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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 17390/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 628 comma primo cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e 597 comma 5 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) mentre la richiesta di applicazione della circostanza attenuante non è stata tempestivamente formulata, potendo, per l'anteriorità della sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla decisione della Corte d'appello, essere inserita in una memoria con motivi nuovi, da presentare prima dell'udienza d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 628 comma primo cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e 597 comma 5 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) mentre la richiesta di applicazione della circostanza attenuante non è stata tempestivamente formulata, potendo, per l'anteriorità della sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla decisione della Corte d'appello, essere inserita in una memoria con motivi nuovi, da presentare prima dell'udienza d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C ns
Sentenza Cassazione n. 17390/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris