CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03462/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAdat-e-g~i~lla-pact i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],gline avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, pur attingendo un profilo della decisione impugnata estraneo al patto in forza del quale è stata applicata la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. ( si contesta la legittimità della disposta confisca di un telefono cellulare fatto oggetto di preventivo sequestro), pone comunque un tema di giudizio all'evidenza eccentrico rispetto al perimetro della decisione assunta, atteso che la lettura del provvedimento impugnato non contiene alcun specifico riferimento alla confisca del bene oggetto di espressa contestazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, cui si provvede ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen alla luce della estraneità del motivo di impugnazione rispetto al novero di quelli consentiti ex art 448 bis cod. proc. pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]