CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45094/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado del 26 giugno 2015 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 629, con riferimento all'art.628, comma 3, n. 1 cod. pen., per avere consumato, in concorso con altri, tre estorsioni rispettivamente ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi d'imputazione 1), 3) e 5); nonché ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in diverse occasioni, detenuto illegalmente e/o venduto a terzi o acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina (rispettivamente capi d'imputazione 2), 4), 32), 34), 36), 38), 40), 42), 44), 46), 48), 50), da 89) a 92), 94), 96), 97), 99), 102), 106), 108), 110), 115), da 127) a 133), 137), 138), 140) e 141), oppure ceduto a terzi sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina (capi d'imputazione da 82) a 88), 93), 98), 100), 103), 116), 118), 120), 121), da 134) a 136) o del tipo hashish (capo d'imputazione 139); - e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. cit., per avere concorso due volte nella vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in una circostanza di una partita di tale droga di circa 200 grammi a [OSCURATO:PERSONA], nell'altra di una ulteriore partita di 75 grammi allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi d'imputazione 21) e 23). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Morrocchi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente a carico dell'imputato una ipotesi di estorsione in danno del Toce anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante quest'ultimo avesse dichiarato che la pretesa rivoltagli riguardava la dazione di 11.000 euro di cui era effettivamente debitore verso il Morrocchi per la cessione di quote di una società e per la vendita di un cancello; e per avere, così, la Corte di merito irragionevolmente asserito che l'imputato non era titolare di alcun diritto di credito azionabile in via giudiziale. 2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente escluso l'applicabilità dell'art. 393 cod. pen. in ragione del concorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del fatto, senza tenere conto che il Morrocchi era a sua volta debitore verso l'[OSCURATO:PERSONA] e da questi vessato, sicché non vi era stato alcun concorso tra i due nelldazione posta in essere nei riguardi del Toce. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 266 e 271 cod. proc. pen., per aver la Corte di appello valorizzato gli esiti di intercettazioni inutilizzabili perché operazioni autorizzate sulla base di una errata qualificazione giuridica dei fatti denunciati dal Toce, che aveva parlato del suo debito verso il Morrocchi:circostanza non rappresentata nelle richieste di attivazione di quel mezzo di ricerca della prova, che, se conosciuta, non avrebbe consentito l'avvio delle intercettazioni. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 187, 191 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte fiorentina confermato la condanna dell'imputato in relazione a tutte le imputazioni concernenti reati in materia di stupefacenti, benché il contenuto delle intercettazioni non avesse consentito di accertare il quantitativo e la natura della sostanza oggetto delle singole condotte; senza che la relativa droga (salvo che in un caso) sia stata mai rinvenuta o sequestrata, né sia stata verificata la percentuale di principio attivo presente (pur in partite che erano state 'tagliate' con l'aggiunta di eccipienti), non potendosi neppure escludere che i soggetti interessati si riferissero a merce lecita collegabile all'attività lavorativa da loro svolta. 3. Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso anche la Sacco, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado con riferimento ai due capi di imputazione a lei contestati, benché il contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini avessero dimostrato che alla prevenuta era attribuibile solo una connivenza non punibile, essendosi ella limitata a invitare a casa propria l'Audino senza fornire alcun contributo causale alla commissione di un reato, quello della compra-vendita di cocaina, che in un caso si era già consumato con il raggiungimento dell"intesa tra l'acquirente Audino e il venditore [OSCURATO:PERSONA], nell'altro sarebbe stato commesso solo dal Donadeo. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia fondato, sia pur nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.1.2. I primi due motivi del ricorso, strettamente connessi Ut3 e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). Inoltre, si è chiarito, per un verso, che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è un reato proprio esclusivo o 'di mano propria', essendo meramente pleonastico il significato della formula si faccia ragione "da sé medesimo" contenuta nell'art. 393 cod. pen.; e, per altro verso, che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso può essere riconosciuta una valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, in quanto la dimostrazione di tale elemento psicologico, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (così Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata su tali punti). Alla luce di tali criteri interpretativi, la motivazione della sentenza impugnata appare gravemente deficitaria e logicamente contraddittoria, in quanto nella stessa vi è una assiomatica affermazione circa la non tutelabilità davanti all'autorità giudiziaria del diritto di credito vantato dal Morrocchi nei riguardi del Toce, credito che si è sostenuto fosse "presunto" ovvero fosse stato dall'imputato determinato nella sua misura in maniera ampiamente arbitraria (v. pag. 10 della sentenza di secondo grado). Laddove, nella sentenza di primo grado era stato, invece, specificato che il Toce aveva riconosciuto di essere effettivamente creditore verso il Morrocchi della somma di 11.000 euro per una pregressa operazione relativa alla cessione di quote di una società comune, importo pari a quello che egli aveva poi effettivamente versato, in quanto appunto "da lui dovuto"; anche se, a suo dire, la dazione era avvenuta con modalità stabilite dai suoi interlocutori, forme e modi che egli aveva finito per "subire per paura" (v. pagg. 28-30 della relativa sentenza di prime cure).Inoltre, nella sentenza gravata, per giustificare la conferma della pronuncia di condanna, è stato valorizzato il fatto che la pretesa verso il Toce non fosse stata fatta valere direttamente dal Morrocchi, "per mano propria", bensì da un terzo, l'[OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe stato titolato ad agire in giudizio per far valere quel diritto di credito: argomento, questo, che - per le ragioni innanzi considerate - da solo è inidoneo a ritenere integrato gli estremi del reato di estorsione anziché quelli del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di appello di Firenze ha, altresì, omesso di raffrontare gli appena indicati elementi di conoscenza, non adeguatamente considerati, con l'esame della gravità e intensità dell'intimidazione rivolta alla persona offesa, poiché solo da un'analisi congiunta e globale di tali dati sarebbe stato possibile ricostruire la natura dello specifico fine in concreto perseguito dall'odierno ricorrente, dunque il dolo che aveva caratterizzato il suo operato: essendo pacifico che le modalità della condotta sono di certo indici sintomatici di una volontà di sopraffazione piuttosto che dell'intento di soddisfare di un diritto esistente ed azionabile, ma anche che "l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata (non è) assolutamente incompatibile con il reato di cui all'art. 393 cod. pen." (così Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, pure non massimata su tale punto). 1.2. Il terzo motivo del ricorso è, invece, manifestamente infondato. È espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale l'affermazione secondo la quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto (così, da ultimo, Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981; conf. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501). E', dunque, legittima la decisione della Corte territoriale di ritenere utilizzabili i risultati delle disposte operazioni di intercettazioni in quanto autorizzate sulla base di un titolo di reato che ben consentiva l'impiego di quel mezzo di ricerca della prova. Quanto alla eccezione di inutilizzabilità basata su una parziale trasmissione di dati dal Pubblico Ministero istante al Giudice per le indagini preliminari che ebbe ad autorizzare l'avvio di quelle operazioni, è sufficiente rilevare come la doglianza è stata formulata, in questi termini, per la prima volta solo con il ricorso per cassazione: è, perciò, inammissibile perché per la sua verifica sarebbero stati necessari accertamenti di fatto che non erano stati dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015, Bonavita, Rv. 263713).1.3. Il quarto motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non specificamente dedotta con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era doluto solamente della mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dei fatti relativi alla violazione della disciplina in materia di stupefacenti. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto o più punti intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. 1.4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato del capo 1), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che, nel nuovo giudizio su tale capo, colmerà le indicate lacune e incongruenze motivazionali. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato perché i motivi dedotti sono stati formulati in parte per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e, in parte, per veicolare doglianze infondate. 2.1. La ricorrente solo formalmente ha indicato il vizio di illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Ella si è limitata a criticare il significato che la Corte di appello di Firenze aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini: lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, l'impugnazione è stata presentata per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali, cosa non consentita in sede di legittimità. Ciò vale anche ancor più con riferimento alla natura delle prove valorizzate ai fini della condotta, desumibili principalmente dalle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni: resta, infatti, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quei colloqui, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, tra le tante, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte di merito analiticamente spiegato come, a fronte delle pur parziali ammissioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva confessato di aver acquistato la cocaina dai fratelli Donadeo e che le mogli di entrambi i germani "sapevano tutte cose", interessandosi anche di incassare in corrispettivi delle vendite), le captazioni curate dagli inquirenti avessero riscontrato che, nei due episodi oggetto di addebito, la Sacco aveva curato i rapporti telefonici con l'Ausilio, riportando comunicazioni che questi aveva inteso far pervenire al di lei marito [OSCURATO:PERSONA], informandolo così dell'arrivo del corriere che avrebbe dovuto ritirare la cocaina e ricevendo indicazioni in ordine alle modalità di pagamento della droga, concernenti la dazione di assegni e la sostituzione di titoli rimasti insoluti. In tal modo la ricorrente aveva fornito un significativo, consapevole contributo causale alla commissione dei due delitti contestati, che non riguardavano solo il raggiungimento dell'intesa di compra-vendita, ma anche la materiale consegna dello stupefacente e il prelievo del corrispettivo da parte del venditore ovvero di un suo emissario. 2.2. Priva di pregio è la prospettata violazione di legge. La decisione gravata si pone, infatti, in linea con il consolidato indirizzo esegetico di questa Corte di cassazione, in base al quale si è sostenuto che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (così, ex multis, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). 2.3. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 1) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione 7 della Corte di appello di Firenze. Dichiara ina