CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 16266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITALFONDIARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di ANCONA n. 153/2022 depositata il 08/02/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano al Giudice dell’esecuzione istanza di estinzione della procedura esecutiva n. 166/2007 sul presupposto di una asserita inattività del creditore procedente, ma detta istanza veniva respinta. Avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione il Pianelli e la Mencucci proponevano reclamo al Tribunale di Ancona, che lo respingeva con ordinanza del 4-5 maggio 2021. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona il Pianelli e la Mencucci proponevano appello. Si costituivano, con separate comparse, la [OSCURATO:SOCIETA], per essa, quale mandataria, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ex articoli 342 e 348 bis c.p.c., e, comunque, nel merito, ne invocava il rigetto, e la [OSCURATO:SOCIETA], per essa, quale mandataria, la s.p.a. doValue, che contestava il fondamento del gravame chiedendone la reiezione nel riportarsi, in sostanza, alle argomentazioni svolte dai primi giudici.La Corte di appello di Ancona con sentenza n. 153/2022 respingeva l’impugnazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso il Pianelli e la Mencucci. Hanno resistito con distinti controricorsi: la [OSCURATO:SOCIETA], per essa, quale mandataria, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA], per essa, quale mandataria, la s.p.a. doValue. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma i Difensori di parte ricorrente e della resistente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] hanno presentato note conclusive. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano in ricorso un unico motivo con il quale denunciano: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma primo nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione della procedura . Premettono che, per effetto dell’art. 631 bis c.p.c., la mancata pubblicità delle vendite per causa imputabile al creditore comporta l’estinzione del processo esecutivo; e aggiungono che, nel caso di specie, è indubbio che il creditore ha omesso di versare le spese necessarie per effettuare la vendita on line e che tale omissione ha condotto il Delegato a non poter espletare la vendita del bene staggito. Ciò posto, osservano che in contestazione è soltanto la questione se nel caso in esame il giudice dell’esecuzione abbia o no fissato un termine per il versamento del fondo spese e, in caso positivo, se detto termine sia stato rispettato dal creditore. Sostengono che,nella specie, un termine era stato fissato e detto termine non era stato rispettato dal creditore, per come si desume dalla successione dei seguenti documenti: l’ordinanza 4 agosto 2020 del Giudice dell’esecuzione (che, nell’autorizzare la vendita, disponeva che il creditore procedente avrebbe dovuto integrare il fondo spese nella misura eventualmente indicata dal delegato alla vendita, precisando che il mancato versamento sarebbe stato valorizzato quale sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della procedura); l’istanza 4 novembre 2020 del Delegato (che, avendo fissato la vendita per il 16 dicembre 2020, faceva presente che non era stato versato il fondo richiesto per le spese di pubblicità per la vendita); il provvedimento 10 novembre 2020 del Giudice dell’esecuzione (che, preso atto del mancato versamento del fondo, fissava udienza per dichiarare l’estinzione della procedura); l’istanza 19 novembre 2020 del Delegato (che faceva presente che il creditore procedente aveva provveduto al versamento del fondo spese integrativo, ma oltre il termine per poter dar corso alle pubblicazioni di legge per la vendita). In definitiva, secondo i ricorrenti, il giudice dell’esecuzione, autorizzando la nuova vendita, aveva delegato il Notaio a fissare, oltre all’entità del fondo necessario, anche la data entro la quale lo stesso avrebbe dovuto essere fissato. Aggiungono che, secondo quanto affermato da Cass. n. 21549/2021, al tardivo ingiustificato versamento consegue l’applicazione di quanto previsto dall’art. 631 bis c.p.c. e, quindi, la dichiarazione di estinzione della procedura. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto per cui, intema di ricorso per cassazione, l ’ onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. 2.2. La corte territoriale, nella impugnata sentenza, nel rigettare nel merito l’impugnazione, ha rilevato che: - nella fattispecie non risulta fissato alcun preciso termine da parte del giudice dell’esecuzione per il versamento del fondo spese finalizzato alla copertura dei costi destinati alla pubblicazione della vendita: lo stesso giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza in data 10 febbraio 2021, ha messo in rilievo che nella delega rilasciata al professionista era stato previsto (punto f) che, in caso di mancato pagamento del fondo spese, il delegato avrebbe informato l’Ufficio al fine di poter assegnare un termine perentorio per il suo versamento, assegnazione che non ha trovato riscontro di sorta,essendo, peraltro, intervenuto nelle more il relativo pagamento, a cui ha fatto seguito l’aggiudicazione del lotto, con parziale soddisfacimento dei creditori aventi titolo a partecipare alla distribuzione del ricavato in conformità all’ordinanza del 4 agosto 2020 autorizzativa dell’ulteriore vendita in cui si era disposto in ordine all’integrazione del fondo spese nella misura eventualmente indicata dal delegato, precisando che il mancato versamento verrà valorizzato quale sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della procedura con conseguente estinzione della stessa ; - soltanto in presenza di un termine fissato dal giudice dell’esecuzione non vi è facoltà di intervenire ulteriormente ex post, in quanto la fissazione di detto termine vincola non soltanto le parti, ma anche lo stesso giudice che lo ha posto; - soltanto in presenza di un termine fissato dal giudice dell’esecuzione, il creditore ha facoltà di chiedere, al ricorrere dei necessari presupposti, la proroga del termine, se questo non è ancora scaduto, ovvero la remissione in termini, se il termine non è ancora scaduto; - nel caso di specie non è intervenuta alcuna pronuncia di estinzione, essendosi limitato il provvedimento in data 10 novembre 2020 a fissare un’udienza per tale declaratoria, a fronte della verifica dei presupposti di legge a tal fine; per cui resta assorbita ogni questione sulla sussistenza di un potere discrezionale da parte del giudice dell’esecuzione per valutare il comportamento processuale dei creditori circa la persistenza dell’interesse a dare impulso alla procedura esecutiva. 2.3. Orbene, tale essendo l’impianto argomentativo della sentenza, i ricorrenti deducono il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma non indicano quale disposizione legislativa sarebbe stata violata o falsamente applicata. Inoltre e in ogni caso, quand’anche si voglia desumere dalla illustrazione del motivo, quale possa essere la norma denunciata (per avere la corte di merito escluso –erroneamente, in tesi difensiva – la ricorrenza dei presupposti fattuali e giuridici per la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo all’esito del tardivo pagamento del fondo spese per la pubblicità da parte dei creditori), la loro doglianza traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 n. 3 c.p.c., perché nell’illustrazione del motivo viene posta a fondamento (non una diversa interpretazione della norma da applicarsi a fatti accertati, ma) una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti: invero, l’illustrazione del motivo non sviluppa ragioni giuridiche di critica all’impianto argomentativo in iure della sentenza impugnata, ma, nel lamentare che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il pagamento del fondo spese per la pubblicazione dell’esperimento di venditaè avvenuto, senza motivo, quando (in tesi difensiva) era già scaduto il termine (in tesi difensiva) già assegnato ai creditori per il pagamento, sollecita sostanzialmente un nuovo accertamento in fatto ed una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, che, come è noto, è preclusa in questa sede. D’altra parte, nella specie neppure è chiaro di quale fondo spese sia stata carente l’anticipazione da parte del creditore, ma nemmeno è idoneamente indicato come e dove un termine – di quale natura non interessa –sia stato fissato dal giudice per il versamento specifico del contributo dovuto per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, solo l’omissione di quello implicando automaticamente l’invocata estinzione: la quale non è prevista per il caso di solo indiretta distorsione della procedura di vendita in relazione agli oneri per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Infine, il ricorso è inammissibile in quanto mescola e sovrappone mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, quali quelli che fanno riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni, concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte:-dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, quanto alla resistente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 3300 per compensi, e, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 2600 per compensi, oltre, per ciascuna delle suddette parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente u