Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08182/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 32 / 20 20 della Corte d ’ appello di Catanzaro , depositata il 20 gennaio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:1. la Corte d’appello di Catanzaro , in sede di ri nvio , ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e confermato la sentenza di primo grado , riconoscendo l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con [OSCURATO:PERSONA], docente di religione, perché di durata ultratriennale su posti di ruolo (vacanti e disponibili), con conseguente condanna del Ministero al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità e mezzo della retribuzione globale di fatto, e compensando le spese di lite;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero articolato in due motivi, mentre l a docent e non ha svolto attività difensiva;

3. il Ministero ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione e falsa interpretazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 186 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;

2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;

3. i motivi, che possono essere unitariamente considerati, in quanto intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con la docente, anche per violazione dell’onere di allegazione in ordine all’abusività del ricorso al termine, come ribadito anche nella memoria, sono infondati, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez.

L, 09/06/2022, n. 18698, e, negli stessi termini , Cass. Sez.

L , 14/07/2022, n. 22265, Cass. Sez.

L, 15/07/2022, n. 22439, nonché più di recente Cass.3 Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciat o i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senzasoluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alletre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione,anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se pro vato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempoindeterminato».

«I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dalcomputo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»;

4. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

5. nella specie la docente ha ricevuto incarichi annuali senza soluzione di continuità dal 1° settembre 2000 al 5 febbraio 2011 , come accertato nella sentenza impugnata, non ravvisandosi, per quanto sopra indicato, la denunciata violazione sugli oneri di allegazione e prova;

6. il ricorso va pertanto rigettato;

7. nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata;

8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento de l contributo (Cass. Sez.

U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6- L, 29 /0 1 /20 16 , n. 1778/2016; Cass. Sez.

L, 27/11/2017, n. 282

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 32 / 20 20 della Corte d ’ appello di Catanzaro , depositata il 20 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Catanzaro , in sede di ri nvio , ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e confermato la sentenza di primo grado , riconoscendo l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con [OSCURATO:PERSONA], docente di religione, perché di durata ultratriennale su posti di ruolo (vacanti e disponibili), con conseguente condanna del Ministero al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità e mezzo della retribuzione globale di fatto, e compensando le spese di lite; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero articolato in due motivi, mentre l a docent e non ha svolto attività difensiva; 3. il Ministero ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione e falsa interpretazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 186 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; 3. i motivi, che possono essere unitariamente considerati, in quanto intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con la docente, anche per violazione dell’onere di allegazione in ordine all’abusività del ricorso al termine, come ribadito anche nella memoria, sono infondati, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698, e, negli stessi termini , Cass. Sez. L , 14/07/2022, n. 22265, Cass. Sez. L, 15/07/2022, n. 22439, nonché più di recente Cass.3 Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciat o i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senzasoluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alletre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione,anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se pro vato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempoindeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dalcomputo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»; 4. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 5. nella specie la docente ha ricevuto incarichi annuali senza soluzione di continuità dal 1° settembre 2000 al 5 febbraio 2011 , come accertato nella sentenza impugnata, non ravvisandosi, per quanto sopra indicato, la denunciata violazione sugli oneri di allegazione e prova; 6. il ricorso va pertanto rigettato; 7. nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata; 8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento de l contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6- L, 29 /0 1 /20 16 , n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 282
Sentenza Cassazione n. 08182/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris