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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:460
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0017_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-17/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-[OSCURATO:PERSONA], segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di adottare e di comunicare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura (GU L 46, pag. 1), alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), e alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, J.C.

Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 novembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 18 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di adottare e di comunicare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura (GU L 46, pag. 1), alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), e alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE. 2 Gli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 21, n. 1, della direttiva 91/628 e 20, n. 1, della direttiva 92/35 impongono agli Stati membri di prendere le misure necessarie per conformarsi ad esse entro il 31 dicembre 1992, per la direttiva 92/35, ed entro il 1 gennaio 1993, per le direttive 91/67 e 91/628, e di informarne inoltre immediatamente la [OSCURATO:PERSONA], per le direttive 91/628 e 92/35. 3 Nel controricorso il governo francese ha dichiarato di aver provveduto alla trasposizione della direttiva 91/67 mediante l' adozione del decreto 26 gennaio 1995, n. 95-100, relativo alle condizioni di polizia sanitaria dell' acquacoltura dei molluschi e dei crostacei marini vivi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 2 febbraio 1995, pag. 1775. 4 Con lettera 15 maggio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto dell' adozione di questa misura e, avendo constatato che la direttiva 91/67 era stata correttamente trasposta nell' ordinamento giuridico francese, ha dichiarato di rinunciare a questo capo della domanda, tenendo fermo tuttavia il ricorso per quanto riguarda le direttive 91/628 e 92/35. 5 La Repubblica francese non nega che le direttive 91/628 e 92/35 non sono state attuate entro il termine prescritto; essa fa tuttavia valere che i relativi regolamenti d' attuazione sono in via di elaborazione. 6 Poiché l' attuazione delle direttive 91/628 e 92/35 non è stata realizzata entro il termine fissato dalle stesse direttive, deve considerarsi fondata la censura d' inadempimento formulata al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica francese, omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 91/628 e 92/35, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 21, n. 1, della direttiva 91/628 e 20, n. 1, della direttiva 92/35.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. 9 Secondo il n. 5 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, a meno che la rinuncia non appaia giustificata dal comportamento dell' altra parte. 10 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a taluni capi di domanda in quanto la Repubblica francese ha adottato, in data posteriore alla proposizione del ricorso le misure necessarie per garantire la trasposizione della direttiva 91/67 nel proprio ordinamento interno. 11 Ne consegue che la rinuncia parziale della [OSCURATO:PERSONA] è giustificata dal comportamento della Repubblica francese, che è rimasta, peraltro, soccombente quanto al resto. 12 Si deve quindi condannare la Repubblica francese alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ° alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, e ° alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 21, n. 1, della direttiva 91/628 e 20, n. 1, della direttiva 92/35, sopra citate. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0017_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-17/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-[OSCURATO:PERSONA], segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di adottare e di comunicare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura (GU L 46, pag. 1), alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), e alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 novembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 18 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di adottare e di comunicare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura (GU L 46, pag. 1), alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), e alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE. 2 Gli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 21, n. 1, della direttiva 91/628 e 20, n. 1, della direttiva 92/35 impongono agli Stati membri di prendere le misure necessarie per conformarsi ad esse entro il 31 dicembre 1992, per la direttiva 92/35, ed entro il 1 gennaio 1993, per le direttive 91/67 e 91/628, e di informarne inoltre immediatamente la [OSCURATO:PERSONA], per le direttive 91/628 e 92/35. 3 Nel controricorso il governo francese ha dichiarato di aver provveduto alla trasposizione della direttiva 91/67 mediante l' adozione del decreto 26 gennaio 1995, n. 95-100, relativo alle condizioni di polizia sanitaria dell' acquacoltura dei molluschi e dei crostacei marini vivi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 2 febbraio 1995, pag. 1775. 4 Con lettera 15 maggio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto dell' adozione di questa misura e, avendo constatato che la direttiva 91/67 era stata correttamente trasposta nell' ordinamento giuridico francese, ha dichiarato di rinunciare a questo capo della domanda, tenendo fermo tuttavia il ricorso per quanto riguarda le direttive 91/628 e 92/35. 5 La Repubblica francese non nega che le direttive 91/628 e 92/35 non sono state attuate entro il termine prescritto; essa fa tuttavia valere che i relativi regolamenti d' attuazione sono in via di elaborazione. 6 Poiché l' attuazione delle direttive 91/628 e 92/35 non è stata realizzata entro il termine fissato dalle stesse direttive, deve considerarsi fondata la censura d' inadempimento formulata al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica francese, omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 91/628 e 92/35, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 21, n. 1, della direttiva 91/628 e 20, n. 1, della direttiva 92/35. Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. 9 Secondo il n. 5 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, a meno che la rinuncia non appaia giustificata dal comportamento dell' altra parte. 10 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a taluni capi di domanda in quanto la Repubblica francese ha adottato, in data posteriore alla proposizione del ricorso le misure necessarie per garantire la trasposizione della direttiva 91/67 nel proprio ordinamento interno. 11 Ne consegue che la rinuncia parziale della [OSCURATO:PERSONA] è giustificata dal comportamento della Repubblica francese, che è rimasta, peraltro, soccombente quanto al resto. 12 Si deve quindi condannare la Repubblica francese alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ° alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, e ° alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 21, n. 1, della direttiva 91/628 e 20, n. 1, della direttiva 92/35, sopra citate. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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