CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, avendo l'indagato ammesso gli addebiti. In particolare, rappresenta che il modus operandi dei reati contestati non è riproducibile in stato di arresto domiciliare, posto che le contestate condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti avvenivano mediante consegna non già in luogo prestabilito, ma presso i clienti, di volta in volta nel luogo in cui si trovavano altrimenti concordato, con conseguente spostamento dal suo domicilio, sicchè non emergono elementi da cui desumere che tali reati possano essere realizzati in regime autocustodiale. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati, in considerazione della iteratività della condotta, già presente nel capo di imputazione provvisorio, dove sono indicate numerose cessioni avvenute anche nello stesso giorno in favore di più acquirenti; del quantitativo di sostanza ceduta; della sussistenza di una rete di clienti e di fornitori, per cui è irrilevante che la cessione avvenisse presso le abitazioni degli acquirenti o in altro luogo di volta in volta stabilito, quale modus operandi dei reati contestati. Altrettanto, priva di valenza è la considerazione che il ricorrente non gestisse una propria "piazza di spaccio" e non avesse collegamenti con organizzazioni criminali che assicurano controlli e difesa della zona e una fornitura stabile e continuativa dello stupefacente.2. L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è adeguato, esente da vizi logico- giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306, del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass.09/06/1995, Biancato, Rv.202259). 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 16 gennaio 20