CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1362/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Piediluco n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - e Ministero dell’economia e delle finanze Oggetto: Tributi– Cartella di pagamento - IVA - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del L azio n. 141/21/2013, depositata il 29.05.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento, notificata in data 11.06.2007, a seguito di controllo automatizzato, e riguardante il recupero dell’ IVA relativa all’anno 2003; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal la contribuente , rilevando che: - la decisione di primo grado conteneva un’esaustiva motivazione in ordine a tutti i motivi proposti nel ricorso introduttivo; - la mancata costituzione dell’agente della riscossione non determinavaalcun obbligo per il giudice di accogliere il ricorso; - poiché la cartella di pagamento era stata emessa a seguito del controllo automatizzato, con la liquidazione dell’imposta sulla base dei dati indicati dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione, non era necessaria l’emissione di un prodromico avviso di accertamento, essendo il contribuente in grado di conoscere di presupposti della pretesa fiscale e l’onere di motivazione è assolto dall’Ufficio mediante il richiamo alla medesima dichiarazione; - poiché nella specie non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la cartella di pagamento non richiedeva l’emissione di una precedente comunicazione, neppure per le modalità di calcolo degli interessie delle sanzioni, che non richiedono particolari spiegazioni, essendo stabiliti dalla legge;- l’attestazione in ordine alla qualifica della persona che aveva ricevuto il piego, come “addetta alla ricezione”, era assistita da presunzione “iuris tantum”, per cui, in assenza di prova contraria, la notificazione era regolare, dovendosi ritenere, peraltro, che già la presenza di una persona presso la sede sociale fa legittimamente presumere che la stessa, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti; - quanto alla mancata sottoscrizione della cartella e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, quest’ultima prescrizione riguardava solo le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], trovando comunque applicazione l’art. 21-octiesdella l. n. 241 del 1990, stante la natura vincolata della cartella; - infine, “quanto alla dichiarazione da parte del contribuente del nuovo credito IVA, in data 21.12.2007, deve rilevarsene l’ini nfluenza ai fini della valutazione sulla legittimità della cartella di pagamento impugnata, notificata precedentemente”; - l a [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aundici motiv i ; - l ’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resisteva no con controricorso, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] - Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale e perché estraneo ai gradi di merito del giudizio (ex multis, Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007, nonché Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016), precisandosi che, in difetto di difese svolte dal Ministero, rimasto intimato, non occorre provvedere sulle spese di lite; - ciò posto, c on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente (ivi compreso il PVC del 21.12.2006 dell’Agenzia delle entrate Roma 4, relativo alla verifica fiscale per l’anno 2003, da cui non era emersa alcuna contestazione circa l’IVA), dalla quale si evinceva l’insussistenza del debito IVA oggetto della cartella impugnata, avendo la contribuente indicato, per un mero errore materiale, nel rigo VL22 nel [OSCURATO:PERSONA] 2004 (relativo al periodo d’imposta 2003) un credito IVA (risultante dalla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2003, relativa all’anno 2002), compensato nel mod. F24 per euro 1.223,00, invece che pereuro 125.813,00, per cui il credito IVA dell’anno 2003 doveva essere di euro 360.013,00 e non, come erroneamente indicato nel [OSCURATO:PERSONA] 2004, rigo VL39, di euro 485.826,00 , poi rettificato con il [OSCURATO:PERSONA] 2007 (relativo al periodo d’imposta 2006), presentato in data 21.12.2007, e il credito finale IVA al 31.12.2006 era di euro 184.949,00, essendo stato indicato per le compensazioni effettuate nel 2004, per mero errore materiale, il codice 6099 anno 2002, anziché anno 2003; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la contribuente aveva rettificato l’errore commesso mediante la successiva dichiarazione presentata entro il quadriennio stabilito per la rettifica della dichiarazione da parte dell’Ufficio, riducendo il credito IVA dieuro 303.906,00;-con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, relativamente al credito IVA indicato nel [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per la mancanza di motivazione della cartella impugnata, essendo quest’ultima il primo atto con il quale la contribuente era venuta a conoscenza della pretesa fiscale; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione i fatti non contestatie la documentazione prodotta dalla contribuente; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 1 e 5 della l. n. 212 del 2000, 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla mancata risposta all’istanza di autotutela presentata dalla contribuente a seguito dell’invio dell’avviso bonario, prima della notificazione della cartella impugnata; -con il sesto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione della l. n. 212 del 2000 e della l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla mancanza di idonea motivazione della cartella impugnata; - con il settimo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla mancata compilazione della relazione di notificazione della cartella impugnata , sicchè, mancandol’indicazione della qualifica del soggetto che aveva ricevuto l’atto, doveva essere prodotta la raccomandata informativa, il cui invio è necessario nel caso in cui l’atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario; - con l’ottavo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento che, se non sottoscritta, è inesistente; -con il nono motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sullamancata indicazione, nella cartella impugnata, delle modalità di calcolo degli interessi e della norma di legge in base alla quale gli interessi sono stati determinati e calcolati; - con il decimo motivo, eccepisce l’indebita richiesta di compensi di riscossione da parte del concessionario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla predetta eccezione; - con l’undicesimo motivo, deduce la carenza di motivazione con riferimento all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente, da cui si evinceva l’insussistenza del debito IVA, e, in particolare, la rettifica effettuata con la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2007 e l’esito dell a verifica effettuat a dalla stessa Agenzia delle entrate per l’anno 2003, che non aveva rilevato alcun debito d’imposta per tale anno, nonché per non avere considerato che le controparti non avevano contestato le censure mosse dalla contribuentein ordine ai vizi propri della cartella di pagamento ; -l’undicesimo motivo, che per ragioni di priorità logica, va esaminato per primo, è fondato;-il motivo è ammissibile, in quanto l’appello risulta depositato in data 20.10.2011, non operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile solo agli appelli proposti con ricorso depositato dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata (Cass. n. 29222 del 12.11.2019); -nella specie, la CTR ha del tutto omesso di esaminare le circostanze dedotte dalla contribuente, secondo quest’ultima dimostrate dal la documentazione dalla stessa prodotta, per stabilire l’errata indicazione del credito IVA contestato; -gli altri motivi restano assorbiti; - in conclusione, in accoglimento de l l’undicesimo motiv o di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie l’undicesimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia,