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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 luglio 2024

Cassazione n. 17294/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 14/10/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal 25/07/2024 e avente ad oggetto il furgone IVECO tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà della stessa, che si asserisce terzo estraneo al reato.

2. Avverso tale ordinanza la Licciardello propone ricorso.

La ricorrente deduce in particolare difetto di motivazione e violazione di legge.Sostiene, in dettaglio, che il mero trasporto di ferro bruciato non rientrerebbe nell'ipotesi dì cui all'art. 256 d.

Igs. n. 152/2006. in quanto non si tratterebbe di rifiuti pericolosi, per i quali quindi la ditta era autorizzata.

La stessa, inoltre, era ignara del comportamento dello Sciamacca, dal quale anzi aveva tratto un pregiudizio, non solo economico, per la perdita della possibilità di lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, il ricorso, ove la Licciardello fosse qualificabile come terzo estraneo al reato, sarebbe inammissibile per difetto di procura speciale.

Ed infatti, in ordine alle modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T.

Auto, Rv. 271722 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839, Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440), secondo cui la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti c.d.

«personalissimi».

Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ..

Su questa falsariga, si è altresì affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, non essendo sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame (cfr. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722).

È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare reale proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722), non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex multis, Sez. 3, n. 25316 del 10/02/2023, Prada, n.m.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505).Ciò posto, deve rilevarsi che all'odierno ricorso per cassazione non è stata allegata alcuna procura speciale, per cui, a prescindere da ogni considerazione sul merito delle doglianze sollevate, non potrebbe ritenersi validamente istaurato il rapporto giuridico processuale, almeno con riferimento al giudizio di legittimità, non essendo decisiva l'eventuale esistenza della procura speciale in relazione al giudizio celebrato dinanzi al Tribunale del Riesame.

3. In caso, il ricorso è anche manifestamente infondato.

4. In primo luogo, correttamente il Tribunale del riesame ha escluso che l'odierna ricorrente possa considerarsi «terzo estraneo al reato».

Ed infatti, questa Corte ha reiteratamente affermato - con un principio che il Collegio condivide e ribadisce - che «terzo» è la persona che non solo non ha partecipato alla commissione del reato, ma colui che da esso non ha ricavato vantaggi e utilità (così Sez.

U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland, Rv. 263683 - 01).

La correttezza di tale impostazione è confortata anche dalla Corte costituzionale che, nel dichiarare la incostituzionalità delle disposizioni che regolano la confisca di opere di interesse artistico o storico esportate abusivamente (artt. 66 legge 10 giugno 1939, n. 1089, e 116, comma primo, legge 25 settembre 1940, trasfuso nell'art. 301, comma primo, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ha escluso la compatibilità con l'art. 27, comma 1 Cost. di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato «o non ne abbia tratto in alcun modo profitto» (sent. n. 2 del 1987).

Le Sezioni Unite della Corte hanno anche precisato (Sez.

U., n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213510 - 01, in motivazione) che al requisito oggettivo integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come «non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato»; soluzione anche questa confortata dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 229 del 1974; n. 259 del 1976; n. 2 del 1987) che aveva dichiarato l'incostituzionalità delle norme che prevedevano il sacrificio del diritto dei terzi sulle cose utilizzate da altri per il contrabbando, ancorché ai primi non fosse imputabile un difetto di vigilanza (vedi anche Corte cost., n. 1 del 1997).

Da quanto detto risulta che il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell'art. 1147 cod. civ., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni da confiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare.

La giurisprudenza di legittimità ha poi confermato (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 - 02) che è persona estranea al reato «il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e 3 -1( utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti (fattispecie in cui la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso del coniuge dell'imputato con lo stesso convivente, comproprietario di un immobile locato da anni a fini illeciti)».

Sez. 3, n. 47685 del 25/10/2022, FO.RI.CA .

Ambiente, n.m., ha poi precisato che la buona fede del terzo va «intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010.

Nello stesso senso, Sez. 3, n. 44837 del 7/11/2007, Aprea, non nnassimata; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n.12108 del 18/11/2008, Apicella, Rv. 243394; Sez. 3, n. 20935 del 11/3/2009, Anselmi e altri, Rv. 243621)».

In tema di contrabbando doganale (ma con principio applicabile pacificamente al caso in esame), si è anche precisato che nel caso in cui venga utilizzato per il trasporto della merce un mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, quest'ultimo ha l'onere di provare, al fine di evitarne la confisca obbligatoria ed ottenerne la restituzione, di non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l'illecito impiego anche occasionale da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza (Sez. 3, n. 41876 del 11/07/2007, Doyran, Rv. 238053 - 01).

Quanto all'onere della prova della buona fede, sempre la sentenza Bacherotti, facendo riferimento alla c.d.

«teoria del fatto costitutivo», ha stabilito che ai terzi fa carico l'onere della prova sia relativamente alla titolarità del jus in re aliena, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza.

Non si tratta, quindi di un'inversione dell'onere della prova, poiché l'accertamento non riguarda la responsabilità penale, bensì di un onere di allegazione a carico del terzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene in ordine agli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato, così come avviene in situazioni simili, come ad esempio in materia di misure di prevenzione (v.

Sez. 3, n. 22026 del 29/4/2010, Grisetti, non massimata; Sez. 3, n. 46012 del 4/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551, Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010, cit.).

Pertanto, posto che il bene oggetto del provvedimento ablatorio costituisce «strumento del reato», è l'interessato, che si proclama estraneo al reato stesso, che deve, soddisfacendo l'onere di allegazione, fare emergere, oltre alla regolarità del suo titolo di acquisto, la buona fede che soggettivamente ne caratterizzava lo status di extraneus rispetto al reato.In conclusione, il soggetto estraneo al reato, in caso di collegamento del proprio diritto con l'altrui reato, ha l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza sulla liceità della provenienza del bene che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez.3, n. 11269 del 10/12/2019, dep.02/04/2020, Rv.278764 - 02) e non può ritenersi estraneo alla commissione del reato non solo colui che, con il suo comportamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale, ma anche colui - e tale è il caso in esame, posto che la ricorrente è la proprietaria del veicolo utilizzato dalla propria ditta per effettuare il trasporto dei rifiuti - che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato (Sez.3, n. 22 del 30/11/2018, dep. 02/01/2019, Rv. 274745 - 04).

Nel caso di specie, la semplice notazione che la ricorrente sia la coniuge e la datrice di lavoro dell'indagato rende assolutamente generica la deduzione difensiva, che risulta pertanto inammissibile.

4. In secondo luogo, quanto al fumus commissi delicti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (tra le tante: Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, Rv. 258279 - 01).

La verifica del cosiddetto fumus non può estendersi fino ad un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice indicazione di una ipotesi di reato in relazione alla quale sussista la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, potendo essa aggravarne o protrarne le conseguenze (sul punto: Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013 - dep. 20/01/2014, Mirarchi, Rv. 260047 - 01).

Nel caso in esame, è incontestato che il trasporto dei rifiuti (metalli combusti e una scocca di autovettura in disuso) non fosse accompagnato dal (necessario) formulario di identificazione (lo Sciamacca esibiva solo un formulario relativo a un precedente trasporto) e, del pari incontestata, è la presenza sul furgone di rifiuti metallici combusti.

Sul punto, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 25/07/2024, a pagina 3, precisa che alla scocca combusta dell'autovettura doveva essere assegnato il codice EER 160106, e che, dalla visura dell'autorizzazione rilasciata alla ditta [OSCURATO:PERSONA], essa non era autorizzata al trasporto di detta tipologia di rifiuti.

Il ricorso, che omette di dedurre sulla base di quali elementi i rifiuti sarebbero stati legittimamente trasportati, non si confronta con i provvedimenti ablatori, che sul punto motivano in modo non irragionevole, e risulta pertanto generico.X [OSCURATO:PERSONA], peraltro, evidenzia che i "veicoli fuori uso" sono classificati, all'interno del Catasto europeo dei rifiuti (EER), con il codice CER 160104*, ossia come rifiuti pericolosi, mentre il codice 160106 è limitato ai "veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose", circostanza (peraltro di mero fatto) totalmente inesplorata nella presente fase processuale.

5. Va inoltre aggiunto che, nel caso in esame, il sequestro è stato disposto a fini impeditivi e non di confisca.

In proposito, come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché «possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti» (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01).

Anche sotto tale aspetto, pertanto, il ricorso è inammissibile.

6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 14/10/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal 25/07/2024 e avente ad oggetto il furgone IVECO tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà della stessa, che si asserisce terzo estraneo al reato. 2. Avverso tale ordinanza la Licciardello propone ricorso. La ricorrente deduce in particolare difetto di motivazione e violazione di legge.Sostiene, in dettaglio, che il mero trasporto di ferro bruciato non rientrerebbe nell'ipotesi dì cui all'art. 256 d. Igs. n. 152/2006. in quanto non si tratterebbe di rifiuti pericolosi, per i quali quindi la ditta era autorizzata. La stessa, inoltre, era ignara del comportamento dello Sciamacca, dal quale anzi aveva tratto un pregiudizio, non solo economico, per la perdita della possibilità di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, il ricorso, ove la Licciardello fosse qualificabile come terzo estraneo al reato, sarebbe inammissibile per difetto di procura speciale. Ed infatti, in ordine alle modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto, Rv. 271722 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839, Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440), secondo cui la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti c.d. «personalissimi». Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.. Su questa falsariga, si è altresì affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, non essendo sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame (cfr. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722). È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare reale proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722), non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex multis, Sez. 3, n. 25316 del 10/02/2023, Prada, n.m.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505).Ciò posto, deve rilevarsi che all'odierno ricorso per cassazione non è stata allegata alcuna procura speciale, per cui, a prescindere da ogni considerazione sul merito delle doglianze sollevate, non potrebbe ritenersi validamente istaurato il rapporto giuridico processuale, almeno con riferimento al giudizio di legittimità, non essendo decisiva l'eventuale esistenza della procura speciale in relazione al giudizio celebrato dinanzi al Tribunale del Riesame. 3. In caso, il ricorso è anche manifestamente infondato. 4. In primo luogo, correttamente il Tribunale del riesame ha escluso che l'odierna ricorrente possa considerarsi «terzo estraneo al reato». Ed infatti, questa Corte ha reiteratamente affermato - con un principio che il Collegio condivide e ribadisce - che «terzo» è la persona che non solo non ha partecipato alla commissione del reato, ma colui che da esso non ha ricavato vantaggi e utilità (così Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland, Rv. 263683 - 01). La correttezza di tale impostazione è confortata anche dalla Corte costituzionale che, nel dichiarare la incostituzionalità delle disposizioni che regolano la confisca di opere di interesse artistico o storico esportate abusivamente (artt. 66 legge 10 giugno 1939, n. 1089, e 116, comma primo, legge 25 settembre 1940, trasfuso nell'art. 301, comma primo, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ha escluso la compatibilità con l'art. 27, comma 1 Cost. di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato «o non ne abbia tratto in alcun modo profitto» (sent. n. 2 del 1987). Le Sezioni Unite della Corte hanno anche precisato (Sez. U., n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213510 - 01, in motivazione) che al requisito oggettivo integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come «non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato»; soluzione anche questa confortata dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 229 del 1974; n. 259 del 1976; n. 2 del 1987) che aveva dichiarato l'incostituzionalità delle norme che prevedevano il sacrificio del diritto dei terzi sulle cose utilizzate da altri per il contrabbando, ancorché ai primi non fosse imputabile un difetto di vigilanza (vedi anche Corte cost., n. 1 del 1997). Da quanto detto risulta che il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell'art. 1147 cod. civ., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni da confiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare. La giurisprudenza di legittimità ha poi confermato (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 - 02) che è persona estranea al reato «il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e 3 -1( utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti (fattispecie in cui la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso del coniuge dell'imputato con lo stesso convivente, comproprietario di un immobile locato da anni a fini illeciti)». Sez. 3, n. 47685 del 25/10/2022, FO.RI.CA . Ambiente, n.m., ha poi precisato che la buona fede del terzo va «intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 44837 del 7/11/2007, Aprea, non nnassimata; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n.12108 del 18/11/2008, Apicella, Rv. 243394; Sez. 3, n. 20935 del 11/3/2009, Anselmi e altri, Rv. 243621)». In tema di contrabbando doganale (ma con principio applicabile pacificamente al caso in esame), si è anche precisato che nel caso in cui venga utilizzato per il trasporto della merce un mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, quest'ultimo ha l'onere di provare, al fine di evitarne la confisca obbligatoria ed ottenerne la restituzione, di non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l'illecito impiego anche occasionale da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza (Sez. 3, n. 41876 del 11/07/2007, Doyran, Rv. 238053 - 01). Quanto all'onere della prova della buona fede, sempre la sentenza Bacherotti, facendo riferimento alla c.d. «teoria del fatto costitutivo», ha stabilito che ai terzi fa carico l'onere della prova sia relativamente alla titolarità del jus in re aliena, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza. Non si tratta, quindi di un'inversione dell'onere della prova, poiché l'accertamento non riguarda la responsabilità penale, bensì di un onere di allegazione a carico del terzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene in ordine agli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato, così come avviene in situazioni simili, come ad esempio in materia di misure di prevenzione (v. Sez. 3, n. 22026 del 29/4/2010, Grisetti, non massimata; Sez. 3, n. 46012 del 4/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551, Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010, cit.). Pertanto, posto che il bene oggetto del provvedimento ablatorio costituisce «strumento del reato», è l'interessato, che si proclama estraneo al reato stesso, che deve, soddisfacendo l'onere di allegazione, fare emergere, oltre alla regolarità del suo titolo di acquisto, la buona fede che soggettivamente ne caratterizzava lo status di extraneus rispetto al reato.In conclusione, il soggetto estraneo al reato, in caso di collegamento del proprio diritto con l'altrui reato, ha l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza sulla liceità della provenienza del bene che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez.3, n. 11269 del 10/12/2019, dep.02/04/2020, Rv.278764 - 02) e non può ritenersi estraneo alla commissione del reato non solo colui che, con il suo comportamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale, ma anche colui - e tale è il caso in esame, posto che la ricorrente è la proprietaria del veicolo utilizzato dalla propria ditta per effettuare il trasporto dei rifiuti - che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato (Sez.3, n. 22 del 30/11/2018, dep. 02/01/2019, Rv. 274745 - 04). Nel caso di specie, la semplice notazione che la ricorrente sia la coniuge e la datrice di lavoro dell'indagato rende assolutamente generica la deduzione difensiva, che risulta pertanto inammissibile. 4. In secondo luogo, quanto al fumus commissi delicti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (tra le tante: Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, Rv. 258279 - 01). La verifica del cosiddetto fumus non può estendersi fino ad un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice indicazione di una ipotesi di reato in relazione alla quale sussista la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, potendo essa aggravarne o protrarne le conseguenze (sul punto: Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013 - dep. 20/01/2014, Mirarchi, Rv. 260047 - 01). Nel caso in esame, è incontestato che il trasporto dei rifiuti (metalli combusti e una scocca di autovettura in disuso) non fosse accompagnato dal (necessario) formulario di identificazione (lo Sciamacca esibiva solo un formulario relativo a un precedente trasporto) e, del pari incontestata, è la presenza sul furgone di rifiuti metallici combusti. Sul punto, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 25/07/2024, a pagina 3, precisa che alla scocca combusta dell'autovettura doveva essere assegnato il codice EER 160106, e che, dalla visura dell'autorizzazione rilasciata alla ditta [OSCURATO:PERSONA], essa non era autorizzata al trasporto di detta tipologia di rifiuti. Il ricorso, che omette di dedurre sulla base di quali elementi i rifiuti sarebbero stati legittimamente trasportati, non si confronta con i provvedimenti ablatori, che sul punto motivano in modo non irragionevole, e risulta pertanto generico.X [OSCURATO:PERSONA], peraltro, evidenzia che i "veicoli fuori uso" sono classificati, all'interno del Catasto europeo dei rifiuti (EER), con il codice CER 160104*, ossia come rifiuti pericolosi, mentre il codice 160106 è limitato ai "veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose", circostanza (peraltro di mero fatto) totalmente inesplorata nella presente fase processuale. 5. Va inoltre aggiunto che, nel caso in esame, il sequestro è stato disposto a fini impeditivi e non di confisca. In proposito, come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché «possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti» (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01). Anche sotto tale aspetto, pertanto, il ricorso è inammissibile. 6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co
Decreto Cassazione n. 17294/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris