CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 13998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Civitavecchia;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il tribunale di Civitavecchia, adito per la revoca del sequestro preventivoavente ad oggetto tre vetture in relazione al reato ipotizzato a carico di SordiniGiuseppe, ex artt. 292, 293, 295 lett. c) del DPR 43/73 (capo a), 48, 479 cod.pen. ( capo b), con riguardo alla importazione delle predette auto usate operatacon allegazione di dichiarazione falsamente attestativa da parte del [OSCURATO:PERSONA] – alfine di scomputare il pagamento dell’IVA – di essere esportatore abituale,rigettava l’istanza.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione.3. Rappresenta vizi di violazione di legge, contestando l’attuale persistenzadel reato ipotizzato a carico del ricorrente, a fronte della intervenuta novella dicui al Dlgs. Del 12.6.2025 n. 81, in ragione della quale non sarebbero superatele soglie riguardanti dazi e Iva da versare, condizionanti la rilevanza penale delfatto. Sarebbe altresì erronea l’applicazione della contestata aggravante di cuiall’art. 88 del Dlgs. 141/2024, posto che la stessa presuppone la sussistenza diun reato base di riferimento in concreto insussistente. Così da non potersiscavalcare i limiti segnati dalle soglie di punibilità previste. Da qui la merasussistenza di un illecito amministrativo e la violazione dell’art. 321 cod. proc.pen. per insussistenza del fumus oltre che del periculum in mora. Si rappresentaanche la violazione dei principi in tema di IVA e confisca, con riguardo anche allasentenza della Corte Costituzionale n. 93/2025.4. Diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, in cui si proponericorso direttamente avverso il rigetto disposto dal gip rispetto alla domanda direvoca del sequestro, rileva il principio per cui avverso il provvedimento dirigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo il rimedio esperibile nonè il ricorso immediato per cassazione, ex art. 325, comma 2, cod. proc. pen., mal'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36682 del14/10/2025, Rv. 288832 - 01).2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere riqualificato in appello cautelare ex art. 322 bis cod.proc. pen. e trasmesso al tribunale del riesame di Roma, sezione riesame. P.Q.Mqualificata l’impugnazione come appello cautelare dispone trasmettersi gli atti altribunale di Roma, sezione riesame.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]