Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 111/1974
ECLI:IT:COST:1974:111
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 1, 5 e 8 della legge 1
giugno 1971, n. 425, per non avere in Parabiago ottemperato alla
chiusura settimanale del proprio esercizio di trattoria nella giornata
di turno di riposo (lunedì 27 dicembre 1971), il pretore di Legnano ha
sollevato d'ufficio, con ordinanza 7 aprile 1972, la questione di
legittimità costituzionale degli articoli di cui sopra, in riferimento
all'art. 41 della Costituzione.
Nella motivazione dell'ordinanza, il pretore rileva che le norme di
legge contestate nel disporre, per gli esercizi pubblici in esse
indicati, la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni
settimana, secondo turni prestabiliti e comminando sanzioni penali per
i contravventori, violerebbero l'articolo 41 della Costituzione, in
quanto verrebbe intralciata la libera iniziativa economica, anche sotto
il profilo della sua utilità sociale.
Vi è stata costituzione del solo Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Questa, nelle sue deduzioni, sostiene la piena aderenza delle norme
impugnate all'art. 41 della Costituzione, in quanto tenderebbero ad
attuare un altro principio costituzionale in forza del quale "il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale" (art. 36). Non solo, ma la
legge salvaguarderebbe anche gli esercenti da possibili sleali
concorrenze senza comprimere quelle esigenze del pubblico alle quali il
proponente ricollega il concetto di "utilità sociale" espresso dal
secondo comma dello stesso art. 41 della Costituzione.
2. - Analoghe questioni, su sollecitazione di parte con adesione
del p.m., sono state sollevate dal pretore di Forlì, con ordinanza del
26 giugno 1972, e dal pretore di Cesena, con ordinanza del 13 novembre
1972, limitatamente all'art. 1 della legge, nel primo caso, e all'art.
5, nel secondo.
Tali ordinanze sono prive di una specifica motivazione; comunque
questa è senz'altro desumibile dalle specifiche richieste delle parti
in giudizio, alle quali le ordinanze stesse si riportano.
3. - Identica, pure, la questione sollevata dal pretore di Napoli
con ordinanza del 9 marzo 1973. La motivazione s'impernia
sostanzialmente sugli argomenti sviluppati dal pretore di Legnano e
investe gli stessi articoli della legge n. 425 del 1971.
:
1. - Le ordinanze dei pretori di Legnano, di Forlì, di Cesena e di
Napoli propongono, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 8 della
legge 1 giugno 1971, n. 425, per i quali i gestori degli esercizi
pubblici in cui si somministrano per il consumo cibi e bevande debbono
osservare la chiusura di una intera giornata nel corso della settimana
in base a turni predisposti, incorrendo in una sanzione penale in caso
di trasgressione dell'obbligo.
La questione non è fondata.
2. - Gli elementi di dubbio sulla costituzionalità delle norme
impugnate prospettati dai proponenti si basano su considerazioni che
non possono essere condivise. Si assume, in sostanza, che la disciplina
disposta con la legge n. 425 del 1971 sottoporrebbe la libera
iniziativa economica, costituzionalmente tutelata dall'art. 41, a non
ragionevoli o comunque ingiustificabili limitazioni e la svierebbe da
uno dei fini che le sono propri, corrispondere, cioè, nel senso più
ampio, alla utilità sociale, intesa, anche, come possibilità massima
e generalizzata per i cittadini di poter usufruire dei beni prodotti o
dei servizi offerti.
3. - Vale premettere che questa Corte, più volte investita di
questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 41
della Costituzione, ha ripetutamente affermato, in linea generale, che
la libertà dell'iniziativa economica privata non esclude l'intervento
del legislatore per far sì che siano realizzate nel miglior modo le
finalità alle quali la norma costituzionale ha inteso indirizzarla. La
Corte ha altresì precisato che le finalità di cui sopra vanno
considerate nel loro insieme, coordinate fra loro, in modo che la
stessa libera iniziativa economica privata si sviluppi in armonia con
tutte le fondamentali esigenze espresse nel contesto dello stesso art.
41 (sentenze nn. 29, 33, 50, 129 del 1957; 47, 52, 78 del 1958; 32 del
1959; 54 del 1962).
In senso specifico la Corte ha, infine, ritenuto che non
contrastino con il concetto costituzionale di libera iniziativa privata
le misure restrittive che leggi varie impongono in tema di obbligo di
licenza, di limitazione d'orari, di disciplina dei prezzi, di
conferimenti obbligatori, di concorrenza nella vendita di medicinali,
di tutela della salute ecc. Trattasi di limitazioni tutte dettate al
fine di indirizzare e coordinare l'attività economica ad esigenze di
ordine sociale generale, di salvaguardare la sicurezza, la libertà e
la dignità umana. Non può disconoscersi che, per quanto in
particolare riguarda le limitazioni imposte dalla legge n. 425 del
1971 ai gestori dei pubblici esercizi, è certo che esse corrispondono
alle esigenze di tutela di interessi contemplati nell'art. 41 della
Costituzione.
Invero, il campo operativo dei concetti di "dignità umana", di
"libertà", di "utilità sociale", di "fini sociali", ai quali si
riferiscono il secondo e il terzo comma dell'art. 41, è quanto mai
vasto e tale da circoscrivere il concetto di "libera iniziativa
economica privata" espresso dal primo comma.
Per effetto del richiamo, i valori indicati nell'art. 41, secondo e
terzo comma, trovano nello stesso articolo la loro piena tutela
costituzionale nei confronti dell'imprenditore.
Anche la tutela del diritto del lavoratore al riposo settimanale
costituisce una delle ragioni di finalità sociale e di salvaguardia
della dignità umana poste a limite della libera iniziativa economica
privata.
Né vale distinguere tra lavoratore dipendente e lavoratore in
proprio, come si fa in una delle ordinanze. La legge, ovviamente, ha
inteso tutelare anche il lavoratore in proprio creando, attraverso
l'obbligo della chiusura, il presupposto logico-giuridico perché
anch'egli possa usufruire del riposo settimanale.
Sotto questo profilo, pertanto, la scelta operata dal legislatore
appare ragionevole e improntata ad un criterio di equità e di
equiparazione delle condizioni.
Non può, d'altra parte, sottacersi la circostanza che
l'impresa-esercizio pubblico viene a trovarsi, per ragioni di
sicurezza, in una posizione particolare di fronte alle altre imprese
sì da assumere anche un particolare carattere per i criteri e le
regole di condotta a cui deve sottostare, per le ispezioni e i
controlli a cui è sottoposta da parte dell'autorità amministrativa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 5 e 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425 (chiusura
settimanale dei pubblici esercizi), sollevata dai pretori di Legnano,
di Forlì, di Cesena e di Napoli, con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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- [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere