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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 24153/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di Appello di Salerno. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 18 ottobre 2022 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 6 aprile 2022 ha condannato Serena GRANATO alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina e ricettazione.

2. Serena GRANATO propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Con procedura de plano ex art 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 dèl 09/04/2018, Papale, Ftv. 272885-01; Sez. . 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All'inammissibilità del ricorso conseclue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.NII.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] _fere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di Appello di Salerno. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 18 ottobre 2022 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 6 aprile 2022 ha condannato Serena GRANATO alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina e ricettazione. 2. Serena GRANATO propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Con procedura de plano ex art 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 dèl 09/04/2018, Papale, Ftv. 272885-01; Sez. . 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 4. All'inammissibilità del ricorso conseclue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] _fere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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