CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024
Cassazione n. 26678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui ali' art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La censura è manifestamente infondata. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si basa sulla formulazione di un giudizio prognostico in ordine alla presunzione di astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori reati, da effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. La Corte d'appello ha, nel casoy in disamina,, effettuato un giudizio prognostico non favorevole, considerato il comportamento dell'imputato che fuggiva al momento dell'intervento degli agenti operanti e che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine all'accaduto e considerato il precedente specifico di cui è gravato l'imputato. Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi logici, non sindacabile nel giudizio di legittimità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]