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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31212/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia indicata in intestazione, con cui si è parzialmente riformata la sentenza di condanna di primo grado emessa nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art.624 cod. pen. 2.

Considerato che il motivo, relativo alla misura della pena, è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1.33 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato.

D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia indicata in intestazione, con cui si è parzialmente riformata la sentenza di condanna di primo grado emessa nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art.624 cod. pen. 2. Considerato che il motivo, relativo alla misura della pena, è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1.33 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato. D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 31212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris