CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 17571/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/06/2023 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . (-LA_ r‹>< A c c.o (c.c1)(4o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 giugno 2023 il GIP del Tribunale di Cagliari - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi incompetente. 1.1 Va precisato che la domanda del Mezzasalma, di cui si discute, è stata introdotta nella forma della opposizione (ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen.) avverso il precedente diniego di declaratoria di estinzione del reato (decisione del 7 giugno 2023). 2. Avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La domanda di rivalutazione, ritualmente introdotta, è rimasta priva di risposta sulla base di una asserita (ma non argomentata) assenza di competenza da parte del giudice della esecuzione. 3.2 Da ciò deriva la impugnabilità della decisione e la fondatezza del ricorso, pur trattandosi di una declaratoria di incompetenza, sia in ragione della assenza grafica di motivazione che in virtù della assenza di indicazione circa il giudice da ritenersi, in ipotesi, competente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]