CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 25006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Lobina) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, poiché articolato in punto di mero fatto nonché di merito rispetto alla decisione impugnata, palesandosi, altresì, manifestamente infondato rispetto alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di evasione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere s ensore [OSCURATO:PERSONA] te Or I n Angelo 1Coanzo D E POS1TA I.\ -- 1:\: C.-V.,:nl. i:Rt..n 09 G1 \202 \ [OSCURATO:PERSONA]