CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 40835/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05JBVLE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze in data 2 ottobre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] con la concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di porto di armi in luogo pubblico, rideterminava la pena in relazione al computo della diminuente per la scelta del rito abbreviato e confermava nel resto il provvedimento di primo grado. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena, con particolare riferimento alla mancata estensione al massimo degli effetti del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, afferenti al trattamento sanzionatorio sul quale il giudice di appello ha reso adeguata e congrua motivazione. 1.1. In particolare, la sentenza di appello ha posto in evidenza che gli effetti del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non potevano essere estesi, poiché, avuto riguardo ai precedenti del reo e alla condotta, già detto riconoscimento operato dal giudice di primo grado non era condivisibile, e solo il divieto di riforma peggiorativa impediva di rivederlo. Il provvedimento impugnato risulta connotato da coerenza e linearità logica e non si ravvisa alcun errore giuridico. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021