26 col quale il Giudice di Pace di Veneziain data 20\6\26 ha convalidato il provvedimento 221\26 emesso in data 18\6\26col quale la [OSCURATO:PERSONA] decretava l’espulsione del ricorrente dal territorionazionale”; tuttavia il decreto di convalida impugnato ha riguardatoesclusivamente le misure alternative al trattenimento disposte dal Questore enon il decreto di espulsione, di guisa che la deduzione appare fuori centro.Il decreto di espulsione, peraltro, non risulta allegato in atti.Il primo motivo, che denuncia al violazione dell’art.14 TUI e assume lamancata valutazione di ragioni di inespellibilità connesse al prospettato percorsodi integrazione lavorativa e sociale, è inammissibile perché non illustra se equando tali circostanze e la documentazione depositata a corredo del ricorso dilegittimità (buste paga) sia stata depositata in fase di merito e sottoposta alGiudice di Pace, tanto più che dal decreto impugnato risulta che il ricorrente nonaveva presentato memorie.

La censura risulta totalmente inosservante deicanoni di formulazione ex art.366 c.p.c.Il secondo motivo, che deduce l’erronea motivazione in quanto non sarebbestata considerato che egli aveva proposto ricorso giurisdizionale con richiesta disospensiva al Tribunale, avverso il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno,è ugualmente inammissibile.Anche in questo caso il ricorrente non illustra se e quando tale circostanzasia stata sottoposta e documentata dinanzi al Giudice di Pace, posto che in sededi legittimità ha depositato una minuta denominata “ricorso avverso ilprovvedimento di diniego sul rilascio della domanda di permesso di soggiornoNumero registro generale 15148/2026Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 24224/2026Data pubblicazione 29/07/2026adottato dalla Questura di Venezia in data 17.06.25 e notificato in data18.06.2026 nonché del parere della C.T. di Padova del 10.6.22” che apparedatata 22.06.2026, ma della quale non è stata documentata né l’avvenutanotifica, né il deposito presso il Tribunale.È noto, che ove una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nel provvedimentoimpugnato, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità hal'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito,ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto,onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. per tutteCass. n. 2038/2019).5.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza.

Il processo risulta esente.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del gradoche liquida in euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e alla Questura.Roma, il 24/07/2026La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato- resistente –e contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Questura di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto del Giudice di Pace di Venezia nel proc. n. 2636/2026depositato il 20/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dal ConsigliereLaura Tricomi.Numero registro generale 15148/2026Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 24224/2026Data pubblicazione 29/07/20261.- Con decreto emesso in data 20.06.2026, il Giudice di Pace di Venezia haconvalidato il provvedimento del locale Questore adottato in data 18.06.2026 enotificato all'interessato lo stesso giorno, in forza dell'art. 14, comma 1 bis d.lgs.n. 286/1998, con cui erano state disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], le seguenti misure alternative al trattenimento inun Centro di Permanenza per i Rimpatri: i) consegna del passaporto rilasciatodalle competenti Autorità della Nigeria in data 28.10.2022 con scadenza in data27.10.2027; ii) obbligo di presentazione presso [OSCURATO:PERSONA], nei giorni di Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 08:30. Le misure eranostate adottate per il tempo strettamente necessario alla rimozione degliimpedimenti all'accompagnamento alla frontiera in quanto non era statopossibile eseguire l’espulsione amministrativa del cittadino straniero disposta dalPrefetto di Venezia in data 18/06/2026, con accompagnamento alla frontiera amezzo della forza pubblica, che era stata regolarmente notificata allo stesso inpari data alle ore 12:10.Il cittadino straniero ha chiesto la cassazione del decreto impugnato conricorso notificato il 29.06.2026 e depositato telematicamente in pari data condue mezzi.È stata disposta l’adunanza camerale ex art.14.1. del d.lgs. n.286/1998,come introdotto dal d.l. n.100/2025 in corso di conversione.Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] con “note illustrative” depositate il 17.07.2026 haeccepito innanzi tutto l’inammissibilità del ricorso perché non risultanochiaramente individuati petitum e causa petendi. Quindi, ha contestato nelmerito la fondatezza delle censure.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Con il primo motivo si denuncia: violazione dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 edell'art. 111 Cost., per motivazione apparente.Il ricorrente denuncia che nel decreto impugnato non compare alcunavalutazione riguardante il lavoro e l’integrazione del ricorrente che deduce dilavorare in Italia d diversi anni con reddito sufficiente a mantenersi e di avereuna buona conoscenza della lingua italiana.Numero registro generale 15148/2026Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 24224/2026Data pubblicazione 29/07/20263.- Con il secondo motivo si denuncia: errore di motivazione.Il ricorrente reputa che il decreto di convalida è stato emesso erroneamentein quanto la Questura di Venezia ha rifiutato di rilasciare al ricorrente il permessodi soggiorno, senza considerare che egli, nei termini di legge aveva impugnatola decisione della Questura e chiesto la sospensiva al Tribunale e, nelle moredella decisione, il ricorrente avrebbe potuto ottenere un titolo per rinnovare ilproprio permesso.4.- Il ricorso è inammissibile.Innanzi tutto, va rimarcato che il ricorso porta la seguente descrizione “Perla riforma del decreto di convalida 2636\26 col quale il Giudice di Pace di Veneziain data 20\6\26 ha convalidato il provvedimento 221\26 emesso in data 18\6\26col quale la [OSCURATO:PERSONA] decretava l’espulsione del ricorrente dal territorionazionale”; tuttavia il decreto di convalida impugnato ha riguardatoesclusivamente le misure alternative al trattenimento disposte dal Questore enon il decreto di espulsione, di guisa che la deduzione appare fuori centro.Il decreto di espulsione, peraltro, non risulta allegato in atti.Il primo motivo, che denuncia al violazione dell’art.14 TUI e assume lamancata valutazione di ragioni di inespellibilità connesse al prospettato percorsodi integrazione lavorativa e sociale, è inammissibile perché non illustra se equando tali circostanze e la documentazione depositata a corredo del ricorso dilegittimità (buste paga) sia stata depositata in fase di merito e sottoposta alGiudice di Pace, tanto più che dal decreto impugnato risulta che il ricorrente nonaveva presentato memorie. La censura risulta totalmente inosservante deicanoni di formulazione ex art.366 c.p.c.Il secondo motivo, che deduce l’erronea motivazione in quanto non sarebbestata considerato che egli aveva proposto ricorso giurisdizionale con richiesta disospensiva al Tribunale, avverso il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno,è ugualmente inammissibile.Anche in questo caso il ricorrente non illustra se e quando tale circostanzasia stata sottoposta e documentata dinanzi al Giudice di Pace, posto che in sededi legittimità ha depositato una minuta denominata “ricorso avverso ilprovvedimento di diniego sul rilascio della domanda di permesso di soggiornoNumero registro generale 15148/2026Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 24224/2026Data pubblicazione 29/07/2026adottato dalla Questura di Venezia in data 17.06.25 e notificato in data18.06.2026 nonché del parere della C.T. di Padova del 10.6.22” che apparedatata 22.06.2026, ma della quale non è stata documentata né l’avvenutanotifica, né il deposito presso il Tribunale.È noto, che ove una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nel provvedimentoimpugnato, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità hal'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito,ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto,onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. per tutteCass. n. 2038/2019).5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza. Il processo risulta esente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del gradoche liquida in euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e alla Questura.Roma, il 24/07/2026La PresidenteMaria Acierno
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