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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26922/2026

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ell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;Lette le conclusioni contenute nell’atto datato 11 giugno 2026 a firma deldifensore dell’imputato;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce haconfermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 14gennaio 2025 dal G.i.p. del Tribunale della medesima città con la quale era stataaffermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato diconcorso in truffa aggravata (artt. 110, 640, commi 2 n. 2 e 2-bis, cod. pen.)commesso in data 26 febbraio 2024.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata edinfraquinquennale.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c), d) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dei presupposti del reatocontestato con riguardo:- all’assenza dell’elemento oggettivo del reato;- al riconoscimento dell’imputato operato dalla persona offesa;- alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla personaoffesa e dell’individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia dicondanna dell’imputato;- al fatto che nel corso dell’individuazione fotografica non sono statiindicati i tratti tipici ed identificativi dell’imputato, né è stato verificato se lostesso aveva la diponibilità di quanto sottratto e dei capi di vestiario descritti;- al fatto che dalle immagini videoregistrate non è individuabilel’immagine dell’imputato;2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c), d) ed e), cod. proc. pen. in ordine all’applicazione delle circostanze aggravanticontestate con particolare riguardo al rapporto tra la circostanza aggravante deltimore del pericolo immaginario e l’istituto civilistico della riconoscibilitàdell’errore.3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c), d) ed e), cod. proc. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio, alriconoscimento dei benefici di legge con particolare riguardo al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva ed alpagamento delle statuizioni civili.4.

Con l’atto datato 11 giugno 2026 sopra menzionato la difesadell’imputato ha sostanzialmente ribadito ed approfondito le doglianze giàdedotte nel ricorso come sopra riassunte.Rilevato che i primi due motivi di ricorso che appaiono meritevoli ditrattazione congiunta sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e quindimanifestamente infondati;che, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto iprofili dedotti da parte ricorrente; inoltre, detta motivazione, non è certoapparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria; ampia,logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia è soprattutto lamotivazione delle sentenze di merito che si caratterizzano per un cd.

“doppiaconforme” sulla valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato e dellaindividuazione dalla stessa operata;che, per contro, deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo delvizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenta in realtà ed inammissibilmente disottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito; al Giudice dilegittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozionedi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativocompendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchéritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, talemodo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice delfatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplinaintrodotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice dellamotivazione; in sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta,così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965).che, in tale ottica appaiono totalmente privi di rilevanza i profili dedottidalla difesa in sede di appello in relazione ai quali la Corte territoriale ha omessodi pronunciarsi o a motivato in maniera asseritamente incompleta, atteso che ègiurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza,il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazioneglobale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, leragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenutopresente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamentedisattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v.Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187);che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesadal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) vizi nonritenuti sussistenti nel caso in esame laddove la Corte di appello (pag. 4) hadettagliatamente indicato gli elementi che confermano l’attendibilità delriconoscimento della persona offesa;che una volta che risulta corretta l’individuazione dell’imputato comeautore dell’azione delittuosa, assolutamente corretta risulta altresì laqualificazione giuridica del fatto e delle aggravanti contestate nelle rispettivecomponenti oggettive e soggettive (v. pag. 5 della sentenza impugnata) il checomporta, come già accennato, la manifesta infondatezza anche delle doglianzeesposte nel secondo motivo di ricorso;considerato poi che la valutazione di manifesta infondatezza involgeanche il terzo motivo di ricorso in tutti i profili nello stesso evidenziati;che la Corte di appello (pagg. 5 e 6) ha ben spiegato le ragioni delmancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche edella contestuale applicazione della recidiva facendo corretto richiamo aiprecedenti penali dell’imputato, l’ultimo dei quali per delitti di ricettazione e didetenzione di armi clandestine commessi in epoca non particolarmente distanterispetto alla condotta illecita di cui è processo, condotta che [all’evidenza ancheai fini della valutazione della recidiva – n.d.r.] è dimostrativa di una elevataprofessionalità nel delinquere;che per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche la Corterisulta avere fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessarioche il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899 ed altre in senso conforme);che per quanto concerne la recidiva questa Corte ha già avuto modo diprecisare che il dovere motivazionale risulta adempiuto nel caso in cui, conargomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituiscesignificativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (v.

Sez. 6, n.56972 del 20/06/2018, P.G. in proc.

Franco, Rv. 274782-01, in motivazione) e,ancora che «Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, purrichiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice unobbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere ancheimplicita» (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione suldiniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamooperato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputatoemergente dalla gravità dei precedenti penali) (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533-01; in senso conforme anche Sez. 6, n. 20271 del27/04/2016, Duse, Rv. 267130-01);considerato altresì che la Corte di appello risulta avere motivato in modocongruo anche con riguardo al risarcimento del danno a favore della costituitaparte civile, addirittura indicando che il danno patrimoniale è stato stimato perdifetto.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;Lette le conclusioni contenute nell’atto datato 11 giugno 2026 a firma deldifensore dell’imputato;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce haconfermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 14gennaio 2025 dal G.i.p. del Tribunale della medesima città con la quale era stataaffermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato diconcorso in truffa aggravata (artt. 110, 640, commi 2 n. 2 e 2-bis, cod. pen.)commesso in data 26 febbraio 2024.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata edinfraquinquennale.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c), d) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dei presupposti del reatocontestato con riguardo:- all’assenza dell’elemento oggettivo del reato;- al riconoscimento dell’imputato operato dalla persona offesa;- alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla personaoffesa e dell’individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia dicondanna dell’imputato;- al fatto che nel corso dell’individuazione fotografica non sono statiindicati i tratti tipici ed identificativi dell’imputato, né è stato verificato se lostesso aveva la diponibilità di quanto sottratto e dei capi di vestiario descritti;- al fatto che dalle immagini videoregistrate non è individuabilel’immagine dell’imputato;2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c), d) ed e), cod. proc. pen. in ordine all’applicazione delle circostanze aggravanticontestate con particolare riguardo al rapporto tra la circostanza aggravante deltimore del pericolo immaginario e l’istituto civilistico della riconoscibilitàdell’errore.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c), d) ed e), cod. proc. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio, alriconoscimento dei benefici di legge con particolare riguardo al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva ed alpagamento delle statuizioni civili.4. Con l’atto datato 11 giugno 2026 sopra menzionato la difesadell’imputato ha sostanzialmente ribadito ed approfondito le doglianze giàdedotte nel ricorso come sopra riassunte.Rilevato che i primi due motivi di ricorso che appaiono meritevoli ditrattazione congiunta sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e quindimanifestamente infondati;che, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto iprofili dedotti da parte ricorrente; inoltre, detta motivazione, non è certoapparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria; ampia,logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia è soprattutto lamotivazione delle sentenze di merito che si caratterizzano per un cd. “doppiaconforme” sulla valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato e dellaindividuazione dalla stessa operata;che, per contro, deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo delvizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenta in realtà ed inammissibilmente disottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito; al Giudice dilegittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozionedi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativocompendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchéritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, talemodo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice delfatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplinaintrodotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice dellamotivazione; in sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta,così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965).che, in tale ottica appaiono totalmente privi di rilevanza i profili dedottidalla difesa in sede di appello in relazione ai quali la Corte territoriale ha omessodi pronunciarsi o a motivato in maniera asseritamente incompleta, atteso che ègiurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza,il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazioneglobale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, leragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenutopresente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamentedisattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v.Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187);che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesadal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) vizi nonritenuti sussistenti nel caso in esame laddove la Corte di appello (pag. 4) hadettagliatamente indicato gli elementi che confermano l’attendibilità delriconoscimento della persona offesa;che una volta che risulta corretta l’individuazione dell’imputato comeautore dell’azione delittuosa, assolutamente corretta risulta altresì laqualificazione giuridica del fatto e delle aggravanti contestate nelle rispettivecomponenti oggettive e soggettive (v. pag. 5 della sentenza impugnata) il checomporta, come già accennato, la manifesta infondatezza anche delle doglianzeesposte nel secondo motivo di ricorso;considerato poi che la valutazione di manifesta infondatezza involgeanche il terzo motivo di ricorso in tutti i profili nello stesso evidenziati;che la Corte di appello (pagg. 5 e 6) ha ben spiegato le ragioni delmancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche edella contestuale applicazione della recidiva facendo corretto richiamo aiprecedenti penali dell’imputato, l’ultimo dei quali per delitti di ricettazione e didetenzione di armi clandestine commessi in epoca non particolarmente distanterispetto alla condotta illecita di cui è processo, condotta che [all’evidenza ancheai fini della valutazione della recidiva – n.d.r.] è dimostrativa di una elevataprofessionalità nel delinquere;che per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche la Corterisulta avere fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessarioche il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899 ed altre in senso conforme);che per quanto concerne la recidiva questa Corte ha già avuto modo diprecisare che il dovere motivazionale risulta adempiuto nel caso in cui, conargomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituiscesignificativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (v. Sez. 6, n.56972 del 20/06/2018, P.G. in proc. Franco, Rv. 274782-01, in motivazione) e,ancora che «Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, purrichiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice unobbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere ancheimplicita» (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione suldiniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamooperato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputatoemergente dalla gravità dei precedenti penali) (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533-01; in senso conforme anche Sez. 6, n. 20271 del27/04/2016, Duse, Rv. 267130-01);considerato altresì che la Corte di appello risulta avere motivato in modocongruo anche con riguardo al risarcimento del danno a favore della costituitaparte civile, addirittura indicando che il danno patrimoniale è stato stimato perdifetto.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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