CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della mancata assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e della mancata derubricazione del reato di ricettazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto l'imputato responsabile del fatto contestato a seguito di una mancata giustificazione credibile in ordine alle modalità di rinvenimento dell'oggetto del reato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle contestate aggravanti è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche della Cassazione secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partì o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha specificato, a sostegno della sua decisione, che l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. OFF2C$S‘TATA [OSCURATO:PERSONA] andr ec9hione IN Piero MeNs. rdi D