CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 23384/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/12/2025 del Tribunale di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2025, il Tribunale di Messina hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneal reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., per prescrizione delreato.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata avrebbe sottratto, «al fine di trarneun ingiusto profitto, una quantità di energia elettrica stimata in 98.153,77 Kwh, amezzo di un allaccio abusivo alla rete elettrica Enel, per alimentare» l'immobilenella sua disponibilità. Con le aggravanti di avere commesso il fatto con mezzofraudolento e su cose destinate a pubblico servizio.Il Tribunale ha sostenuto che il reato si sarebbe estinto in data 18 ottobre2024, atteso che il termine di prescrizione era iniziato a decorrere il 18 aprile 2017.2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Cortedi appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale.Il ricorrente sostiene che, tenuto conto delle aggravanti a effetto specialecontestate, il termine massimo di prescrizione decorrerà solo il 18 ottobre 2029.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputata, ha presentato una memoria difensivae le conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso.5. Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Invero, atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie contestata èpari a dieci anni (cfr. art. 625, comma 2, cod. pen.), il termine massimo diprescrizione risulta pari a dodici anni e sei mesi. Il termine, iniziato a decorrere il18 aprile 2017, pertanto, risulterà spirato (in assenza di cause di sospensione)soltanto il 18 ottobre 2029.6. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 dicembre 2025e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che hamodificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnatae, cioè, al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMessina, in diversa persona fisica.Così deciso, il 17 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]