CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6956-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -Resistente – nonché contro A.S.U.R. MARCHE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -Intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 06/09/2021. Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: DucaC ristina , premesso di essere stata ammessa al P atrocinio a spese dello Stato nel processo civile rubricato al n. 3870/2017 R.G. del Tribunale di Ancona, proponeva ricorso in opposizione al decreto di liquidazione n. 1226/2020 emesso dal Tribunale in favore dei CTU rinunzianti, in quanto gli esborsi e compensi dei CTU dovevano essere posti a carico dell’erario; il Tribunale di Ancona, con ordinan z a del 06/09/2021, dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, poiché proposta dopo che era già trascorso il termine di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; il Ministero della Giustizia resiste in giudizio con atto di costituzione. Considerato che: Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 702-quater c. p. c. e all’art. 83, co. 2 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge, 24 aprile 2020, n. 27 e all’art. 36, co. 1, del D. L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge, 5 giugno 2020, n. 40, per aver il Tribunale di Ancona dichiarato inammissibile in quanto tardivo il ricorso in opposizione a decreto di liquidazione ctu; il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 34, comma 17, del d.L.vo n. 150 del 2011, l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702 - quater c.p.c. per il proc edimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass., n. 4423/2017). Il termine di impugnazione ex art. 170 del decreto di liquidazione del consulente tecnico d’ufficio, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penale disposta dall’art. 83, secondo comma, del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n.27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensione covid”) è cominciato a decorrere dalla comunicazione del decreto in data 19/02/2020 per poi interrompersi e riprendere solo dal 12 maggio 2020, con termine ultimo il 25/05/2020, essendo il 24 maggio domenica. Ne segue che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Ancona, l’opposizione avverso il decreto di liquidazione ctu proposta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era tempestiva. il ricorso, pertanto, deve essere accolto. L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa