CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11923/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - con riferimento al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti generiche, i ricorsi sono inammissibili, in quanto aspecifici (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prendono posizione sull'articolata motivazione (che fa riferimento al carattere estremamente cruento dell'omicidio, alla potenzialità offensiva delle armi con cui fu realizzato l'omicidio, all'indifferenza rispetto al pericolo per l'incolumità pubblica determinato dalle modalità con cui fu eseguito l'omicidio) con cui la sentenza impugnata ha confermato i giudizi di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti già formulati dal giudice di primo grado, che, "implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la. più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); - con riferimento all'estensione della riduzione della pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante speciale della dissociazione, i ricorsi si pongono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che il giudice, se concede un'attenuante, ma non applica la riduzione nella massima estensione consentita dalla norma che le prevede, non è tenuto ad ponderare gli elementi favorevoli all'imputato e quelli che ostano all'applicazione nella massima estensione, essendo sufficiente che ritenga l'esito complessivo dell'applicazione della riduzione per l'attenuante "congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost." (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01); - con riferimento all'istanza di continuazione esterna con i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli dell'8 marzo 2018, irrevocabile il 23 aprile 2018, i ricorsi si pongono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude che un reato-fine commesso in esecuzione del programma di una associazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa o con gli altri reati-fine commessi nell'ambito delle attività criminali della medesima (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); 2Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] 0 2026 Fi.