CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 08138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24127/2020R.G. proposto da G.S.G. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1773 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] : − nel 2010 la G.S.G. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pignorava i crediti vantati dal proprio debitore, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; in mancanza della dichiarazione del terzo pignorato, la creditrice procedente dava inizio al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo exart. 548 cod. proc. civ.; − il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 136 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ad alcuni crediti pignorati per i quali era sopravvenutoil pagamento e respingeva le ulteriori domande della creditrice; − l a G.S.G. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Brescia con la sentenza n. 1773 del 9/12/2019; − avverso tale sentenza la predetta società proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; non svolgevano difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] : − l ’ impugnazione è , per plurime ragioni, inammissibile e ciò esime dall’illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalla ricorrente; − in primis , la ricorrente ha omesso di depositare gli avvisi di rice- vimento della notifica, a mezzo del servizio postale, del ricorso per cas- sazione e ciò determina ex se l’inammissibilità dell’impugnazione (ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021, Rv. 661937- 01); − in secondo luogo, l’impugnazione è comunque tardiva: già com- putata la sospensione per l’emergenza sanitaria, scadeva al 12/8/2020 il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. – non soggetto a so- spensione feriale (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25063 del 07/12/2016, Rv. 641932-01) –per l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello (pubblicata in data 9/12/2019), ma il ricorso introdut- tivo è stato notificato il 14/9/2020;− non occorre provvedere sulle spese in ragione della indefensio degli intimati; − v a dato atto, tuttavia , della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella c