CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 17017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di PiacenzaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revocadelle statuizioni civili;Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili della sentenzaimpugnata con condanna dell’imputata al pagamento delle ulteriori spese;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 17 novembre 2023, il Tribunale di Piacenza ha assolto DeNittis Michela, ex art. 131-bis cod. pen., del reato di diffamazione commesso, amezzo Facebook, in danno di [OSCURATO:PERSONA] per avere pubblicato un postcontenente il commento alla notizia di un’interrogazione effettuata dalla personaoffesa, in qualità di consigliera comunale, relativamente alla sussistenza di libriorientati alla “teoria gender” nelle biblioteche pubbliche piacentine.2. L'imputata ha proposto appello con atto a firma del suo difensore,formulando unico motivo con cui censura la decisione di primo grado per avereaffermato la sussistenza del reato e non avere riconosciuto la scriminante di cuiall’art. 51 cod. pen. considerato il tono ironico e colloquiale dell’opinione espressain merito all’iniziativa della persona offesa.La Corte distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 586, comma5, cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili.Il difensore della parte civile, con memoria depositata telematicamente, hachiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili, con condanna allarifusione delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Va premesso che, per costante insegnamento di questa Corte, è possibileesaminare la frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l'eventualesussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso,sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fattonon costituisce reato (Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Rv. 289324 – 01; Sez. 5,n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014,Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n.832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749). La superiore indicazione ermeneuticacostituisce applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod.proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice,quando riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso oche il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovveroche il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara diufficio con sentenza. L’art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di condottarivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone unesercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez. Un. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529 – 01); nel giudizio di legittimità,l’epilogo decisorio è quello dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di“annullamento senza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazione ritienedi poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ognialtro caso in cui giudica superfluo il rinvio.2.Occorre, altresì, ricordare che l’art. 595 cod. pen. incrimina chiunque,comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione. Questa Corte ha giàrilevato che il bene giuridico tutelato dall'art. 595 cod. pen. è l'onore di ciascunapersona nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesaquale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nellasocietà e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera), el'evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione opercepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno)lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sullareputazione di uno specifico cittadino. Detto evento è stato considerato come «non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva,da parte di terzi, dell'espressione offensiva» (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019,Belpietro, Rv. 276961 – 01; Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257704).Nel medesimo senso è stato considerato che «ai fini della configurabilità deldelitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive diqualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una lucenegativa su quest'ultima» (Sez. 5, n. 21869 del09/04/2024 Ud. (dep. 31/05/2024 ) Rv. 286458 – 01; Sez. 5, n. 17944 del07/02/2020, Versaci, Rv. 279116 - 01), sostanziandosi in un'affermazione che«contiene una carica dispregiativa» tale da essere avvertita nel «comune sentire»come espressione lesiva della reputazione (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 - dep.2020, Girolametti, Rv. 278153 - 01), che può cogliersi anche quando «il contesto[...] determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimentinon diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile» dalsoggetto medio (cfr. Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti, Rv. 277742 – 01;Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242019 - 01).3.Ciò premesso, tenuto conto delle superiori indicazioni ermeneutiche, deverilevarsi la fondatezza della censura difensiva. La ricorrente – a seguito diun’interrogazione rivolta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], volta a conoscere leragioni che giustificavano la sussistenza di libri orientati alla “teoria gender” nellebiblioteche puliche piacentine - ha pubblicato un post a commento dell’iniziativadella suddetta rivolgendo una domanda (“Sa cos'è una biblioteca la [OSCURATO:PERSONA]?),formulata in modo colloquiale ed ironico anche in quanto rafforzata dall’utilizzo diun’espressione dialettale (dabòn), che significa "davvero", " o "sul serio".Le affermazioni censurate appaiono prive di contenuti espressamentedenigratori e lesivi del diritto alla reputazione altrui, secondo l’interpretazionedell'art. 595 cod. pen., data da questa Corte in armonia con l’art. 21 Cost. chetutela la libertà di manifestazione del pensiero, dovendo le espressioni esserecollegate ad un senso di meraviglia e di evidente non condivisione da partedell’imputata nei confronti dell’iniziativa della persona offesa, senza risultareconnotate da un contenuto offensivo.Non sono, pertanto, oggettivamente condivisibili le affermazioni del Tribunalepiacentino, secondo cui le frasi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero diffamatorie, perchéavrebbero attribuito “mancanza di cultura” alla consigliera comunale, odiernapersona offesa, in quanto, nell’assenza di attribuzione al destinatario di specificidifetti in campo culturale, con espressioni volutamente denigratorie e lesive deldiritto alla reputazione ed all’immagine personale, non è ragionevole ritenere chel’imputata abbia voluto veicolare l’idea che la [OSCURATO:PERSONA] non sappia cosa sia unabiblioteca risultando, piuttosto, l’iniziativa dell’imputata l’iniziativa della personaoffesa e l’orientamento di pregiudizio ad essa sottinteso rispetto alla teoriagender.4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fattonon sussiste, con revoca delle statuizioni civili. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Revoca lestatuizioni civili.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]