CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 33957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18015-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18015/2017 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (ASI) [OSCURATO:PERSONA], gestione separata DELL' IRSAP; -intimato – avverso la sentenza n. 378/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/05/2017 R.G.N. 448/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Messina,in parziale riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato la legittimazione passiva dell'IRSAP e il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendentedel Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Messina in liquidazione, a l mantenimento del trattamento pensionistico integrativo (erogato, fino a ottobre 2013, dalConsorzio ASI di Messina , gestione separata IRSAP)a carico del predetto IRSAP, a far data dalla chiusura delle operazioni di liquidazione del soppresso Consorzio, confermando,nel resto, la pronuncia impugnata; 2. avverso tale sentenza l’IRSAP, come in epigrafe indicato, ha proposto ricorso affidato ad un motiv o , al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso ulteriormente illustrato con memoria; il Consorzio, come in epigrafe indicato, è rimasto intimato; 3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 4. il ricorso, con il quale l’IRSAP si duole di violazione di legge per l’affermata legittimazione passiva, in assenza di un fenomeno successorio nella vicenda trilaterale con il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale (ASI) di Messina, in liquidazione, è da rigettare,in continuità con i precedenti di questa Corte (per tutti, Cass. n. 20963 del 2004); 5. la decisione impugnata è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con pronuncia n. 45/2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 1 della legge della Regione Siciliana 12.8.2014 n. 12, ha ricostruito la vicenda del passaggio dei Consorzi per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] all'IRSAP, a seguito della soppressione dei primi e della istituzione del secondo, nei terminiche seguono; 6. s econdo le fasi scandite dall'art. 19, la suddetta legge regionale ha prefigurato il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, "con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria" (art. 19, comma 4, primo periodo). Ultimata la procedura, "la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all'Istituto" (art. 19, comma 4, secondo periodo). Ove il termine di centottanta giorni sia trascorso infruttuosamente, "i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione" (art. 19, comma 8, primo periodo); 7. i n sede d'interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale"), poi, il legislatore regionale ha specificato che i Consorzi ASI, transitati nella gestione separata presso l'IRSAP, "mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica", finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione; 8. l a legge interpretativa ha riproposto la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei Consorzi ASI e dell'IRSAP: "In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovveronel bilancio della Regione" (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013); 9. va, quindi, ri afferma to , all'esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all'IRSAP (art. 19,co. 2, legge cit.); 10.i dubbi prospettati dall'Istituto ricorrente in ordine al subentro dell'IRSAP nella sola gestione delle aree di sviluppo industriale, cui non seguiva affatto una successione nei rapporti di lavoro del Consorzio di talché tutti i rapporti contrattuali in essere al momento della liquidazione dei Consorzi sarebbero proseguiti con la [OSCURATO:PERSONA], possono dirsi fugati dalla successiva legge [OSCURATO:PERSONA] n. 16 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che -prevedendo ai commi 103 e 104 dell'art. 13 che l'IRSAP era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'INPS dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e i relativi trattamenti di reversibilità spettanti... limitatamente al personale posto in quiescenza antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 121 -ha avvalorato l'ipotesi di una successione di enti, con esclusione della confluenza del patrimonio del Consorzio ASI in quello dell'IRSAP cui, comunque, è stato posto a carico l'onere della erogazione del trattamento pensionistico integrativo delle [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, così assicurando la continuità della permanenza degli obblighi previdenziali; 11.la sentenza impugnata è, in conclusione, immune da censure; 12.al rigetto segue la condanna del la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente; nulla per il Consorzio rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l'intimato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto pe