CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione agli arresti donniciliari applicati dal 13/02/2016 al 17/10/2016 - disposti a seguito dell'annullamento pronunciato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva annullato l'originario provvedimento applicativo - nel procedimento incardinato per il reato previsto dall'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, poi riqualificato nella fattispecie prevista dall'art. 378 cod.pen., dal quale era stata prosciolta in presenza della causa di giustificazione prevista dall'art.384 cod.pen.. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che sussistesse la condizione ostativa rappresentata dal concorso della condotta dolosa ovvero colposa della richiedente. In particolare - in riferimento alla fattispecie concreta in esame - la Corte ha rilevato che occorreva esaminare, ai fini della valutazione del predetto parametro ostativo, la condotta tenuta dalla ricorrente in occasione della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione della famiglia Russo-Bianco; in occasione della quale la stessa istante era corsa in casa ed era stata colta nel bagno, con un barattolo in mano (poi accertato già contenente cocaina) e dopo aver azionato lo scarico, tentando di sciacquare il barattolo stesso con del detersivo. La Corte ha quindi rilevato che il comportamento della Bianco era stato quello di tentare di impedire il rinvenimento dello stupefacente, rilevando quindi la piena consapevolezza della presenza e del luogo di occultamento della sostanza; condotta da ritenere in diretto rapporto causale con la detenzione subita e valutabile ai fini del riconoscimento del predetto presupposto ostativo; ha altresì ritenuto che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto doveva ritenersi irrilevante e che, in ogni caso, la condotta andava - quanto meno - qualificata come connivente e quindi, comunque, come gravemente colposa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di illogicità ovvero di carenza della motivazione, per erronea interpretazione dell'art.314 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la sentenza penale di secondo grado aveva riconosciuto la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputata già a seguito dell'arresto in flagranza e in base alle quali, avendo la stessa compreso che il marito detenesse sostanza stupefacente, la stessa era corsa a prendere la cocaina dal comodino - dove usualmente era conservata - al fine di evitarne il rinvenimento, ponendo quindi in essere un comportamento favoreggiatore in favore del congiunto; ha pertanto dedotto che il comportamento della ricorrente non poteva ritenersi ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, essendo emersa all'esito del giudizio di merito una condotta che - sin dall'inizio della vicenda processuale avrebbe dovuto portare al proscioglimento dell'imputata; incorrendo pertanto l'ordinanza impugnata nel vizio di erronea applicazione dei principi regolatori della materia del riconoscimento dell'indennizzo da ingiusta detenzione, in quanto i comportamenti che - secondo i giudici aditi ai sensi dell'art.314 cod.proc.pen. - sarebbero stati caratterizzati da dolo o colpa grave non avevano, in realtà, mai perfezionato l'ipotesi che aveva indotto l'autorità procedente all'adozione della misura cautelare, manc:ando quindi il pregiudiziale e necessario rapporto causale. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto pervenire memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, I2V. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Ciò posto, come rilevato dal giudice della riparazione, costituisce circostanza acquisita nell'ambito della vicenda processuale a monte che l'odierna ricorrente - in occasione della perquisizione domiciliare intrapresa da Carabinieri presso l'abitazione ove l'istante risiedeva con il proprio coniuge - dopo avere scambiato uno sguardo d'intesa con il marito, era corsa in casa e, dopo avere prelevato della sostanza stupefacente dal comodino, aveva poi cercato di gettarla nello scarico del bagno tentando poi di sciacquare il contenitore della sostanza medesima, poi accertata essere cocaina; condotta che, all'esito del giudizio di merito, era stata riqualificata sotto la specie del favoreggiamento personale e quindi ritenuta non punibile in presenza della scriminante speciale prevista dall'art.384 cod.pen.. Sulla base di tali presupposti, la difesa della ricorrente ha argomentato che - in presenza di una corretta lettura del materiale probatorio agli atti, come peraltro rilevato dal Tribunale del riesame in sede di annullamento dell'ordinanza applicativa della misura custodiale - alcuna misura coercitiva avrebbe potuto essere adottata; evocandosi quindi in ricorso, unitamente alla fattispecie di ingiustizia "sostanziale", anche quella di ingiustizia "formale" prevista dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen., in base alla quale il diritto all'indennizzo spetta «al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280». 5. Ciò posto, deve ritenersi corretto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave; avendo il giudice della riparazione ritenuto, sulla base dello stesso materiale già valutato dal giudice della cautela e successivamente posto alla base delle decisioni cli merito, che l'atteggiamento tenuto dalla ricorrente - pur se riqualificato in sede di decisione di assoluzione - sia stato espressivo della univoca volontà di impedire il rinvenimento della sostanza stupefacente detenuta dal marito, con atteggiamento rivelatore della piena consapevolezza in ordine alla presenza della stessa e al relativo luogo di occultamento; condotta, a propria volta, da porre in diretto rapporto causale con i provvedimenti limitativi della libertà personale. Sul punto, deve essere ricordato che - per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte - anche l'atteggiamento di mera connivenza (e pure se a questa si attribuibile, contrariamente al caso di specie, una connotazione meramente passiva) è idonea a escludere - in quanto comunque qualificabile come gravemente colposa - che sussista un diritto al riconoscimento dell'indennizzo quando, con presupposti tra loro non cumulativi ma alternativi, il comportamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391). 6. D'altra parte, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare altresì coerente con il principio, pure espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi irrilevante il mutamento della qualificazione giuridica del fatto a fronte, comunque, di una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 3, Sentenza n. 19748 del 18/03/2010, Andò, Rv. 247176, nonché Sez. 4, n. 28354 del 22/06/2022 n. 8370, Puglisi, Rv. 283447, resa in una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in esame di applicazione al ricorrente di misura custodiale per concorso nel reato di illecita detenzione di stupefacenti poi riqualificato, in grado di appello, in favoreggiamento personale, dichiarato non punibile ex art. :384 cod. pen., in cui la Corte ha qualificato come dolosa ed atta a ingenerare la convinzione della sussistenza di un grave quadro indiziario la condotta consistita nel lancio dalla finestra di un involucro contenente la sostanza). Dovendosi ritenere quindi che, con motivazione coerente con i predetti principi e non manifestamente illogica o carente, la Corte territoriale abbia qualificato la condotta della ricorrente come gravemente cclposa, in quanto caratterizzata - quanto meno - da leggerezza o imprudenza e tale da creare un quadro indiziario idoneo, sulla base di valutazione compiuta ex ante, a ingenerare la convinzione, in capo alle autorità procedenti, di un concorso nell'attività di detenzione illecita di sostanza stupefacente. 7. Va altresì sottolineato, in riferimento ai profili di ingiustizia di carattere "formale", che la sentenza di merito è stata emessa anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo e di quello di secondo grado, di modo che la sentenza di assoluzione non è comunque stata resa sulla base dei medesimi elementi originariamente valutati in sede cautelare. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual