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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45773/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 marzo 2017, il Giudice di Pace di Venezia riconosceva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati, loro rispettivamente ascritti, di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, condannava i predetti imputati alla pena di C. 8.000,00 di ammenda, ciascuno.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Salkanovic e dell'Hametovic, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, deducendo: 1) omessa declaratoria di non doversi procedere nei confronti dei propri assistiti per errore sull'identità degli stessi; 2) omessa pronuncia ex art. 131 bis cod. pen.; 3) omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pren.; 4) omessa applicazione del minimo della pena; 5) omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 17 gennaio 2019, qualificata l'impugnazione quale ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Osserva preliminarmente la Corte che i reati oggetto del presente scrutinio sono allo stato prescritti (data prescrizione 10 agosto 2017).

Ciò posto, rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati non appare manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata per non avere dato risposta alla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).

E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di .4) più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen.

Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 marzo 2017, il Giudice di Pace di Venezia riconosceva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati, loro rispettivamente ascritti, di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, condannava i predetti imputati alla pena di C. 8.000,00 di ammenda, ciascuno. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Salkanovic e dell'Hametovic, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, deducendo: 1) omessa declaratoria di non doversi procedere nei confronti dei propri assistiti per errore sull'identità degli stessi; 2) omessa pronuncia ex art. 131 bis cod. pen.; 3) omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pren.; 4) omessa applicazione del minimo della pena; 5) omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 17 gennaio 2019, qualificata l'impugnazione quale ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Osserva preliminarmente la Corte che i reati oggetto del presente scrutinio sono allo stato prescritti (data prescrizione 10 agosto 2017). Ciò posto, rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati non appare manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata per non avere dato risposta alla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di .4) più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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